1 / 46

La deduzione IRAP del 10%

La deduzione IRAP del 10%. Art.6 D. L. n.185 del 29.11.2008 Circ. 16/E del 14/4/2009. La deduzione del 10%. Art.6 comma 1 D.L. n.185 del 29.11.2008.

jafari
Download Presentation

La deduzione IRAP del 10%

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La deduzione IRAP del 10% Art.6 D. L. n.185 del 29.11.2008 Circ. 16/E del 14/4/2009

  2. La deduzione del 10% Art.6 comma 1 D.L. n.185 del 29.11.2008 A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES ed IRPEF, un importo pari al 10% dell’IRAP Dott. Marco Fava

  3. A chi spetta? Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi Dott. Marco Fava

  4. Requisiti soggettivi Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 5 La predetta deduzione è fruibile dai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le modalità di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto IRAP. Si tratta, in particolare di: società di capitali e enti commerciali [art. 5 del decreto IRAP]; società di persone e imprese individuali [art. 5-bis]; banche e altri enti e società finanziari [art. 6] ; imprese di assicurazione [art. 7]; persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni [art. 8]. Dott. Marco Fava

  5. Requisito oggettivo Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 6 • la deduzione spetta solo in quei casi in cui al valore della produzione netta abbiano concorso • spese per lavoro dipendente ed assimilato oppure • interessi passivi Dott. Marco Fava

  6. Requisito oggettivo Possiamo allora dedurre che : La deduzione NON SPETTA se mancano tutti e due i citati componenti di reddito: interessi passivi e spese per personale dipendente 1 La deduzione SPETTA anche in presenza di uno solo dei due i citati componenti di reddito: interessi passivi e spese per personale dipendente (indipendentemente dal loro ammontare) 2 La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde dall’ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi. Dott. Marco Fava

  7. Allora basta che io abbia sostenuto costi per il personale dipendente o per interessi passivi anche di minimo importo perché possa usufruire della deduzione IRAP del 10%? Si però devi prestare bene attenzione a 2 cose. Vediamo quali nelle slides successive Dott. Marco Fava

  8. 1° fatto da verificare Gli interessi passivi devono aver effettivamente inciso sulla base imponibile IRAP 2008. Ciò risulta verificato quando gli interessi passivi sono superiori agli interessi attivi. Pertanto il risultato della gestione finanziaria di cui al punto C del conte economico deve evidenziare un risultato negativo Dott. Marco Fava

  9. 2° fatto da verificare Anche il costo del lavoro deve aver effettivamente inciso sulla base imponibile IRAP 2008. Ciò risulta verificato quando il costo del lavoro risulta superiore alle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 Mii!! Mi dici quali sono queste deduzioni? Dott. Marco Fava

  10. Deduzioni IRAP da considerare • Comma 1 lettera a): contribuiti INAIL – deduzione forfettaria per lavoratori a tempo indeterminato – contributi INPS dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – apprendisti – disabili – personale addetto alla ricerca; • Comma 1 – bis: Indennità di trasferta per il settore autotrasporto; • Comma 4 – bis: deduzione forfettaria per importi decrescenti rispetto la base imponibile; • Comma 4 – Bis 1: deduzione di € 1.850,00 per ogni dipendente riconosciuta ai contribuenti con valore della produzione non superiore a 400.000,00. In merito, si evidenzia che, tra le deduzioni sopra indicate non è stata contemplata la deduzione di cui all’articolo 4-quater per incrementi occupazionali realizzati fino al periodo di imposta 2007 ancora operativa per l’anno 2008. Dott. Marco Fava

  11. Spese per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente per quanto alla quota riferita alle spese per il personale dipendente la norma aggiunge anche il termine “Assimilato” Che cosa devo intendere? Adesso te lo spiego con una tabella Dott. Marco Fava

  12. Spese per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente Dott. Marco Fava

  13. Attenzione !!! Il costo sostenuto, di qualsiasi ammontare, deve inoltre rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti. comma 5Art.109 TUIR Art.37 bis DPR 600/73 Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Dott. Marco Fava

  14. Forfait a rischio elusione Senti cosa dice la Sent. n. 6337 del 3 maggio 2002 della Corte Cass., Sez. tributaria … Se è vero che le scelte economiche dell'imprenditore sono normalmente insindacabili, tuttavia il Fisco non è tenuto a credere che un imprenditore agisca in modo antieconomico. Quando si scopre un comportamento antieconomico dell'imprenditore, è lecito quanto meno dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, con la conseguenza che l'ufficio può presumere maggiori ricavi o minori costi e l'onere della prova si sposta sulla parte privata … Dott. Marco Fava

  15. Criterio di ragionevolezza del costo Il sostenimento del costo deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa Dott. Marco Fava

  16. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DEDUZIONE Dott. Marco Fava

  17. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE Dovremo in primo luogo effettuare la somma degli importi effettivamente versati nell’anno 2008 Saldo irap 2007 + Acconti irap 2008 = Totale Irap versata nel 2008 A questo punto però prima di calcolare il 10% del “totale irap versata nel 2008” dobbiamo fare due VERIFICHE “vediamo quali nelle slides successive” Dott. Marco Fava

  18. 1a verifica (saldo 2007) Dobbiamo verificare che la base imponibile IRAP 2007 cui si riferisce il saldo 2007 (versato nel 2008) sia stata incisa dei costi per il personale dipendente o per interessi passivi. In caso contrario non è consentito tenere conto, ai fini del calcolo della deduzione, del versamento effettuato a saldo Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 7 Dott. Marco Fava

  19. Esempio Mi fai un esempio per favore! Dott. Marco Fava

  20. Un contribuente ha versato nel 2008 Nella base imponibile Irap per il periodo d’imposta 2007 non figurano spese per il personale o oneri finanziari, che sono presenti, invece, nella base imponibile del periodo d’imposta 2008 Allora in questo caso spetta la deduzione forfetaria del 10% solo con riferimento agli acconti versati per il periodo d’imposta 2008. Dott. Marco Fava

  21. Esempio Circ.16/E del 14/4/2009 pag. 7 e 8 Devo togliere dal calcolo l’IRAP a saldo 2007 perché in quell’anno non ho sostenuto costi per dipendenti e per interessi passivi Dott. Marco Fava

  22. 2a verifica (acconto 2008) Dobbiamo verificare che gli acconti versati per il 2008 non siano superiori all’IRAPdovuta per il 2008. In caso contrario, gli acconti 2008 concorreranno ai fini del calcolo della deduzione, solo fino al limite dell’IRAP dovuta per il 2008 Dott. Marco Fava

  23. 2a verifica (acconto 2008) In altre parole, per il calcolo della deduzione spettante dovrai prendere l’importo più BASSO tra : Acconti versati per il 2008 ed IRAP complessivamente dovuta per il 2008 Non ho capito, mi fai un esempio? Dott. Marco Fava

  24. Un contribuente ha versato nel 2008 Ma l’IRAP dovuta per il 2008 è … In questo caso l’importo che devi prendere è 1300 perché più basso di 1600. Dott. Marco Fava

  25. Esempio X Dott. Marco Fava

  26. Esempio 2 Se invece avessi avuto la seguente situazione allora … X Dott. Marco Fava

  27. COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Bà! Bò!

  28. IRAP: DEDUCIBILITA’ 10% IMPOSTA PAGATA NEL 2008 Nonostante gran parte della stampa specializzata affermi che l’importo forfetario in dichiarazione dei redditi determini una minor variazione in aumento da esporre per le società di capitale nel rigo RF17 , si ritiene preferibile seguire l’opinione minoritaria ed esporlo tra le “altre variazioni in diminuzione”, per evitare che in limitati, ma pur sempre possibili, casi il rigo “imposte indeducibili” possa diventare negativo (cosa non ammessa dalle specifiche tecniche alla trasmissione telematica) Dott. Marco Fava

  29. Unico società di capitali Irap da conto economico Irap deducibile 99 Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99” Dott. Marco Fava

  30. Unico società di persone contabilità ordinaria Irap da conto economico Irap deducibile Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99” Dott. Marco Fava

  31. Unico società di persone contabilità semplificata Irap deducibile Dott. Marco Fava

  32. Imprese individuali in contabilità ordinaria Irap da conto economico Irap deducibile Il codice da utilizzare per i quadri intermedi è“99” Dott. Marco Fava

  33. Imprese individuali in contabilità semplificata Irap deducibile Dott. Marco Fava

  34. Persone fisiche - lavoro autonomo Irap deducibile Dott. Marco Fava

  35. Rimborsi è consentito ottenere a rimborso le imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che venga presentata apposita istanza entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento Dott. Marco Fava

  36. Giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso Per individuare correttamente il giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso, si evidenzia che per i versamenti in acconto il termine in questione decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo Vi faccio un esempio Dott. Marco Fava

  37. Giorno dal quale decorre il termine di presentazione dell’istanza di rimborso Per gli acconti relativi al periodo di imposta 2004 – anche se versati in data anteriore al 29 novembre 2004 - il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2005). Dott. Marco Fava

  38. Modalità Nel richiedere il rimborso il contribuente deve procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo d’imposta di riferimento tenendo conto della deduzione forfetaria dal reddito imponibile del 10 per cento dell’Irap versata nel corso del periodo di imposta. La differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l’importo rimborsabile. Dott. Marco Fava

  39. esempio Dott. Marco Fava

  40. Soggetti in perdita È possibile presentare l’istanza di rimborso anche da parte di quei contribuenti che, nei periodi di imposta pregressi hanno evidenziato una perdita riportabile a nuovo. Bene! Dott. Marco Fava

  41. Come comportarsi Dobbiamo incrementare la perdita originaria per effetto della deduzione che viene riconosciuta come variazione in diminuzione ai fini della determinazione del reddito di impresa. Laddove la perdita non sia stata utilizzata, il nuovo ammontare delle perdite potrà essere utilizzato nel primo periodo di imposta utile (e, dunque, anche nel Modello UNICO 2009). incremento della perdita originaria ed utilizzo in un successivo periodo di imposta, compreso tra quelli interessati dall’istanza di rimborso. In questo caso, per effetto della maggiore perdita e della deduzione di periodo, l’istanza di rimborso avrà ad oggetto la quota Ires o Irpef corrisposta in più in seguito alla evidenziazione di un maggiore imponibile originariamente esposto. Dott. Marco Fava

  42. Esempio Dott. Marco Fava

  43. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI “TRASPARENTI” Per le società di persone, nonché per le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, la deduzione sarà effettuata dalla società/associazione che, conseguentemente, imputerà per trasparenza ai soci/associati un imponibile ai fini delle imposte dirette, ridotto della deduzione in esame. Dott. Marco Fava

  44. RIMBORSO SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI “TRASPARENTI” per i periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2008,: sarà ugualmente la società/associazione a rideterminare il proprio reddito al netto del 10% dell’IRAP ed a presentare con modalità telematiche la richiesta di rimborso, anche se nella stessa non è evidenziato alcun importo da rimborsare La società, quindi, comunicherà ai propri soci/associati la quota di rispettiva spettanza, Ciascun socio, previa rideterminazione della propria base imponibile, presenterà – ricorrendone i presupposti – l’istanza di rimborso della maggiore imposta assolta Dott. Marco Fava

  45. Problemi L’adempimento in questione, nella pratica, potrebbe però rivelarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che, nell’arco temporale interessato dalla presentazione delle istanze di rimborso, la compagine sociale potrebbe essersi modificata. In linea di principio, dunque, la società dovrebbe essere tenuta alla comunicazione in questione anche nei confronti di soggetti che sono fuorusciti dalla compagine stessa. Dott. Marco Fava

  46. FINE Dott. Marco Fava

More Related