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Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014. Introduzione. Il fenomeno del ‟ crowdfunding ” in Italia Per crowdfunding si intende la raccolta di capitali finalizzata al finanziamento di start-up innovative, attraverso l’utilizzo di portali e piattaforme on-line
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Introduzione • Il fenomeno del ‟crowdfunding” in Italia • Per crowdfunding si intende la raccolta di capitali finalizzata al finanziamento di start-up innovative, attraverso l’utilizzo di portali e piattaforme on-line • L’Italia è il primo Paese in Europa ad aver adottato una specifica regolamentazione della materia, limitatamente al solo ‟equity-based crowdfunding” (i.e. investimento in titoli di partecipazione in start-up) Fonti normative • Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ‟Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (il ‟Decreto Sviluppo-bis”) • Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato dalla CONSOB con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il ‟Regolamento CONSOB”)
Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (1) • REQUISITI DELLA START-UP • a. Forma legale: società di capitali (anche in forma cooperativa) di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia • b. Le azioni o quote rappresentative di capitale non devono essere quotate su mercati regolamentati (o sistemi multilaterali di negoziazione) • c. È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi • d. La sede principale dei propri affari e interessi deve essere in Italia • e. A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di Euro • f. Non distribuisce, e non ha distribuito, utili • g. In relazione all’attività svolta: • ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero • opera in via esclusiva nei settori della disciplina dell’impresa sociale (segue)
Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (2) • h. Deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: • Investire in ricerca e sviluppo • Più di 1/3 dei dipendenti: dottori di ricerca o laureati che svolgono attività di ricerca (o più di 2/3 in possesso di titolo di laurea magistrale) • Titolarità di almeno un diritto di sfruttamento di invenzioni o di diritti in relazione a un programma per elaboratore originario DEROGHE ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA • 1. Consentita la riduzione del capitale per perdite entro i due esercizi successivi • 2. Ammessa la creazione di categorie di quote di s.r.l., aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie o quote prive del diritto di voto • 3. Non assoggettabilità a fallimento (accesso a procedure alternative) • 4. Consentita l’offerta al pubblico di quote di s.r.l. IN TEMA DI CROWDFUNDING In ogni caso, le start-up sono tenute a fornire sulle proprie piattaforme on-line e aggiornare con cadenza almeno semestrale le informazioni relative alla società stessa e all’attività svolta (e.g. elenco soci, elenco dei diritti di privativa su proprietà intellettuale e industriale e ultimo bilancio depositato)
Equity Crowdfunding: Portali on-line e disciplina dei gestori dei portali • Le informazioni relative all’offerta vengono fornite all’interno di schede (redatte secondo il modello fornito nel Regolamento CONSOB) pubblicate su portali on-line e piattaforme • La gestione dei portali è riservata a 2 categorie di soggetti, iscritti in un apposito registro in due sezioni:
Equity Crowdfunding: la disciplina dell’offerta • AMMISSIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE • Il gestore verifica: • Previsione nello statuto, in caso di cambio di controllo nella società emittente, di (i) diritto di recesso e conseguente liquidazione della partecipazione, o (ii) diritto di co-vendita • Pubblicazione di patti parasociali CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA • Destinatari dell’offerta sono investitori professionali e non professionali • L’ammontare dell’offerta non può essere superiore a € 5 milioni • L’oggetto deve riguardare solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio • Il 5% dell’ammontare deve essere sottoscritto da investitori professionali • È riconosciuto agli investitori il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta • Agli investitori non professionali è attribuito il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine
Equity Crowdfunding26 giugno 2014 • Avv. Francesco Dialti • Partner • Studio LegaleAssociato a Watson, Farley & Williams • fdialti@wfw.com