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L’oggetto della registrazione del marchio. D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 7 Oggetto della registrazione
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D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 7 Oggetto della registrazione “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” Art. 13 Capacità distintiva “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio […]”
R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (abrogato) Art. 15 (Versione originaria) “Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo”
Art. 15 (novellato dal D.lgs 4 dicembre 1992 n. 480) Oggi Art. 23 D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 “Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”.
Funzione o funzioni del marchio ? • Pubblicità • Marchio generale e marchio speciale • Individuazione (unica) fonte imprenditoriale del prodotto o del servizio ? • Consumatore come giudice • Garanzia ? • Tutela del consumatore contro decettività del segno distintivo
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 • Art. 7 • Oggetto della registrazione • “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” • Elencazione non tassativa
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori “I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”
Marchio di movimento “È un marchio in movimento a colori. Il marchio è costituito da una sequenza animata di una mano umana che tocca degli abiti appesi in un armadio; tale movimento genera un numero irregolare di scintille colorate sotto forma di cerchi di varie dimensioni. La durata del movimento è di circa 2 secondi. Gli 11 fotogrammi nella sequenza sono disposti ad intervalli di circa 0,18 secondi. Il primo fotogramma si trova nella parte inferiore destra. La sequenza precisa dei fotogrammi è la seguente: dal primo fotogramma all'undicesimo fotogramma il movimento della mano si sposta da destra a sinistra in una linea orizzontale che crea delle piccole onde negli abiti appesi, mentre le scintille colorate circolari si spostano nella direzione opposta, da sinistra a destra, aumentando di numero man mano che il movimento si allontana” (The Procter & Gamble Company, marchio comunitario 010143105, 22/07/2011)
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 9 Marchi di forma “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”
Caso Deutsche SiSi – Trib. I grado 28 gennaio 2004, T-146/02 e 153/02 (sentenza confermata in CGCE 12 gennaio 2006, C-174/04) • Per quanto riguarda, in primo luogo, le forme essenziali dei diversi sacchetti di cui trattasi, esse sono costituite da un rettangolo, un ovale o un triangolo. Esse corrispondono alle forme geometriche di base che possono essere applicate ai sacchetti che stanno in piedi. Inoltre, a causa delle limitazioni tecniche e della finalità di tale imballaggio, consistente nello stare in piedi, le forme ovali o triangolari sono rese meno nitide da bordi inferiori o superiori dritti che le ravvicinano ad un quadrato o a un rettangolo. Di conseguenza, tali forme essenziali non possono, di per sé, conferire un carattere distintivo ai marchi richiesti in quanto sono comunemente usate o possono esserlo per i sacchetti che stanno in piedi. • Per quanto riguarda, in secondo luogo, le concavità laterali di quattro delle raffigurazioni rivendicate, esse saranno associate, nella mente del consumatore medio, ad una migliore presa dei sacchetti. Inoltre, tali concavità presentano un aspetto sufficientemente limitato o costituiscono variazioni dei bordi dritti che sono troppo basilari per essere, di per sé stesse, atte a conferire un carattere distintivo alle forme di cui trattasi. • Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’aspetto metallico dei sacchetti rappresentato dal colore grigio con un gioco di luce, esso sarà percepito dal pubblico destinatario, a torto o a ragione, come dovuto all’elemento costitutivo del foglio di lamina utilizzata per fabbricare i sacchetti.
Tale aspetto metallico pertanto non sarà percepito dal consumatore medio come uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Infine, per quanto riguarda l’aspetto di ciascuno dei sacchetti di cui trattasi, preso nel suo insieme, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che le differenze che presentano le forme e l’aspetto domandati rispetto all’aspetto generico di un sacchetto che sta in piedi costituiscono semplici varianti di tale aspetto. La somma delle differenze non conferisce all’aspetto globale di ciascuno dei sacchetti di cui trattasi una marcata differenza rispetto all’apparenza generica di un sacchetto che sta in piedi. L’associazione dei diversi elementi minori di design o l’aspetto globale dei diversi sacchetti non possono essere memorizzati dal consumatore medio, la cui attenzione in proposito è limitata, quali strumenti di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, la commissione di ricorso poteva a giusto titolo ricordare il rischio di monopolio dei sacchetti che stanno in piedi per le bevande considerate, dal momento che tale analisi perveniva a confermare l’assenza di carattere distintivo dei detti sacchetti per i prodotti in questione, conformemente all’interesse generale che sottende l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Inoltre, l’esistenza di rischi di monopolio si rivela tanto più percepibile nella fattispecie dal momento che le domande di marchi in esame riguardano una gran parte delle possibili variazioni rispetto alla forma generica dei sacchetti che stanno in piedi.
Caso Philips – CGCE 18 giugno 2002, C-299/99 • Qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno che consista nella forma di detti prodotti può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo […] Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione è soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse siano comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prenda in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto in quanto proveniente da un'impresa determinata venga effettuata grazie all'uso del marchio in quanto tale. • L'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti comprovato che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa.
Marchio di posizione “…marchio di posizione che consiste in due fasce curvilinee spezzate dalla suola nella parte inferiore e dal rinforzo che contiene la fila di occhielli nella parte superiore. Le fasce, collocate nella parte laterale anteriore della tomaia, sono affiancate da una banda diagonale che presenta fori allineati e sale dal tallone agli occhielli. Il marchio è collocato nella superficie laterale esterna della calzatura. La linea tratteggiata indica la sagoma della scarpa per permettere di individuare la posizione del marchio ma non ne fa parte” (PLAYHAT.IT Di Matteo Marziali, marchio comunitario 010303287, 29/09/2011).
Caso Libertel – CGCE 6 maggio 2003, C-104/01 • Un semplice colore specifico, senza limitazioni spaziali, può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto • Ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. • Può ritenersi che un colore specifico possegga carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo a identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese
La circostanza che la registrazione come marchio di un colore specifico venga richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. Ai fini della valutazione se un marchio possegga carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva, l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le circostanze della specie, in particolare dell'uso che di tale marchio sia stato fatto.
Marrone, (Pantone 498C) beige (Pantone 489C) Ventilatori da utilizzare per raffreddare apparecchi elettronici, termodispersori per raffreddare componenti di PC Ventilatori elettrici per uso personale, impianti di refrigerazione Porpora traffico, RAL 4006. Protezioni per le estremità dei tubi (non in metallo), ovvero cappucci e tappi
Caso Heidelbergher – CGCE 24 giugno 2004, C-49/02 • “Colori o combinazioni cromatiche, designati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, se e in quanto: sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno e la domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante. • Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l’autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all’art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell’impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l’uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell’interesse generale a non restringere ndebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione”.
Odori ? • 2ª commissione ricorsi UAMI 11 febbraio 1999, R-156/1998-2 “The smell of fresh cut grass” • Caso Ralf Sieckmann – CGCE 12 dicembre 2002, C-273/00 • Domanda di registrazione: • “Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt. • C6H5-CH = CHCOOCH3”. • L’odore viene descritto come “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”.
Decisione della Corte di giustizia: “1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. 2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.” C6H5-CH = CHCOOCH3
Caso Eden – Trib. I grado 27 ottobre 2005, T-305/04 “Smell of ripe strawberries” • “Inoltre, è pacifico che non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici internazionali di colore o alla scrittura musicale, l'identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all'attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore. • Di conseguenza, il Tribunale può solo constatare che l'immagine di una fragola contenuta nella domanda di registrazione, dal momento che rappresenta solo il frutto da cui emana un odore che si asserisce identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l'odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione grafica del segno olfattivo. • Inoltre, tale immagine incontra le medesime critiche della descrizione «odore di fragola matura». Infatti, essendo stato constatato che le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la varietà, l'immagine di una fragola di cui non è specificata la varietà non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato”
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 • Art. 10 Stemmi NO registrazione come marchio di impresa • Convenzioni internazionali • Interesse pubblico • Art. 11 Marchio collettivo Deroga all’art. 13 co. 1 provenienza geografica NO ius excludendi se conformità principi correttezza professionale
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 13 Capacità distintiva Primo comma: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”
Espressione di uso comune <<Il marchio “Multiutility”, registrato per spazi di pubblicità e gestione di affari ed altre attività, è privo di capacità distintiva, in quanto consiste in una espressione verbale in lingua inglese ma di uso comune, evocando alla generalità dei consumatori una molteplicità di servizi forniti da un medesimo soggetto>> (Trib. Napoli, ord. 3 gennaio 2008)
<<Le parole “Ciao Bella Roma” o “Ciao Bella Italia”, espressive di una forma popolare di saluto, se riprodotte su una t-shirt o su di un capellino parasole sono confondibili con le innumerevoli scritte di contenuto più o meno scherzoso e popolare che comunemente decorano le t-shirt ed altri semplici capi di abbigliamento destinati ai turisti>> (Trib. Roma, ord. 14 giugno 2005)
<<Non può costituire oggetto di valida registrazione di marchio di denominazione di una varietà vegetale, come risultante dall’uso di essa da parte degli operatori del settore e della letteratura scientifica>> (App. Bologna, ord. 3 giugno 2009)
Segno meramente descrittivo <<Il marchio “Vedo bene”, utilizzato per contraddistinguere occhiali da vista, è meramente descrittivo delle caratteristiche e della funzione essenziale dei prodotti (che è appunto quella di vedere bene) e quindi privo dei requisiti di cui agli artt. 7 e 13 cpi; è pertanto del tutto irrilevante se il concorrente può in concreto differenziarsi ed utilizzare altre parole, diverse ma ugualmente adatte a descrivere le caratteristiche del prodotto>> (Trib. Torino, ord. 13 giugno 2011)
<<I marchi denominativi “centro commerciale dei laghi” e “parco commerciale dei laghi”, riferiti ad un centro commerciale sito in prossimità dell’intersezione di tre laghi, sono privi di capacità distintiva, in quanto meramente descrittivi dei servizi di riferimento e della tipologia del luogo in cui i locali commerciali sono situati, e pertanto non sono suscettibili di tutela, anche cautelare>> (Trib. Torino, ord. 12 agosto 2006)
<<Il marchio denominativo “Pulimatik”, registrato per macchine e prodotti di pulizia industriale, ancorché contenga nelle due radici semantiche che lo compongono il richiamo ai concetti di “pulizia” e di “automaticità”, costituisce una parola di fantasia, dotata di un sufficiente grado di originalità, in quanto non meramente descrittiva del prodotto che il marchio è destinato a contraddistinguere>> (Trib. Roma, ord. 19 agosto 2009)
<<Il marchio complesso “Vero dolce del Santo” […] è debole, in quanto usato da un’impresa con sede presso la Basilica del Santo in Padova, e perché contraddistingue un tipico dolce padovano, pressoché omonimo, e non è confondibile con il marchio pure complesso, ed usato per prodotti dolciari, “I dolci di Sant’Antonio – The Coke of Sant’Antonio”, sufficientemente diversificato sia nella parte denominativa che in quella figurativa, ove è rappresentata una diversa immagine del Santo>> (Trib. Venezia, ord. 27 giugno 2007)
Secondary meaning Art. 13 Capacità distintiva Secondo e terzo comma: “In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”
Trib. Ancona, ord. 3 settembre 1996 Trib. Roma, ord. 4 aprile 2004
Volgarizzazione Art. 13 Capacità distintiva Quarto comma: “Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva” NECESSARIA ATTIVITA’/INATTIVITA’ DEL TITOLARE !! (Riforma del 1992)
Cellophane / Celofane • Biro • Jeep • Aspirina • Premaman • Nylon • […]
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 14 Liceità e diritti di terzi “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo”
Cass. 9 aprile 1996 n. 3276
D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 12 Novità “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e). Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione”