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Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della Scuola Avv. Giancarlo Mariniello 4

Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della Scuola Avv. Giancarlo Mariniello 4 maggio 2009. Introduzione: La personalità giuridica delle Istituzioni Scolastiche ed il loro patrimonio: I beni mobili I beni immobili.

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Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della Scuola Avv. Giancarlo Mariniello 4

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Presentation Transcript


  1. Responsabilità del DS e del DSGA in relazione ai beni mobili ed immobili della ScuolaAvv. Giancarlo Mariniello4 maggio 2009

  2. Introduzione: La personalità giuridica delle Istituzioni Scolastiche ed il loro patrimonio: • I beni mobili • I beni immobili

  3. A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l’autonomia previste dall’art. 21, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

  4. Secondo la previsione dell’ art. 2, sopracitato, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, calcolata secondo determinati indici. Tali indici sono assunti, dalla norma stessa, come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. I medesimi indici variano, in diminuzione o in aumento, a seconda delle caratteristiche sociali, etniche o fisiche di talune aree geografiche interessate.

  5. Pertanto, le suddette istituzioni scolastiche hanno un proprio patrimonio, costituito dai beni di proprietà, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del Decreto n. 44 del 2001, per quanto concerne le operazioni inventariali, i beni compresi negli inventari, il loro valore, la loro eliminazione dall’inventario, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, e le opere dell’ingegno.

  6. Gli Istituti Scolastici con personalità giuridica, quali enti autonomi, nella loro veste, non risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato ma titolari della proprietà con i conseguenti diritti sui beni amministrati. Per i beni dello Stato e degli Enti locali, concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi

  7. I BENI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE • I beni degli Istituti Scolastici si suddividono in beni immobili (art. 812 c.c.) e beni mobili (art. 812 c.c., ultimo comma), in particolare: • - beni mobili (fruttiferi e infruttiferi) • - beni immobili

  8. I beni mobili fruttiferi, normalmente rappresentati da titoli di Stato, devono essere affidati in custodia all’istituto bancario cassiere.

  9. I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da tutti i beni che la Scuola ha acquistato o costruito direttamente con i fondi dello Stato, con i contributi ricevuti, o per avere avuto in dono da terzi, in eredità o legati.

  10. Rientrano in suddetta categoria e devono essere inventariati: le macchine, gli automezzi, il materiale didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non ufficiali, purché di interesse non effimero, i mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei centri meccanografici. Devono anche assumersi con separati numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico bene (es. una enciclopedia).

  11. Per contro, gli altri beni mobili infruttiferinon devono essere inventariati bensì devono essere iscritti nel registro generale di magazzino.

  12. I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e vengono assunti in carico in apposito registro, che ne rilevi tutte le caratteristiche catastali.

  13. Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni. Inoltre, è da precisare che le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche beni concessi in uso dagli Enti locali (Comuni e Province) per i quali si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi. ( art. 23 comma 2 D.I. n. 44 del 2001).

  14. L’INVENTARIO DEI BENI DELLA SCUOLA: L’art. 24 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, in particolare disciplina il contenuto dell’ INVENTARIO e, al comma 7, individua il soggetto competente a tenerne cura nel Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

  15. L’inventario è l’insieme delle operazioni con cui si determina il patrimonio di un ente in un dato momento. Esso si compone delle seguenti operazioni: • l’individuazione delle cose che hanno le caratteristiche di bene; • la descrizione delle cose; • la classificazione delle stesse; • la valutazione; • la rappresentazione.

  16. LA RESPONSABILITA’ IN GENERALE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA • La materia della responsabilità giuridica dei pubblici dipendenti (compresi gli amministratori) ha nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale, ai sensi degli artt. 28 e 97, comma 2, della Costituzione.

  17. L’art. 28 della nostra Carta Costituzionale, infatti, sancisce il principio secondo cui: “ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

  18. Dalla succitata disposizione, nella quale è evidente l’intento di rafforzare il dovere di diligenza di tutti i dipendenti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni, nascono contemporaneamente due responsabilità: 1. una propria dei soggetti che agiscono quali organi della P. A.; 2. un’altra della stessa Amministrazione.

  19. La giurisprudenza ha precisato che: • la pubblica amministrazione risponde direttamente dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via concorrente e solidale con l’autore dell’illecito, la cui responsabilità è ugualmente diretta; • la persona giuridica deve rispondere del fatto doloso del titolare dell’organo, quando l’illecito sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze che al medesimo sono affidate.

  20. Elementi integrativi della responsabilità ex art. 28 costituzione sono dunque: • una condotta (anche omissiva) occasionata dal servizio prestato alla P. A.; • la sua antigiuridicità; • la colpa o il dolo dell’autore del fatto; • un evento di danno ingiusto; • un rapporto di causalità tra condotta ed evento lesivo

  21. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA • Riguardo tale forma di responsabilità, l’art. 97 della Costituzione così recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari […].

  22. LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI

  23. LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

  24. LE FONTI NORMATIVE: • Il Regio Decreto n. 530 del 1927

  25. I principi costituzionali a tutela dei singoli cittadini, ai quali vengono garantite uguali dignità e libertà

  26. - Il decreto legislativo n. 626 del 1994, in attuazione delle direttive comunitarie aventi ad oggetto la protezione della salute negli ambienti di lavoro (ABROGATO) →

  27. - Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione della legge delega 123 del 2007.

  28. A seguito di tale evoluzione legislativa in materia, novità rilevanti si sono introdotte nell’ambito della responsabilità derivante dalla violazione della normativa in tema di sicurezza. Oggi, infatti, il datore di lavoro non ha più la piena discrezionalità nelle scelte gestionali che egli ritenga più opportune, ma allo stesso viene imposto di procedere preventivamente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute.

  29. Nella scuola, i Dirigenti scolastici sono stati individuati come datori di lavoro in relazione agli obblighi ed alle competenze in materia di prevenzione e sicurezza, con il decreto ministeriale del 21 giugno 1996 n. 292 ( decreto sulla Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione).

  30. Su di essi ricadono, quindi, le problematiche sulla sicurezza, in particolare: - la sicurezza negli edifici scolastici, con profili di ricaduta sia sulla salute degli alunni sia sul personale.

  31. La responsabilità appartiene anche all’Ente Locale, in quanto proprietario degli Edifici Scolastici; Il dirigente scolastico: un datore di lavoro atipico

  32. Ciò comporta l’onere, per i dirigenti scolastici, della: - valutazione preventiva del rischio che potrebbe scaturire da determinate condizioni in cui potrebbe trovarsi l’edificio scolastico; - denuncia agli Enti di competenza delle disfunzioni e carenze eventualmente accertate.

  33. Spetta, difatti, al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro nonché di legale rappresentantedell’istituzione, la redazione del verbale di constatazione di eventuali carenze od anomalie che possano incidere sulla sicurezza.

  34. In particolare, il DS dovrà: • valutare i rischi specifici dell’attività svolta nella Scuola • elaborare un documento successivo alla valutazione effettuata con l’indicazione dei criteri utilizzati a tal fine con la specificazione delle misure e degli strumenti preventivi ai fini di protezione, riduzione e rimozione dei rischi.

  35. Predisporre ed attuare un programma di informazione e formazione degli interessati (personale ed alunni) sui rischi e sulle misure da intraprendere per scongiurare eventuali danno. • Designare i soggetti ed il personale responsabile per i servizi di prevenzione e protezione.

  36. Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. • Adottare qualsiasi altro provvedimento di protezione necessario

  37. La Corte d’Appello penale di Milano, con una decisione del 2003, ha affermato che il DS ha l’obbligo di : 1. Segnalare agli organi tecnici ed amministrativi competenti (ente locale proprietario degli edifici ed i suoi uffici tecnici) lo stato di precarietà di ambienti e strutture.

  38. 2. Provvedere ad isolare, con i mezzi provvisori che ha a disposizione, la zona a rischio, segnalandone il pericolo ed impedendone l’accesso, in attesa degli interventi necessari da parte dei settori tecnici competenti.

  39. Il DS, qualora ravvisi una situazione di pericolo, tale da mettere a rischio le condizioni di salute di chi frequenta i luoghi coinvolti nelle attività scolastiche, deve informare l’ente locale affinché intervenga; e fino all’arrivo di chi competente che deve porre in atto tutte le misure necessarie per contenere il rischio.

  40. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) secondo quanto disposto dal nuovo decreto legislativo n. 81 del 2008, il dirigente scolastico – ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro – può designare un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge

  41. Il DS ha, inoltre, la possibilità di auto-nominarsi RSPP dopo aver frequentato un corso di un minimo di 16 ore, secondo quanto prevede il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, in materia di formazione di lavoratori, rappresentanti della sicurezza e datori di lavoro che possono svolgere le funzioni del RSPP.

  42. Sulla ripartizione di responsabilità tra il datore di lavoro e il RSPP la Cassazione ha chiarito che: il DS e il preposto sono responsabili “iure proprio” degli obblighi di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dall’eventuale delega fornita dal datore di lavoro (DS).

  43. La nomina della figura del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione non esime, quindi, il datore di lavoro dal rivestire in ogni caso il ruolo di garante della sicurezza. (ex pluribusCassazione penale sezione IV).

  44. LA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE AI BENI MOBILI DELLA SCUOLA

  45. L’art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001, Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola.

  46. Ilconsegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati, in sintesi, i compiti di: conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo.

  47. In relazione alla competenza di consegnatario dei beni, il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori ed aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione ed avvenga secondo quanto stabilito.

  48. Ai Direttori, quali consegnatari, è affidata: - La conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, di collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche del sub-consegnatario.

  49. - La conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carta di qualunque specie. -La vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario.

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