340 likes | 439 Views
Offanengo novembre 2009. QUOTE LATTE 2009: I CAMBIAMENTI IN ATTO. NOVEMBRE 2009 I CAMBIAMENTI IN ATTO. COSA?
E N D
Offanengo novembre 2009 QUOTE LATTE 2009: I CAMBIAMENTI IN ATTO
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO COSA? Al fine di conseguire un migliore equilibrio nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari a partire dal 1984 la comunità europea ha imposto un prelievo sui quantitativi di latte vaccino raccolti o venduti direttamente, nel corso di un determinato periodo di dodici mesi decorrente dal 1° aprile, che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti da apposito regolamento. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori(separatamente per le consegne e le vendite dirette)
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO ALCUNEDEFINIZIONI • a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche; • b) «altriprodottilattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte; • c) «produttore»: imprenditore agricolo (…); • d) «acquirente»: impresa (…) che acquista latte presso il produttore; • e) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, escluso ogni altro prodotto lattiero-caseario, da un produttore ad un acquirente (…); • f) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. • g) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO ALCUNEDEFINIZIONI • h) «quantitatividiriferimentonazionali»: quantitativi fissati dalla CE per ciascuno Stato membro; • i) «quantitativiindividuali»: i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1° aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi; • j) «quantitatividiriferimentodisponibili»: i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti,delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dalla regolamentazione vigente e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi;
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO LA SITUAZIONE • La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non deve superare i quantitativi di riferimento nazionali. • L’eventuale residuo di quota non assegnata ai singoli produttori rappresenta la cosiddetta riserva nazionale che può essere impinguata a seguito di provvedimenti dello Stato (es. Piani di abbandono o altre revoche di quote individuali) o della Comunità europea (per es. reg.72/2009)
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO LA SITUAZIONE
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO LA SITUAZIONE
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO COME • La produzione commercializzata in esubero rispetto al quantitativo di riferimento nazionale viene calcolata a livello di Stato membro e deve essere ripartita dallo stesso Stato tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili. • In base ai regolamenti comunitari attualmente in vigore inoltre si deve tener conto del tenore di grassi nel latte ai fini del computo definitivo dei quantitativi consegnati. • Invece non si deve tener conto del tenore di grassi per le vendite dirette.
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO LA SITUAZIONE
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO LA SITUAZIONE
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. • Aumenti di quota • Per Stati che applicavano soglia del 70% ai fini della revoca della quota non prodotta il valore-soglia passa al 85% • cambia metodologia per l’adeguamento in base al grasso (rettifica) • termine ultimo 31 marzo 2015 • per i periodi 2009/2010 e 2010/2011il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale “consegne 2008/2009” è fissato a 150 % del prelievo (…).
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. • Aumenti di quota (complessivi)
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. Aumenti di quota (periodo transitorio [ITALIA])
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. • Per Stati che applicavano soglia del 70% ai fini della revoca della quota non prodotta il valore-soglia passa al 85% • “In deroga” per la campagna 2009/2010 vige ancora il limite del 70% (interpretazione ministeriale); tale soglia viene verificata separatamente per le consegne e le vendite dirette.
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. • cambia metodologia per l’adeguamento in base al grasso (rettifica) • l’adeguamento al rialzo è ora “attenuato” rispetto all’adeguamento al ribasso
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO NOVITA’ 2009 introdotte dalla U.E. • termine ultimo 31 marzo 2015 ? …. la discussione non è chiusa…..
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 • Assegnazioni di quota integrative • Rateizzazione • Nuove regole per le restituzioni di fine periodo • Viene normato anche il Registro nazionale dei debiti (già esistente, non è una novità in assoluto, ma ora ne vengono definiti in modo compiuto criteri istitutivi e procedure operative)
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 Assegnazioni di quota integrative priorità aziende: a) che hanno subito la riduzione della quota «B» nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 07/08 oppure calcolato sulla media degli ultimi 5 periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati (soluzione “miglior favore” dopo parere Consiglio di Stato); b) che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota e aziende che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'art. 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta; c) ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale….l’adeguamento in base al tenore di materia grassa e' calcolato con le nuove modalità istituite dalla U.E. (adeguamento al rialzo “attenuato” rispetto all’adeguamento al ribasso)
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTE Punto di partenza: le assegnazioni sono commisurate all’esubero 2007/2008 SOMMA DEGLI ESUBERI INDIVIDUALI 873.025 t Inoltre le assegnazioni devono essere commisurate ai q.tivi di quota rilevati in affitto ed effettivamente prodotti nel periodo 07/08 SOMMA DEGLI AFFITTI 410.861 t E’ evidente che non essendo i q.tivi coperti con affitto conteggiati come esuberi entrambi i valori devono essere sommati ai fini della determinazione della “base” di calcolo delle assegnazioni aggiuntive: 873.025+410.861=1.283.886 Dunque l’incremento di quota U.E. (758.483 t) non ha consentito di “tramutare” in quota il 100% delle produzioni in esubero e/o coperte da affitto in corso di campagna 07/08
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTE A CONTI FATTI solo il 58,72% dell’intera produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta oppure coperta con affitti di quota è stato tramutato in assegnazione di quota. In sintesi (fonte AGEA, elaborazione provincia CR; ripartizione “prod.in esubero”/”affitti” STIMATA):
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTE I DATI UFFICIALI
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTE A CONTI FATTI
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 Ancora … sulle Assegnazioni di quota e rateizzazioni Le quote “assegnate” sono revocate con decorrenza “immediata” (dalla data di comunicaz.del relativo provvedim.) nei seguenti casi: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nei termini di legge; c) rigetto della richiesta di rateizzazione; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote assegnate
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTEPROSPETTO RIPORTATO NELLA LETTERA INVIATA DA AGEA Legge n° 33 del 9 aprile 2009
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO: LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI QUOTE Esempio di calcolo
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 Rateizzazione • L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. • Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione la richiesta di rateizzazione • Con D.P.C.M. e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che decide entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento; • entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione, se accetta deve esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente, fino a tale scadenza sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso ....
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 Rateizzazione • La rateizzazione e' consentita solo per somme non inferiori a 25.000 euro e applicando i seguenti tassi d' interesse: • per le rateizzazioni di durata non superiore a 13 anni (debiti inferiori a 100.000 euro), il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea ….., maggiorato di 60 punti base; • per le rateizzazioni di durata superiore a 13 anni e non superiore a 22 anni (debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro);il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione ….., maggiorato di 140 punti base; • per le rateizzazioni di durata superiore a 22 anni e non superiore a 30 anni (debiti superiori a 300.000 euro) il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea …, maggiorato di 220 punti base.
NOVEMBRE 2009ELENCOPRODUTTORI ADERENTI ALLA RATEIZZAZIONE EX L. 33/2009
NOVEMBRE 2009I CAMBIAMENTI IN ATTO Legge n° 33 del 9 aprile 2009 Nuove regole per le restituzioni di fine periodo • Norma transitoria 2008/2009: dopo le restituzioni, operate come negli anni precedenti, l’eventuale quantitativo residuo sarà utilizzato a favore della compensazione di tutti i produttori (indipendentemente dal fatto che abbiano QRI pari a zero ecc…[cause di esclusione valide in precedenza]) • A decorrere dal periodo 2009-2010,Al termine di ciascun periodo, l’AGEA calcola il prelievo nazionale dovuto all'U.E. e l’ammontare del prelievo imputato in eccesso che (dopo l’accantonamento del 5 %) viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, … nell'ordine tra quelli: a) con prelievo … comunque non più dovuto; b) titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna….., c) titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, …., c - bis) che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali… (….fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto al QRI assegnato…)… l’ulteriore residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo ….nell'ordine… a) non superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota [vendita di “sola quota”]….; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero • Inoltre spariscono le “compensazioni”
NOVEMBRE 2009QUOTE LATTE 2009: I CAMBIAMENTI IN ATTO • GRAZIE PER L’ATTENZIONE