1 / 41

Relatore: Dr. Crescenzo Cappuccilli Consulente in dogane e trasporti internazionali

Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICE SEMINARIO “Il corretto utilizzo degli INCOTERMS 2000 nei contratti di compravendita internazionale”. Relatore: Dr. Crescenzo Cappuccilli Consulente in dogane e trasporti internazionali. INCOTERMS 2000. PREMESSA

Download Presentation

Relatore: Dr. Crescenzo Cappuccilli Consulente in dogane e trasporti internazionali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICESEMINARIO“Il corretto utilizzo degli INCOTERMS 2000 nei contratti di compravendita internazionale” Relatore: Dr. Crescenzo Cappuccilli Consulente in dogane e trasporti internazionali

  2. INCOTERMS 2000 PREMESSA gli incoterms hanno lo scopo di fornire regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci usati nelle vendite internazionali Le prime regole furono pubblicate nel 1936 come “incoterms 1936”. Successive modifiche sono state apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990. L’edizione 2000 si è resa necessaria per mantenere queste regole sempre in linea con le attuali pratiche del commercio internazionale. Gli incoterms si applicano al contratto di vendita e NON al contratto di trasporto come talvolta erroneamente si ritiene. Gli incoterms NON dispongono in ordine a tutti gli obblighi che le parti possono volere includere in un contratto di vendita.

  3. INCOTERMS 2000 Scopo fondamentale degli incoterms è sempre stato quello di disciplinare la resa nei contratti che applicano il passaggio della frontiera. Talvolta si può fare riferimento agli incoterms neo contratti puramente nazionali, in questi casi, è ovvio, non bisogna tener conto delle clausule (A2 e B2) relative ad esportazioni ed importazioni. In considerazione delle modifiche apportate agli incoterms è importante fare un espresso riferimento all’edizione in vigore degli incoterms stessi (es. Incoterms 1999; Incoterms 2000). Non fare riferimento all’edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti abbiano inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori che desiderano utilizzare gli incoterms 2000 devono indicare chiaramente che il loro contratto di compravendita è regolato dagli “£Incoterms 2000”.

  4. INCOTERMS 2000 Finalità delle clausole Incoterms Le parti potrebbero inserire nel loro accordo, precise e dettagliate disposizioni per specificare come intendono definire gli aspetti connessi alla ripartizione dei costi e dei rischi relativi al trasferimento delle merci (mezzi e modalità di trasporto, operazioni di carico e scarico ecc..) e quelli relativi alle responsabilità per ottenere i documenti connessi con l’esportazione l’importazione e il trasporto. La terminologia utilizzata potrebbe però implicare omissioni o contenere espressioni imprecise che potrebbero generare confusioni e malintesi negli adempimenti delle parti. importante dare al contratto di compravendita una interpretazione univoca evitando, per quanto riguarda le reciproche obbligazioni, incertezze od ambiguità. Le clausole codificate C.C.I. conosciute come “INCOTERMS 2000” rispondono a questo scopo ma non sono le uniche presenti sul mercato.

  5. OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE A Clausole 1) Fornitura delle merci in conformità al contratto; 2) Licenze autorizzazioni e formalità; 3) Contratto di trasporto e di assicurazione; 4) Consegna; 5) Trasferimento dei rischi; 6) Ripartizione delle spese; 7) Avviso al compratore; 8) Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente; 9) Controllo – imballaggio – marcatura; 10) Altre obbligazioni

  6. OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE B Clausole 1) Pagamento del prezzo; 2) Licenze autorizzazioni e formalità; 3) Contratto di trasporto e di assicurazione; 4) Presa in consegna 5) Trasferimento dei rischi; 6) Ripartizione delle spese; 7) Avviso al venditore; 8) Prova della consegna, documento di trasporto e messaggio elettronico equivalente; 9) Ispezione della merce; 10) Altre obbligazioni6

  7. QUATTRO GRUPPI PREVISTI GIA’ DAGLI INCOTERMS 1990 Termine E (EXW= franco fabbrica) - il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali. Termine F (iniziale della parola Fre= Franco) (FCA, FAS, FOB) - il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce a un vettore principale designato dal compratore. Termine C (da carriage= trasporto) (CFR, CIF, CPT, e CIP) il venditore deve provvedere al contratto di trasporto (e qualche volta di assicurazione) ma senza assumere i rischi di perdita o danni delle merci o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione. Termine D (da delivered= consegnato) (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) il venditore deve sostenere tutti i costi ed i rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto.

  8. INCOTERMS 2000 Gruppo E Partenza EXW Franco fabbrica (…luogo convenuto) Gruppo F Trasporto principale non pagato FCA Franco vettore (…luogo convenuto) FAS Franco lungo bordo (…porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (…porto di imbarco convenuto) Gruppo C Trasporto principale pagato CFR Costo e nolo (…porto di destinazione convenuto) CIFCosto, assicurazione e nolo (…porto di destinazione convenuto) CPT Trasporto pagato fino a (…luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (…luogo di destinazione convenuto) Gruppo D Arrivo DAFReso frontiera (…luogo convenuto) DES Reso ex-Ship (…porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (…porto di destinazione convenuto) DDU Reso non sdoganato (…luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (…luogo di destinazione convenuto)

  9. INCOTERMS 2000 Modi di trasporto e Incoterm 2000 appropriato Qualsiasi modo di trasporto incluso il multimodale Gruppo E EXW Franco fabbrica (…luogo convenuto) gruppo F FCA Franco vettore (…luogo convenuto) Gruppo C CPT Trasporto pagato fino a (…luogo di destinazioneconvenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (…luogo di destinazioneconvenuto) Gruppo D DAF Reso frontiera (…luogo convenuto) DDU Reso non sdoganato (…luogo di destinazioneconvenuto) DDP Reso sdoganato (…luogo di destinazioneconvenuto)

  10. INCOTERMS 2000 Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne Gruppo F FAS Franco lungo bordo (…porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (…porto di imbarco convenuto) Gruppo C CFR Costo e nolo (…porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (…porto di destinazione convenuto) Gruppo D DES Reso ex Ship (…porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (porto di destinazione convenuto)

  11. INCOTERMS 2000 EXW FRANCO FABBRICA (…luogo convenuto) “Nel “Franco Fabbrica” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc..) non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento. Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali. Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d’accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.”

  12. INCOTERMS 2000 FCA FRANCO VETTORE (…luogo convenuto) “Nel “Franco Vettore” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento delle merci in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento. Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.”

  13. INCOTERMS 2000 FAS FRANCO LUNGO BORDO (…porto di imbarco convenuto) “Nel “Franco Lungo Bordo” il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Nel FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. CIO’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all’esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.”

  14. INCOTERMS 2000 FOB FRANCO A BORDO (…porto di imbarco convenuto) “Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera lamurata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA.”

  15. INCOTERMS 2000 CFR COSTO E NOLO (…porto di destinazione convenuto) “Nel “costo e nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce – come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento – si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzate l’incoterm CPT.”

  16. INCOTERMS 2000 CIF COSTO ASSICURAZIONE E NOLO (…porto di destinazione convenuto) “Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce – come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento – si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un’assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto. Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l’Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa. Nel CIF lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm CIP.”

  17. INCOTERMS 2000 CPT TRASPORTO PAGATO FINO A (…luogo di destinazione convenuto) “Nel “Trasporto pagato fino a…” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore. Nel CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.”

  18. INCOTERMS 2000 CIP TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (…luogo di destinazione) “Nel “Trasporto e assicurazione pagati fino a…” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perchè la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto. Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l’Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Tuttavia se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore. Nel CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.”

  19. INCOTERMS 2000 DAF RESO FRONTIERA (…luogo convenuto) “Nel “Reso frontiera” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore,sdoganata all’esportazione, ma non sdoganata all’importazione - non scaricata dal mezzo che ve l’ha trasportata – nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola “frontiera” può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna. Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.”

  20. INCOTERMS 2000 DES RESO EX SHIP (…porto di destinazione convenuto) “Nell’ ”Ex Ship” il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DEQ. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.”

  21. INCOTERMS 2000 DEQ RESO BANCHINA (…porto di destinazione convenuto) “Nel “Reso banchina” il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Nel DEQ lo sdoganamento della merce all’importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri, cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sono a carico del compratore. CIO’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL VENDITORE. Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (molo) ad altro luogo (magazzino, terminal, stazioni di trasporto, ecc..) all’interno o all’esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP.”

  22. INCOTERMS 2000 DDU RESO NON SDOGANATO (…luogo di destinazione convenuto) “Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata. Il venditore deve sopportare tutti i costi ed i rischi inerenti il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra, per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.”

  23. INCOTERMS 2000 DDP RESO SDOGANATO (…luogo di destinazione convenuto) “Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenze doganali” (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra, per l’importazione nel paese di destinazione. Mentre con l’Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume a livello massimo. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Tuttavia se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione (come, ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione ad riguardo nel contratto di vendita. Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare tutte le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DDU. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.”

  24. MODO DI TRASPORTO E APPROPRIATO INCOTERM 2000

  25. LA NOZIONE CHIAVE PER SELEZIONARE IL PIU’ APPROPRIATO INCOTERM 2000 IN RELAZIONE AL MODO DI TRASPORTO se il luogo convenuto può essere talvolta un porto, viceversa un porto convenuto non può essere un luogo un porto convenuto non e’ mai un aeroporto un terminal container non e’ mai considerato situato in un porto, ma e’ un luogo all’interno

  26. MODO DI TRASPORTO APPROPRIATO INCOTERM 2000

  27. MODO DI TRASPORTO E APPROPRIATO INCOTERM 2000 QUALE INCOTERM PUO’ ESSERE USATO IN RELAZIONE AL MODO DI TRASPORTO?

  28. INCOTERMS 2000” PRINCIPALI CONSEGUENZE DELLA REVISIONE PIU’ CHIARE ISTRUZIONI PER L’USO DEI VARI INCOTERMS 2000 (vedere la formulazione di ogni incoterm)

  29. INCOTERMS 2000 1) “E” e “F” TERMINI EXW Questo termine non dovrebbe essere usato quando il compratore non può adempiere alle formalità doganali di esportazione direttamente o indirettamente. in tal caso sarebbe più appropriato usare il termine FCA a condizione che il venditore sia d’accordo di effettuare il caricamento a proprio rischi e spese. NUOVO! FCA Questo termine può essere usato per qualsiasi modo di trasporto incluso il trasporto multimodale. NESSUN CAMBIAMENTO! FAS Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. NESSUN CAMBIAMENTO! FOB Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne NESSUN CAMBIAMENTO! Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA. FORMULAZIONE PIU’ CHIARA RISPETTO AGLI INCOTERMS 1990

  30. INCOTERMS 2000 2) “C”TERMINI CFR - CIF Questo termine può essere usato solo per trasporto via mare o per vie navigabili interne. NESSUN CAMBIAMENTO Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per la consegna, sarebbe più appropriato utilizzare l’incoterm CPT (CIP). FORMULAZIONE PIU’ CHIARA RISPETTO AGLI INCOTERMS 1990 CPT - CIP Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale NESSUN CAMBIAMENTO

  31. INCOTERMS 2000 3) “D” TERMINI DAF Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera terrestre. NUOVO Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ. NUOVO DES Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale NUOVO

  32. INCOTERMS 2000 4) “D” TERMINI DEQ Questo termine può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia se le parti intendono includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (moli) ad altro luogo (magazzino, terminal stazioni di trasporto ecc..) all’interno o all’esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP. NUOVO

  33. INCOTERMS 2000 5) “D” TERMINI DDU - DDP - Questo termine può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo) sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ NUOVO

  34. INCOTERMS 2000 PRINCIPALI CONSEGUENZE DELLA REVISIONE MAGGIORI DETTAGLI NELL’ATTRIBUZIONE DEI COSTI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

  35. INCOTERMS 2000 EXWA 4 Consegna . Il venditore deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla nel mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto …… Se non è stato concordato alcun punto specifico…Il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene. FORMULAZIONE PIU’ CHIARA RISPETTO A INCOTERMS 1990 FCAA 4 Consegna. La consegna si effettua:)Qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest’ultimo.)Qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto (a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità del punto A3-a non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore. NUOVO

  36. INCOTERMS 2000 FAS A 4 Consegna. Il venditore deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto…secondo le modalità d’uso del porto. NESSUN CAMBIAMENTO FOBA 4 Consegna. Il venditore deve consegnare la merce a bordo della navedesignata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto….alla data o nel periodo convenuto. NESSUN CAMBIAMENTO

  37. INCOTERMS 2000 CFR/CIFA 4e A 6

  38. INCOTERMS 2000 DESA 4 Il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento concordata (se non è stato concordato nessun punto il venditore può scegliere quello che più gli conviene nel porto di destinazione convenuto…) in modo da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce. NESSUN CAMBIAMENTO DEQA 4 Il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina (molo) concordata nel punto di destinazione convenuto (se non è stata concordata alcuna banchina (molo) specifica il venditore può scegliere quello che più gli conviene) NESSUN CAMBIAMENTO

  39. INCOTERMS 2000 DDU/DDPA 4 Consegna. Il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore …non scaricata dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione convenuto. NUOVO

  40. INCOTERMS 2000

  41. INCOTERMS 2000 SEGUE COMMENTI Nella clausola A4 dei termini FAS e FOB si fa riferimento agli usi del commercio (“secondo le modalità d’uso del porto”) in quanto specie nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi. In diversi termini infine si fa ancora riferimento alle clausole del contratto di trasporto, il che significa che le parti devono accertare che queste clausole del trasporto siano chiaramente indicate anche nel contratto di vendita. Va precisato infine che “le condizioni di trasporto, e le modalità d’uso del porto” nei trasporti via mare vanno perdendo d’importanza nel caso in cui gli speditori, sempre più frequentemente, negoziano direttamente con uno specifico vettore prezzi (tutto incluso) (da porta a porta o da porta a porto) includendo le loro condizioni contrattuali relative al carico o allo scarico delle merci.

More Related