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Con l’emanazione del D.Lgs. 66/00e del D.Lgs. 25/02che modificavano ed integravano in varie parti quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs. 626/94, il corpus normativo sugli agenti cancerogeni e/o mutageni si poteva considerare completo ed allineato alla normativa europea. Il Capo II del Titolo IX delD.Lgs. 81/08 rispecchia tale allineamento. Alcune novità risultano introdotte nel Capo III che detta disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto e cio’ anche dopo aver considerato le modifiche apportate alD.Lgs. 277/91 dalD.Lgs. 257/06.
Nell’agenda proposta non sono previste disposizioni, accordi o decreti integrativi che riguardino gli agenti cancerogeni, ove si escluda quanto annunciato (senza scadenza) dall’art. 53sui registri degli esposti, ma fino ad allora deve essere applicato ilD.M. 12 luglio 2007, n.155 e dall’art. 245, dove si parla di un decreto che dovrebbe aggiornare gli allegati XLII e XLIII e della pubblicazione (periodica) di un elenco di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che pur non essendo classificate ai sensi delD.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti.
Gli agenti cancerogeni e/o mutageni sono trattati nelTitolo IX Capo II (articoli dal 233 al 245)e, nel caso dell’esposizione all’agente cancerogeno “Amianto”, alCapo III (articoli dal 246 al 261, senza però che quest’ultimo venga mai connotato con il termine di cancerogeno) e sono l’oggetto di quattroAllegati:
Altri articoli richiamano la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni: art. 29(esclusione da procedure standardizzate di valutazione); art. 53(previsione di un diverso sistema di registrazione degli esposti nell’ambito del Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro); art. 55(sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente); art. 229(sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli esposti).
Dal 1994 ed anche oggi tarda a decollare la prevista registrazione degli esposti a cancerogeni (ed a mutageni) ! Sono situazioni assimilabili quella di “addetto” a lavorazioni con presenza di agenti cancerogeni e quelle di “esposto” e di “potenzialmente esposto” ad agenti cancerogeni ? Nel registro sono da annotare le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente e quindi le esposizioni del passato individuando dei lavoratori “ex esposti” ? Con quali criteri occorre misurare e valutare l’esposizione, confrontandola poi con quale valore, con quale situazione ? I criteri da adottare per la registrazione degli esposti ad amianto (e per le radiazioni ionizzanti) sono diversi da quelli da adottare per tutti gli altri cancerogeni ? A cosa serve la registrazione degli esposti a cancerogeni prevista dalle norme vigenti ?
E’ pensabile una acquiescenza, una insensibilità, di Enti Assicuratori, Organo di Controllo, Magistratura, Lavoratori e loro Organizzazioni, Opinione pubblica, di fronte a registri che illustrano stabilmente il fenomeno di per sé rilevante rappresentato da una moltitudine di lavoratori “cronicamente” “esposti” ad agenti cancerogeni ? Come e quando, in conseguenza della valutazione effettuata su cancerogeni occupazionali, si evidenzia “un rischio per la salute” per i lavoratori interessati ? Cosa significa sottoporre a sorveglianza sanitaria lavoratori per i quali è stato evidenziato “un rischio per la salute” in conseguenza della valutazione effettuata ? Cosa significa, in pratica, che il medico competente propone misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati ? Cosa significa, in pratica, che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati compreso l’allontanamento da quel posto di lavoro ?
Nel caso degli agenti cancerogeni e/o mutageni nei luoghi di lavoro, ci troviamo di fronte ad una norma tecnica che si deve applicare considerando che il datore di lavoro si avvale di una sorta di deroga, autocertificata, ma sempre di una “deroga”, in quanto ricorre all’impiego od alla produzione di sostanze che in realtà dovrebbero essere bandite in quanto cancerogene o mutagene o delle quali, quantomeno, è fortemente disincentivato l’uso. Iniziare, da parte del datore di lavoro, un percorso che porta all’ottenimento di questa “deroga” significa dover affrontare tante difficoltà consistenti, nei fatti, nella giusta previsione dei costi, sicuramente elevati, per progettare, avviare e poi mantenere il sistema e quindi nella imprescindibile necessità di far ricorso ad un complesso, non banale, dirisorse: impiantistiche, tecniche ed organizzative, consulenza di professionisti esperti, compresi quelli dell’igiene industriale e della medicina del lavoro.
Per gli agenti cancerogeni o mutageni viene richiesta una valutazione particolarmente approfondita e documentata dell’esposizione, di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo, ricorrendo quindi, dove possibile, oltre che a dei campionamenti ambientali anche a tecniche di valutazione dell’esposizione cutanea ed a indicatori biologici di esposizione. • La valutazione delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, o di processi industriali di cui all’allegato XLII deve essere integrata con i dati previsti dal comma 4 dell’art. 236: • con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni; • i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; • il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni; • l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; • le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
La valutazione delle esposizioni non può avvenire solo a posteriori, a produzione già avviata, ma deve essere prevista in occasione del progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione. I commi 1 e 6 dell’art. 223 prevedono che la valutazione preceda (ovviamente per quanto è possibile ed utile) l’avvio dell’attività. la stessa attenzione per la valutazione-prevenzione adottata per la produzione va mantenuta per le mansioni ausiliarie, quali lamanutenzionee lapulizia.Particolare attenzione poi va posta a quelle condizioni in cui l’agente cancerogeno e/o mutageno non entra come materia prima nel ciclo produttivo, ma ne costituisce unprodotto intermedio o finale (comma 2 dell’art. 223).
Il comma 7 dell’art. 223,insieme alle “buone prassi” e alle “linee guida”, prevedono una ripetizione periodica della valutazione dell’esposizione, oltre alla ripetizione prevista, in generale, per le modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro. La documentazione, anche per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 11 unità, deve essere disponibile per la consultazione dei soggetti e delle istituzioni che ne hanno titolo e deve contenere tutti gli elementi informativi attinenti la valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate.
L’obiettivo principale del processo valutativo è quello di raggiungere misure di prevenzione che escludano per quanto è possibile che ci siano dei lavoratori esposti e che (in subordine) garantiscano che l’esposizione sia al livello più basso possibile. anche tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 235 (Sostituzione e riduzione) e 237 (Misure tecniche, organizzative e procedurali)
(Nel caso dell’amianto) “Esposizione”(“Contaminazione aerea”)=La concentrazione dell’inquinante nella zona di respirazione del lavoratore potenzialmente esposto “Reale Esposizione” (“Esposizione”) = Concentrazione di fibre nella trachea del lavoratore potenzialmente esposto protetto da “idoneo” Dispositivo di Protezione (Respiratorio) individuale* _______________________________ * Il DPI (obbligatorio per qualsiasi lavorazione con amianto od in presenza di amianto) è dotato di un proprio “fattore di protezione operativo” (FPO); Il FPO massimo tecnicamente raggiungibile (D.M. 20 agosto 1999) è 400 (con maschera in pressione positiva alimentata da elettroventilatore con filtro assoluto). Il FPO deve riuscire a realizzare, all’interno della maschera (in trachea), una concentrazione di fibre non superiore ad 1/10 del VLEP (100 ff/litro), cioè 10 ff/litro
Al medico competente è richiesto un ruolo attivoche va al di là della tradizionale sorveglianza sanitaria imperniata sulla visita medica preventiva e periodica, dovendo intervenire nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell’esposizione e collaborando al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione, siano esse tecniche oppure organizzative e procedurali. Egli deve diffondere conoscenze tossicologiche e le misure di igiene del lavoro e di igiene industrialeche limitano al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la sostanza non sia sostituita o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo alla scelta ed al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 236. Valutazione del rischio 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenzadi sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitatividi sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente espostiad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizionedei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; …
Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. …
Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registronel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c). 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
Art. 244. Registrazione dei tumori 1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonchè i dati di carattere occupazionale rilevati ... 2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni. 3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale …
Art. 259. Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. 2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'art. 246 [… rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto…], che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'art. 251, comma 1, lettera b) [… l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato dall’articolo 254], e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 240 [eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala], li iscrive nel registro di cui all'art. 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL.
Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (Continua, amianto) L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b) [… l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato dall’articolo 254].* ___________________________ * Un lavoratore dovrà essere iscritto nel registro degli esposti per il periodo o per i periodi durante i quali la sua esposizione (reale, accertata) sia stata superiore a 10 ff/litro
Art. 251. Misure di prevenzione e protezione 1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: … b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254; Art. 254. Valore limite 1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
Gruppo Tecnico di supporto al Coordinamento delle Regioni e Province Autonome- giugno 2008 - Osservazioni e criteri per la redazione di istruzioni operative in tema di registrazione degli esposti e delle esposizioni ad agenti cancerogeni in ambiente di lavoro.
Per quali finalità si debbono registrare (creando una sorta di “anagrafe speciale” !!) i dati identificativi dei lavoratori (attualmente e/o in passato) “esposti ad agenti cancerogeni” ? Almeno riguardo ai dati sanitari, parlava già l’art. 1 comma secondo DM 155 del 12.07.2007 : “esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro”; sono perciò escluse quelle di natura assicurativa pubblica e privata.
E per quali finalità si debbono registrare i dati di esposizione individuale a cancerogeni ? Visto che si tratta di una particolare applicazione (oggi) dell’art. 243 dal DLgs 81/08, non vi sono motivi per pensare che, anche per tali dati, vi possa essere una finalità diversa dalla “salute e sicurezza dei lavoratori”. Vanno chiarite la non-eticità e l’illegittimità di una registrazione “a mero titolo precauzionale” (per lo scarico di responsabilità delle aziende, non per la salute dei lavoratori) di tutti quei lavoratori per i quali sia semplicemente congetturata un’esposizione a cancerogeni, in associazione a stime di livelli di esposizione aprioristicamente valutati come “bassi” / “irrilevanti” e nessun programma di miglioramento.
E’ prioritario distinguere tra coloro che operano in una circostanza di possibile esposizione e coloro che sono effettivamente ed attualmente esposti … … dando, poi, espressamente atto della cessazione dell’esposizione (che non può essere realizzata semplicemente sostituendo un “attualmente esposto” con un altro lavoratore il quale inizierà ad essere esposto domani) e mantenendo una registrazione autonoma degli ex-esposti.
Art. 236 – il datore di lavoro valuta l’esposizione ad agenti cancerogeni Art. 242 TU - se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” si attiva la sorveglianza sanitaria obbligatoria Art. 243 TU – se la suddetta valutazione ha evidenziato un “rischio per la salute” si attiva anche la registrazione degli esposti e delle esposizioni
Come deve essere intesa l’espressione “rischio per la salute” nel caso di un’esposizione a cancerogeni ? • Accezione a): qualsiasi livello di rischio, compresi quelli dello stesso ordine di grandezza della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni • Accezione b): un livello di rischio “altro” da quello della popolazione generale non professionalmente esposta a cancerogeni
Secondo l’accezione a), il passaggio logico dalla valutazione dell’esposizione a quella del rischio risulta concettualmente pleonastico e privo di effetti pratici. Secondo l’accezione b), il passaggio logico dalla valutazione dell’esposizione a quella del rischio comporta un’operazione di classificazione e selezione delle diverse situazioni in studio che ha importanti effetti pratici.
Qualunque sia la scelta tra le due accezioni, è utile distinguere tra coloro che sono esposti a livelli “significativi” rispetto a quelli con livelli di esposizione “molto piccoli” (anche se non necessariamente irrilevanti dal punto di vista degli effetti sulla salute). E’ possibile delineare un sistema “semaforico” a tre fasce (verde, gialla, rossa) e due soglie (“valore d’azione” e valore limite di esposizione professionale-VLEP), in analogia a quanto è stabilito per gli agenti chimici in generale dalla norma UNI EN 689/97 (citata all’ALLEGATO XLI quale riferimento normativo tecnico obbligatorio specificamente per gli agenti cancerogeni).
Per gli agenti cancerogeni … … una vera, completa assenza di rischio per la salute tout court si avrebbe solo in corrispondenza di un’esposizione nulla (che vuol dire non semplicemente “inferiore al limite analitico degli attuali sistemi di misurazione”): una situazione che si pone al di fuori (al di sotto) del “sistema semaforico”, in una posizione di “codice bianco”.
Nel caso dei cancerogeni … ... il collocarsi in “zona verde” avrebbe il significato di subire un rischio diverso da “zero”, giudicato “accettabile” di fatto accettato e per il quale non sono richieste azioni di prevenzione specifiche.
(artt. 249, 259 e 260 DLgs 81/08), nel caso dell’amianto • è stato stabilito un valore limite di esposizione a 100 fibre/litro: quindi, di fatto, si prevede una “zona rossa”. • sono previste attività “ESEDI” (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità) definite, oltre che da un requisito temporale (sporadicità), da un requisito di intensità (”debole”): viene definita “debole” l’esposizione al di sotto di 10 fibre / litro. Nelle attività ESEDI non si applicano gli obblighi di notifica di inizio attività (art. 249), di sorveglianza sanitaria (art. 259) e di registrazione degli esposti e delle esposizioni (art. 260): quindi, di fatto, si prevede una “zona verde”. • La “zona gialla” si situa tra 10 e 100 fibre / litro.
Anche nel caso dell’esposizione occupazionale a cancerogeni,il “valore d’azione”diventerebbeuno strumento di lavoro, da gestire secondo le migliori pratiche di igiene industriale Il “valore d’azione” va stabilito agente per agente. I termini di riferimento per definirne l’entità sono: • l’evidenza epidemiologica occupazionale e ambientale, segnatamente per le “basse dosi”; • i valori di riferimento indicati da autorevoli organizzazioni internazionali, quali l’OMS, e/o da autorevoli società scientifiche; • i valori-limite di legge per le esposizioni occupazionali , qualora esistenti (il valore d’azione potrebbe essere collocato, a seconda dei casi, tra 1/10 e 1/100 del valore-limite); • i valori-limite di legge per le esposizioni ambientali della “popolazione generale” life-span, qualora esistenti. Una soluzione potrebbe essere quella di integrare gli ALLEGATI XXXVIII, XXXIX e XLIII del DLgs 81/08 rispettivamente sui VLEP “atmosferici” e i valori-limite biologici.
Estendendo quanto stabilito nelle Linee Guida del Coordinamento delle Regioni per l’applicazione del D.Lgs. 66/00, si otterrebbe un sistema informativo a “vasi comunicanti” con tre diversi contenitori informativi: a)Registro dei lavoratori potenzialmente esposti a cancerogeni tra i quali, per motivi pratici, vanno compresi i lavoratori esposti a livelli inferiori al “valore d’azione” (in quanto si ritiene ragionevole tener conto della non remota possibilità che questi ultimi, in particolari condizioni sfavorevoli, subiscano un pur inauspicabile upgrading dell’esposizione); b)Registro dei lavoratori effettivamente esposti a livelli superiori al “valore d’azione”; c)Registro dei soggetti (ancora lavoratori o non più tali) ex-esposti a cancerogeni in ambiente di lavoro.
Definizioni • Potenzialmente esposto: lavoratore addetto a una lavorazione / mansione che potrebbe comportare esposizioni, anche solo imprevedibili ed occasionali, a livelli superiori al “valore d’azione “ . • Effettivamente esposto a livelli inferiori al “valore d’azione”: lavoratore esposto, in ambiente di lavoro, a livelli che , in base a quanto espressamente stabilito agente per agente, si collocano tra il 10 % e l’1 % del VLEP, qualora esistente, ovvero sono inferiori ai valori-limite per la popolazione generale life span, qualora esistenti, ovvero sono inferiori ad altri, equivalenti valori di riferimento indicati da entità quali l’OMS o autorevoli società scientifiche di settore. • Effettivamente esposto a livelli superiori al “valore d’azione”: lavoratore esposto, in ambiente di lavoro, a livelli che , in base a quanto espressamente stabilito agente per agente, si collocano al di sopra del 10 % del VLEP, qualora esistente, ovvero al di sopra dei valori-limite per la popolazione generale life span, qualora esistenti, ovvero ad altri, equivalenti valori di riferimento indicati da entità quali l’OMS o autorevoli società scientifiche di settore. • Ex-esposto: soggetto precedentemente esposto in ambiente di lavoro, anche soltanto a seguito di circostanze imprevedibili ed occasionali, a livelli superiori al “valore d’azione”, dopo di che l’esposizione è rientrata al di sotto di tale valore.
Quali criteri adottare per l’inserimento di un lavoratore in uno dei contenitori e per il passaggio dall’uno all’altro ? • Obbligo della registrazione dei lavoratori per i quali, da qui in avanti, saranno documentate esposizioni superiori al “valore d’azione” anche a motivo di un incidente industriale o di circostanze di esposizione anomale e non prevedibili (diverranno per un breve periodo “esposti” , quindi “ex esposti”). • Ricostruzione delle situazioni precedenti assegnando ad ogni singolo lavoratore ex-esposto un’ attribuzione quali-quantitativa di esposizioni pregresse, basata sui dati “diretti” laddove esistano, su stime / estrapolazioni negli altri casi, tenendo conto dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione realmente utilizzate.
La trasmissione dei dati • Nell’ottica di evitare adempimenti burocratici ridondanti ma anche di massimizzare l’efficacia preventiva dei dati raccolti, il registro dei potenzialmente esposti / esposti a livelli inferiori al “valore d’azione” deve essere inviato al solo organo di vigilanza nell’ambito dei flussi informativi previsti dagli artt. 23, 40 e 41 del DLgs 81/08. • Coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida del Coordinamento delle Regioni per l’applicazione del DLgs 66/00, il registro degli ex-esposti andrà sistematicamente inviato sia all’ISPESL, sia all’organo di vigilanza.
Chi certamente rimane da doversi iscrivere nei registri istituiti ai sensi del DM 155/07 ? • I lavoratori effettivamente ed attualmente esposti, anche soltanto per brevi periodi e per circostanze imprevedibili ed occasionali, a livelli superiori dei “valori d’azione”. • La registrazione va intesa come temporanea, per il minor tempo tecnicamente possibile, dovendosi perseguire l’obiettivo prioritario della non permanente condizione di esposizione a livelli superiori ai “valori d’azione”. • Al cessare dell’evento i lavoratori saranno iscritti nei registri degli ex-esposti i quali, assieme ai registri dei potenzialmente esposti, costituiranno la base-dati da cui aziende, ISPESL ed organi di vigilanza dovranno far discendere la propria attività.