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Il riordino del sistema d’istruzione e formazione. Vera riforma ? Razionalizzazione per ridurre la spesa ? Restaurazione ? di Paolo Gallana Marzo 2010. Dove nasce il riordino. La fonte normativa d’origine è la
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Il riordino del sistema d’istruzione e formazione Vera riforma ? Razionalizzazione per ridurre la spesa ? Restaurazione ? di Paolo Gallana Marzo 2010
Dove nasce il riordino • La fonte normativa d’origine è la • Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli delle prestazioni essenziali in materia di istruzione e formazione professionale”. • La legge prevede che la fruizione dell’offerta di formazione e istruzione costituisca un diritto ma anche un dovere legislativamente sanzionato
Il sistema formativo sulla base della legge 53/2003 • Diritto all’istruzione e formazione per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica • Scuola dell’infanzia – 3 anni • Primo ciclo:Scuola primaria - 5 anni Scuola secondaria di primo grado – 3 anni • Secondo ciclo:Sistema dei licei (5 anni) Sistema dell’istruzione e formazione professionale (percorsi di durata differenziata) Si prevede che dal 15° anno di età i diplomi e le qualifiche siano conseguibili sia in alternanza scuola-lavoro sia con l’apprendistato – norma soppressa ora reintrodotta.
I regolamenti di riordino del secondo ciclo dell’istruzione • Sono previsti all’art. 2, 1°comma, lettera c • Definiscono su base nazionale i livelli essenziali delle prestazioni; • Devono prevedere un’attività didattica articolata su due bienni e un quinto anno • L’ammissione al quinto anno da l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore • L’esame di stato, al termine del quinto anno, da titolo per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Il decreto legislativo 226/2005 • Attua la delega della legge 53 definendo le norme generali ed i livelli essenziali del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione • Individua 8 tipologie liceali definendone il profilo educativo, culturale e professionale • Definisce i livelli essenziali delle prestazioni del sistema d’istruzione e formazione professionale. L’applicazione del decreto legislativo venne rinviata con la legge 228/2006
Nel sistema d’istruzione ritorna l’istruzione tecnica e professionale • L’art. 13 della legge 40/2007 prevede che facciano parte del sistema d’istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali • Con i regolamenti di attuazione devono essere ridotti il numero degli indirizzi e si deve procedere al loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali.
Il dispositivo della legge 40/2007 per l’istruzione tecnica e professionale • I percorsi devono essere articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo . • Le discipline di insegnamento devono essere riorganizzate al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocinio; • Il numero di ore di lezione deve essere contenuto entro 33 ore settimanali, pari a 1089 ore annue
Il nuovo quadro del diritto-dovere all’istruzione e alla formazionecon le modifiche intervenute nel marzo 2010 • Si può assolvere: • nei licei • negli istituti tecnici • negli istituti professionali • nei corsi d’istruzione e formazione professionale • dopo i quindici anni nell’apprendistato • con l’alternanza scuola-lavoro
Il sistema dell’istruzione e formazione professionale • Si prevede possa rilasciare titoli e qualifiche di diverso livello • L’obbligo d’istruzione può essere assolto anche in specifici corsi di durata triennale che si concludono con il rilascio di una qualifica • Al termine di corsi di durata quadriennale (3+1) si accede all’istruzione e formazione tecnica superiore • Con un anno integrativo d’istruzione o come privatisti, è possibile sostenere l’Esame di Stato
L’apprendistato Art. 2 lettera g della l. 53 /2005 – art. 50, c.8 legge delega marzo 2010 - art 48 D.Lvo 276/2003 • Affinché sia attivato è richiesta un’intesa regioni-ministeri • Può riguardare tutti i settori di attività • I giovani devono aver compiuto 15 anni • Ha la durata massima di 3 anni e varia in funzione della qualifica • Il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo • Si conclude con la qualifica • È richiesto un tutore aziendale formato • È previsto un congruo numero di ore di formazione interna o esterna all’azienda
L’alternanza scuola lavoro • È considerata un metodo di apprendimento previsto all’art. 4 della L. 53/2003 e regolato con D.Lvo 77/2005 • È un modo per realizzare i corsi del secondo ciclo, compresa l’istruzione e formazione professionale • Richiede un’intesa istituti, impresa, associazioni di rappresentanza • Devono essere progettati i piani di studio • Si alternano periodi di studio con periodi di lavoro • È previsto un docente incaricato dei rapporti con l’impresa
L’Istruzione tecnica e professionaleI lavori della Commissione per la riorganizzazione
La riforma della scuola nella legge 133/2008 art. 64 • Con uno o più regolamenti si procede a: • razionalizzare ed accorpare le classi di concorso; • ridefinire i curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali • rivedere i criteri vigenti in materia di formazione delle classi; • revisionare i criteri e i parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA
La riforma nella legge 133 • A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottate misure volte ad incrementare, di un punto il rapporto alunni/docente entro l'anno scolastico 2011/2012 • Si procede, ad una contrazione del personale ATA per conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. • Una quota del 30% delle economie di spesa ottenute incrementa le risorse contrattuali stanziate per lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010.
La riforma nella legge 133 Alle economie di spesa della legge 133/08 devono sommarsi quelle previste dalla legge 244/2007.
La riforma nella legge 133/2008 • La legge 133 riduce in misura sostanziale i livelli delle prestazioni essenziali dei servizi d’istruzione garantiti dallo Stato • L’Istruzione tecnica e professionale sono destinate a subire le maggiori riduzioni • Tutto il processo di riforma viene subordinato al contenimento della spesa previsto in questa legge
Il lavoro per i regolamenti del riordino • La riflessione e l’elaborazione della Commissione per il riordino dell’Istruzione tecnica e professionale sono alla base della stesura delle prime bozze di regolamenti • Nel dicembre 2008 si avviano anche i lavori di rielaborazione dei regolamento dei licei (aprendo la strada ad una innovazione rispetto al contenuto del D.Lvo 266/05)
I nuovi regolamenti • Nei nuovi regolamenti dell’istruzione si colgono elementi di novità culturale: • Il riconoscimento dell’importanza nel processo d’istruzione • Del sapere teoretico; • Del sapere analitico • Del sapere operativo • L’esigenza che lo studente porti ad unità i tre saperi attraverso lo sviluppo di competenze
I nuovi regolamenti • La presenza dei tre saperi, in misura e gradi diversi, in tutto il sistema d’istruzione superiore; • La sottovalutazione dell’importanza di sviluppare con l’istruzione il sapere creativo come luogo di prova, sperimentazione ed immaginazione di ciò che non c’è. • La dichiarata importanza dell’apprendimento laboratoriale che in pochi casi trova riscontro adeguato nei quadri orari e nelle risorse umane previste nei percorsi • La previsione di attività di alternanza scuola lavoro, tirocini ed esperienze pratiche presente in tutti tre i percorsi
I nuovi regolamenti • La definizione di obiettivi di apprendimento sulla base di competenze, abilità e conoscenze in linea con quanto previsto nella strategia di Lisbona • La definizione di un profilo dello studente in uscita che si articola su tre aspetti: • La crescita educativa, culturale e professionale con la scoperta del nesso tra i saperi, la costruzione di un sapere unitario e il passaggio dalle prestazioni (o mansioni) alle competenze. • Lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio. • L’esercizio della responsabilità personale e sociale.
I nuovi regolamenti • Il superamento dell’istruzione basata su programmi a favore di un’istruzione basata su progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi di apprendimento (scelta questa che appare confermata nelle prime indicazioni nazionali per il sistema dei licei – on line dal 23 marzo e sottoposte a discussione fino al 24 aprile) • La contrazione delle risorse umane (e finanziarie) messe a disposizione dallo Stato per la realizzazione delle attività d’Istruzione che contrasta con l’istruzione realizzata per progetti.
I nuovi regolamenti • Il riconoscimento del rapporto con il territorio come elemento strutturale del sistema d’istruzione • La conferma del sistema delle autonomie scolastiche ma la contestuale imposizione di vincoli e condizioni, sia di natura finanziaria che organizzativa • La riduzione del numero d’indirizzi e il contestuale ampliamento della possibilità delle singole istituzioni di introdurre opzioni di percorso
Il regolamento dell’istruzione tecnica • L’istruzione tecnica si articola su due settori: • Economico • Tecnologico • Ogni settore prevede più indirizzi (2 per il settore economico, 9 per il settore tecnologico) • Gli indirizzi possono prevedere una o più articolazioni • Nel complesso ci troviamo di fronte a 23 possibili articolazioni • Nei margini dell’autonomia, i diversi istituti possono dare vita ad opzioni rispondenti a bisogni formativi del territorio.
Il regolamento dell’istruzione tecnica • Gli istituti tecnici sono proposti come “Scuole dell’innovazione permanente”. • La loro nuova identità viene fondata “sull’asse scientifico-tecnologico” • Si dichiara la necessità di accrescere la frequenza negli istituti tecnici in quanto capaci di assicurare validi livelli di istruzione e formazione fornendo competenze utili sia all’inserimento nel modo del lavoro sia alla prosecuzione nei percorsi superiori di formazione o universitari • Si prevede una riduzione a 32 ore settimanali anche per le classi 2°, 3° e 4° a partire dal prossimo anno scolastico.
Il regolamento dell’istruzione tecnica e aspetti comuni con il regolamento dell’istruzione professionale • Vi è un’area comune dell’istruzione, uguale come quadro orario in tutti i settori e indirizzi degli istituti tecnici e comune con gli istituti professionali. • Nel primo biennio si assolve all’obbligo d’istruzione e vengono perseguiti gli obiettivi di apprendimento definiti nel regolamento ministeriale 139/2007
Aspetti comuni con il regolamenti dell’istruzione tecnica e professionale • Nei risultati dell’apprendimento dell’area comune si indica cosa lo studente deve essere in grado di fare al termine del percorso • Nei profili degli indirizzi l’esito del percorso è articolato con l’elencazione di cosa deve essere in grado di fare e le competenze che deve acquisire
Aspetti comuni con il regolamenti dell’istruzione tecnica e professionale • La declinazione degli obiettivi di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è affidata alle singole istituzioni scolastiche sulla base di linee guida nazionali • I risultati dell’apprendimento sono soggetti a valutazione periodica da parte dell’INVALSI che cura anche la pubblicazione degli esiti.
Il regolamento dell’istruzione professionale • L’istruzione professionale prevede la presenza di due settori: • Servizi • Industria e artigianato • Ogni settore prevede più indirizzi (4 per i servizi e 2 per industria e artigianato) • Ogni indirizzo può avere più articolazioni (in totale sono previsti 11 percorsi diversi) • Nell’articolazione industria e nell’articolazione artigianato si affrontano tecniche di produzione e gestione legate alla realtà produttiva del territorio con opzioni che verranno incluse in un elenco nazionale
Il regolamento dell’istruzione professionale • Gli istituti professionali acquisiscono un’identità fondata sulla cultura delle filiere economiche e produttive di rilevanza nazionale • Hanno lo scopo di assicurare un rapido inserimento nel mondo del lavoro, ma questo non può avvenire per l’ indirizzo socio-sanitario • Possono rilasciare qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà con il sistema d’istruzione e formazione professionale. Previa intesa della Regione con il ministero, potranno essere rilasciate le qualifiche previste nel repertorio delle figure professionali, in assenza d’intese, continuano a rilasciare le qualifiche attuali.
Il regolamento dell’istruzione professionale • Le ore di lezione, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno ridotte a 34 nelle classi 2° e 3° • L’are di professionalizzazione per le 4° e 5° a partire dal prossimo anno scolastico viene sostituita con attività di alternanza scuola-lavoro per 132 ore • L’art. 8 comma 3 prevede che le singole Regioni possano stipulare accordi con il MIUR per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali.
Alcune considerazioni • Il processo in corso sta determinando una riforma del sistema d’Istruzione • Si possono cogliere sostanziali elementi di novità, anche se non tutti condivisibili • La contrazione delle risorse porta ad una riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quanto finora garantito dallo Stato; • L’attuale situazione finanziaria è tale da non consentire a Regioni o province di aggiungere risorse proprie nella misura necessaria al recupero dei minori standard garantiti dallo Stato
La riduzione di risorse è tale da poter impedire ogni reale processo riformatore • Un processo riformatore richiede un forte investimento nella qualificazione del corpo docente e investimenti sull’organizzazione e sulle strutture • La mancata scelta di un biennio unitario di orientamento e la possibilità di una canalizzazione precoce nel sistema dell’istruzione e formazione professionale, se non opportunamente sostenuta e controllata, può confermare una tendenza già in atto che vede il sistema del secondo ciclo d’istruzione incapace d’essere strumento di promozione sociale