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Novità in materia di IAS e Spese di Rappresentanza Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa

Novità in materia di IAS e Spese di Rappresentanza Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa. Manovra finanziaria: novità per i soggetti IAS *. CLAUSOLA GENERALE (Art. 83, comma 1, Tuir)

jeanne
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Novità in materia di IAS e Spese di Rappresentanza Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa

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Presentation Transcript


  1. Novità in materia di IAS e Spese di Rappresentanza Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa

  2. Manovra finanziaria: novità per i soggetti IAS* CLAUSOLA GENERALE (Art. 83, comma 1, Tuir) “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili” *commi da 58 a 62 della legge24 dicembre 2007, n. 244

  3. Manovra finanziaria: novità per i soggetti IAS* Componenti patrimoniali Art. 83, comma 1, Tuir Irrilevanza dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio Art. 109, comma 4, Tuir ? Deducibilità dei componenti negativi imputabili a diretta riduzione del patrimonio netto Decreto ministeriale di attuazione e coordinamento (art. 1, comma 60, lett.g), L.Finanziaria)

  4. Novità in materia IAS CLAUSOLA GENERALE Agisce sui presupposti applicativi delle disposizioni che disciplinano le variazioni fiscali e i criteri di determinazione del reddito. Viene data “cittadinanza fiscale” al principio della “prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica” che incide profondamente nella rilevazione e qualificazione dei fatti economici. esempi

  5. Novità in materia IAS Clausola generale : rilevazione costi e ricavi Trasferimento della proprietà Beni mobili: consegna o spedizione Beni immobili/aziende: stipulazione dell’atto (effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto) (art. 109, comma 2, lett.a), Tuir) Trasferimento dei rischi e benefici Cancellazione dei beni di cui si ha la titolarità giuridica, ma non più i rischi e i benefici economici; iscrizione di beni di cui non si ha la titolarità giuridica, ma si sono conservati i rischi e benefici

  6. Novità in materia IAS Clausola generale : qualificazione leasing finanziario Utilizzatore non IAS: il contratto si qualifica come “leasing finanziario” se è prevista l’opzione finale di riacquisto (R.M. n. 175/E del 2003) IAS 17: Finance lease Locazione che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà possa essere trasferito al termine del contratto

  7. Novità in materia IAS Clausola generale : rilevazione dei crediti • IAS 39 - Costo ammortizzato • Il valore di rilevazione è comprensivo degli oneri e dei proventi direttamente attribuibili al finanziamento; • Commissioni attive/passive incassate, imposta sostitutiva non sono più oggetto di autonoma rilevazione a CE, ma concorrono indirettamente attraverso la determinazione degli interessi attivi per competenza; • Tasso effettivo di rendimento: tasso che eguaglia il valore attuale dei futuri flussi di cassa (capitale, interessi corrispettivi, commissioni) al valore iniziale del credito. • Costi e ricavi di transazione si trasformano in interessi • Interessi iscritti a CE non sono quelli desunti dal contratto

  8. Novità in materia IAS Classificazioni IAS degli strumenti finanziari • Gli strumenti finanziari sono classificati in 4 categorie*in funzione: • delle loro caratteristiche (ad es., quotati o meno su mercati attivi); • della loro destinazione nell’ambito dell’attività aziendale; • dei criteri di valutazione da adottare. Attivo circolante Immobilizzazioni finanziarie * Finanziamenti e crediti commerciali – Loans and Receivables (“LR”); Strumenti detenuti fino a scadenza - Held To Maturity (“HTM”); Strumenti valutati al fair value con variazioni a conto economico – (“FV P/L”) e Strumenti disponibili per la vendita - Available for Sale (“AFS”).

  9. Definizione di immobilizzazioni finanziarie Novità in materia IAS Art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2005, n. 38 “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita” • I titoli classificati nella categoria “Finanziamenti e crediti” ?? • I titoli per i quali è stata esercitata la Fair value option ??

  10. Definizione di immobilizzazioni finanziarie Novità in materia IAS Art. 85, comma 3-bis, Tuir “In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del parlamento europeo e del consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione” • Abrogazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 38 del 2005 • Riformulazione “in positivo” della definizione di immobilizzazioni finanziarie valevole per le imprese non IAS • Valutazione obbligatoria al fair value, detenuti con finalità speculative

  11. Partecipazioni destinate alla negoziazione Novità in materia IAS • Rilevanza fiscale dei maggior e minor valori derivanti dalla iscrizione del fair value a conto economico (art. 94, comma 4-bis - art. 110, comma 1-bis, lett.b),Tuir) • Integrale tassazione dei dividendi (art. 89, comma 2-bis, Tuir) Il criterio di valutazione al fair value prescinde dal costo di acquisto del titolo e attribuisce rilevanza ai valori di mercato, sia quando questi scendono al di sotto del costo, sia quando questi diventino più elevati. Tale meccanismo conduce all’assunzione presso il socio degli utili prodotti e accumulati presso la società.

  12. Partecipazioni immobilizzate Novità in materia IAS Per lepartecipazioni immobilizzate in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), Tuir: • Irrilevanza dei maggiori o minori valori iscritti • Ordinaria detassazione dei dividendi • Regime PEX in caso di cessione successiva ai 12 mesi * * * In caso di cessione prima della maturazione dell’holding period (12 mesi) Rettifica del costo fiscale della partecipazione in misura corrispondente agli utili medio tempore percepiti, per la parte esclusa dalla formazione del reddito (art. 110, comma 1-bis, lett.c), Tuir)

  13. Eliminazione del “dividend washing” Novità in materia IAS Il nuovo regime fiscale dei titoli partecipativi quotati e non quotati ed in particolare la piena rilevanza fiscale dei dividendi rende superflua, per i soggetti IAS, la disciplina concernente l’indeducibilità delle minusvalenze da cessioni su titoli in misura pari ai dividendi incassati, c.d. “dividend washing”. Inoltre, il principio di simmetria previsto dall’art. 112, Tuir dovrebbe chiudere la possibilità di effettuare operazioni elusive mediante il ricorso a derivati. Abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, art. 109, Tuir per i soggetti IAS

  14. Comunicazione delle minusvalenze Novità in materia IAS Per i soggetti IAS non si applicano le disposizioni: • art.1, comma 4, D.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; • art. 5-quinquies, comma 3, D.l. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

  15. Titoli obbligazionari Novità in materia IAS L’attuale disciplina attribuisce rilevanza fiscale alle valutazioni operate in bilancio ponendo limitazioni solo alla deducibilità delle svalutazioni Viene riconosciuta la valutazione operata in bilancio: eliminare disallineamenti tra valore fiscale e valore di bilancio dei titoli obbligazionari laddove la valutazione interessa il conto economico • Titoli di negoziazione - art. 94, comma 4-bis, Tuir • Titoli immobilizzati – art. 110, comma 1-bis, lett.a), Tuir

  16. Titoli obbligazionari emessi Regime fiscale delle passività finanziarie (IAS 32*) Novità in materia IAS Principi contabili internazionali Valutazione con le stesse regole previste per i titoli dell’attivo Principi contabili nazionali Valore di emissione ovvero di rimborso alla scadenza Viene riconosciuta rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle passività finanziarie (art. 110, comma 1-ter, Tuir) *IAS 32, §11, esistenza di una obbligazione a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie ovvero a scambiare attività o passività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli

  17. Avviamento - Marchi Novità in materia IAS Art. 103, Tuir Quote ammortamento in misura non superiore ad 1/18 del costo (valore) Principi contabili internazionali Soggetti alla procedura di impairment Viene riconosciuta la deduzione del costo dei marchi di impresa e dell’avviamento secondo le ordinarie regole fiscali ma in via extracontabile, mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi IRES – art. 103, comma 3-bis, Tuir IRAP – art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n.446 del 1997

  18. Novità in materia IAS Irap – deduzioni pregresse Esiste una criticità di coordinamento con la disposizione che sancisce il recupero obbligatorio a tassazione, in sei quote costanti, a partire dal 2008, dei componenti negativi dedotti mediante utilizzo del prospetto EC

  19. Regolamento disposizioni di attuazione e coordinamento Novità in materia IAS • Criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazione adottate in base alla corretta applicazione degli IAS determini doppia deduzione o nessuna deduzione ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione; • Criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS; • Criteri di coordinamento tra i principi IAS in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie; • Criteri di coordinamento tra i principi IAS con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; • Criteri di coordinamento tra i principi IAS in materia di cancellazione di attività e passività con la disciplina fiscale delle perdite e delle svalutazioni; • Criteri di coordinamento con le disposizioni in materia di FTA;

  20. Regolamento disposizioni di attuazione e coordinamento Novità in materia IAS • Criteri di coordinamento con il trattamento fiscale dei costi imputabili a diretta riduzione del patrimonio netto; • Criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; • Criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle nuove disposizioni introdotte.

  21. Decorrenza Salvaguardia dei comportamenti pregressi Novità in materia IAS Entrata in vigore: dal periodo di imposta 2008 Per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte

  22. Conclusioni Novità in materia IAS • Rilevanza ai fini fiscali delle valutazioni • Contenzioso su aspetti contabili • Incertezza nel rapporto tributario • Il verificatore sarà chiamato ad esprimere giudizi sul merito di alcune scelte contabili attesa la piena rilevanza fiscale • Gli effetti tributari dipenderanno sempre più dagli assetti contabili in continuo cambiamento • Accettazione che a fronte di un identico fenomeno economico si avranno basi imponibili differenti a seconda degli assetti contabili adottati

  23. SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 108, comma 2, Tuir “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisisti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”

  24. la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità e propaganda da sempre rende problematiche le scelte degli imprenditori • soprattutto per le PMI i costi per i “mezzi di comunicazione” sono eccessivamente onerosi e/o troppo generici per raggiungere la clientela di riferimento • non penalizzare le imprese che raggiungono il cliente finale attraverso il contatto diretto, la campionatura dei prodotti, le visite in azienda • spese di rappresentanza – spese funzionali all’attività di impresa SPESE DI RAPPRESENTANZA

  25. SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese, attraverso le quali viene offerta al pubblico un’immagine positiva dell’impresa in termini di organizzazione e di efficienza, ma si prestano a realizzare manovre elusive celando elargizioni a titolo di liberalità, di assegnazione di beni ai soci e di autoconsumo Sono spese, inoltre, a fronte delle quali non sussiste l’obbligo di una specifica controprestazione da parte del beneficiario

  26. Criteri SPESE DI RAPPRESENTANZA • Periodo di imposta di sostenimento • Inerenza e congruità • Natura e destinazione delle stesse • Volume dei ricavi • Attività caratteristica • Internazionalizzazione

  27. Periodo di imposta di sostenimento SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese riconosciute di rappresentanza saranno considerate direttamente connesse alla produzione di ricavi e quindi deducibili nell’esercizio di competenza e non più per quote costanti Secondo lo IAS 38 le spese di rappresentanza non possono essere rilevate come attività immateriale o altra attività creata o acquistata e, dunque, rappresentano un costo dell’esercizio in cui sono sostenute

  28. Inerenza SPESE DI RAPPRESENTANZA La deducibilità delle spese dipenderà dalla loro natura ma anche dalla destinazione a loro attribuita dalla singola impresa e dall’attività internazionale eventualmente svolta R. M. 12 novembre 1974, n. 2/1053 R.M. 8 aprile 1980, n. 9 Comitato Consultivo 19 febbraio 2001

  29. Congruità SPESE DI RAPPRESENTANZA La congruità sarà valutata in funzione di un limite calcolato come percentuale sull’ammontare dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa • Art. 54, comma 5, Tuir - Esercenti arti e professioni • 1% dei compensi • l’acquisto o l’importazione d’oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali • beni ad essere destinati ad essere ceduti a titolo gratuito • partecipazione a convegni, congressi o a corsi d’aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno – limite del 50%

  30. Internazionalizzazione e fiere SPESE DI RAPPRESENTANZA • Spese per missioni commerciali e per trasferte tecniche all’estero anche dei propri dipendenti, indipendentemente dalla positiva conclusione di ordini commerciali • Costi per partecipare a fiere, esposizioni, mostre a carattere nazionale e internazionale e per organizzare convegni ed eventi purché attinenti all’attività di impresa - es. iscrizione a fiere, allestimento padiglioni, noleggio area stand, spese di viaggio e trasporto

  31. Contatto diretto con clienti e fornitori SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese inerenti alla vendita e al contatto diretto con clienti o fornitori, attuali o potenziali, o con referenti istituzionali, indipendentemente dalla stipula di ordini commerciali. Prodotti e servizi che l’azienda distribuisce gratuitamente in connessione con l’attività di vendita - es. prodotti in dotazione degli agenti di vendita

  32. Ospitalità SPESE DI RAPPRESENTANZA • spese sostenute a fini imprenditoriali per l’ospitalità di clienti o fornitori, attuali o potenziali, in apposite strutture dell’impresa o in alberghi, foresterie e simili nelle vicinanze della sede dell’impresa, di un suo stabilimento o di un locale nel quale esercita l’attività ovvero in prossimità dei luoghi dove l’impresa promuove occasionalmente i propri prodotti • i servizi di ristorazione relativi a pranzi fuori sede riconducibili ad attività promozionali

  33. SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese per lo sviluppo tecnologico e organizzativo • spese per effettuare incontri a livello tecnico per illustrare nuovi processi e/o le metodologie di produzione indipendentemente dalla qualifica dei partecipanti • spese per effettuare visite tecniche a stabilimenti o sedi di altre imprese necessarie a mantenere adeguati standard produttivi, tecnologici e organizzativi

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