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LE MANOVRE ECONOMICHE. CONTABILITA’ SEMPLIFICATA. NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE. SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE. In tutti gli altri casi non si può iscrivere ipoteca. Se l’importo complessivo del credito è inferiore a € 8.000. SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE.
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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE In tutti gli altri casi non si può iscrivere ipoteca Se l’importo complessivo del credito è inferiore a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare Se l’importo del credito supera complessivamente € 20.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE In tutti gli altri casi non si può procedere all’espropriazione immobiliare Se l’importo complessivo del credito è inferiore a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE Riscossione coattiva di debiti fino a € 2.000 Le azioni cautelari devono essere precedute dall’invio di due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi l’uno dall’altro
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE Importi da iscrivere a ruolo per accertamenti non definitivi Passano dalla metà ad un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
ESEMPIO Perdita d’esercizio € 10.000 Reddito anno 1= 4.000 Reddito anno 2= 1.000 Reddito anno 3= 1.500 Reddito anno 4= 500 Reddito anno 5= 2.000 Reddito anno 6= 3.800
SEGUE:ESEMPIO 1) Primo anno Reddito 4.000 x 80%= 3.200 Reddito tassabile = 800 (4.000 – 3.200) Perdita residua = 6.800 (10.000 – 3.200) 2) Secondo anno Reddito 1.000 x 80%= 800 Reddito tassabile = 200 (1.000 – 800) Perdita residua = 6.000 (6.800 – 800) 3) Terzo anno Reddito 1.500 x 80%= 1.200 Reddito tassabile = 300 (1.500 – 1.200) Perdita residua = 4.800 (6.000 – 1.200)
SEGUE:ESEMPIO 4) Quarto anno Reddito 500 x 80%= 400 Reddito tassabile = 100 (500 – 400) Perdita residua = 4.400 (4.800 – 400) 5) Quinto anno Reddito 2.000 x 80%= 1.600 Reddito tassabile = 400 (2.000 – 1.600) Perdita residua = 2.800 (4.400 – 1.600) 6) Sesto anno Reddito 3.800 x 80%= 3.040 Reddito tassabile = 1.000 (3.800 – 2.800) La perdita residua di 2.800 è portata in diminuzione del reddito imponibile per intero perché trova capienza nell’ammontare del reddito stesso (3.800)
DISTRUZIONE DELLA MERCE Elevata la soglia di valore per la distruzione o trasformazione dei beni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio A 10.000 euro La dichiarazione deve contenere: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni e natura qualità, quantità e ammontare del costo dei beni
GARANZIE Rateazione dei debiti tributari da accertamento con adesione e conciliazione giudiziale Eliminato l’obbligo di prestare garanzia per debiti superiori a 50 mila euro
RADDOPPIO SANZIONI Rateazione di debiti tributari da accertamento con adesione Nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva L’Agenzia iscrive a ruolo le residue somme dovute con applicazione della sanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI Rateazione di debiti tributari da conciliazione giudiziale Nell’ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva L’Agenzia iscrive a ruolo le residue somme dovute con applicazione della sanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI Le disposizioni non si applicano: • agli atti di adesione; • alla rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione; • alle conciliazioni giudiziali già perfezionati anche con prestazione della garanzia alla data del 6 luglio 2011.
SEGUE: CHIUSURE PARTITE IVA Sanatoria per mancata presentazione del modello relativo alla dichiarazione di cessazione attività Versamento con F24 di euro 129 entro il 4 ottobre 2011 Codice tributo 8110 (Ris. n. 72/E dell’11/7/2011)
SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali È ridotta al 5% in luogo del 20%
SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI Il nuovo regime si applica Anche oltre il quinto periodo d’imposta ma non oltre il periodo d’imposta di compimento di 35 anni di età
EX MINIMI Pur avendo i previgenti requisiti gli ex minimi che per effetto delle regole non possono beneficiare del nuovo regime ovvero ne fuoriescono sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva. Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti sono esonerati dall’Irap. Applicano gli studi di settore?
SANZIONI STUDI DI SETTORE Omessa presentazione del modello in dichiarazione e il contribuente non ha provveduto anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia delle entrate Si applica la sanzione nella misura massima di € 2.065, 83
SEGUE: SANZIONI STUDI DI SETTORE Omessa presentazione del modello in dichiarazione e il contribuente non ha provveduto anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia delle entrate La sanzione minima e massima per le imposte sui redditi, Iva e Irap è elevata del 50% (dal 150% al 300%)
SEGUE: STUDI DI SETTORE L’accertamento induttivo E’ applicabile solo se si irrogano le sanzioni dal 110 al 220% previste dall’art. 1, c 2-bis, del D lgs n. 471/1997 Non si applica se il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo accertato con gli studi di settore non è superiore al 10% di quello dichiarato
SEGUE: STUDI DI SETTORE Nella motivazione dell’atto di accertamento viene eliminato l’obbligo di indicare Le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore
RAVVEDIMENTO SPRINT Si applica a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni La nuova sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo Il beneficio della riduzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo fino ad annullarsi al 15° giorno quando raggiunge il 30%
ESEMPIO Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo. Calcolo della sanzione = (30x2/15) 4% 1.000 x 4% = 40 (sanzione da versare)
SEGUE : RAVVEDIMENTO SPRINT Al ravvedimento sprint si aggiunge il ravvedimento operoso Se il versamento è effettuato entro 15 giorni e si versano entro 30 giorni dalla scadenza anche le sanzioni e gli interessi legali La riduzione da ravvedimento sprint si aggiunge a quella di 1/10 del 30% prevista per il ravvedimento breve
ESEMPIO Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo. Calcolo della sanzione = (30x2/15x1/10) 0,4% 1.000 x 0,4% = 4 (sanzione da versare)
SEGUE: VERIFICHE FISCALI E ACCESSI In tutti i casi ai fini del computo dei giorni lavorativi devono considerarsi i giorni di EFFETTIVA presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE Dal 1° ottobre 2011 gli atti di accertamento emessi da tale data diventano immediatamente esecutivi La disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini Irap Non si applica la sanzione del 30% nei casi di omesso carente o tardivo versamento delle somme dovute per gli accertamenti esecutivi
SEGUE:SOSPENSIONE GIUDIZIALE La sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento è di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione Detta sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative nonché alle altre azioni previste a tutela del credito La sospensione non opera se l’agente della riscossione viene a conoscenza che esiste un fondato pericolo per la riscossione
CONTRIBUTO UNIFICATO Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate dopo il 6.7.2011è dovuto il contributo unificato come segue: • € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28; • € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000; • € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000; • € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000; • € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000; • € 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Si può versare: • Con il modello F23 anche telematicamente con codice tributo 941T; • Presso gli uffici postali con apposito c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per provincia; • Presso le rivendite di genere di monopolio e di valori bollati.
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Ai fini del versamento del contributo unificato per valore della lite si intende L’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Se il valore della lite è indeterminabile Il contributo unificato è pari a € 120
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato è aumentato della metà Se il difensore non indichi il proprio indirizzo Pec e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
CONTENZIOSO TRIBUTARIO Nei processi tributari Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nell’ipotesi di prenotazione a debito
SEGUE: CONTENZIOSO TRIBUTARIO Se manca la dichiarazione del valore della lite nel ricorso Il contributo unificato è pari a € 1.500
RECLAMO E MEDIAZIONE Per gli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012 Per le controversie di valore non superiore a € 20.000 relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate Chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo. Si esclude la conciliazione giudiziale
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE Condizione di ammissibilità del ricorso Presentazione del reclamo
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE Il reclamo si presenta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale Le Direzioni esaminano l’atto con apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria