1 / 47

LE MANOVRE 2011

LE MANOVRE 2011. DOTT . SALVATORE SAUNA COMMERCIALISTA –REVISORE CONTABILE salvo.sauna@email.it. LE MANOVRE 2011. ACE E PRECEDENTI: DIT E BONUS CAPITALIZZAZIONI • DIT: agevolava il rendimento nozionale dell’incremento di capitale

sally
Download Presentation

LE MANOVRE 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE MANOVRE 2011 DOTT. SALVATORE SAUNA COMMERCIALISTA –REVISORE CONTABILE salvo.sauna@email.it

  2. LE MANOVRE 2011 ACE E PRECEDENTI: DIT E BONUS CAPITALIZZAZIONI • DIT: agevolava il rendimento nozionale dell’incremento di capitale sottoponendolo ad aliquota agevolata 19%, mentre ACE riduce imponibile in base al rendimento nozionale Bonus capitalizzazioni (D.L. 78/09) agevolava l’aumento di capitale con riduzione della base imponibile, ma con importo massimo (€ 500.000) , limitato nel tempo (cinque anni) ed escludendo la destinazione dell’utile a riserva

  3. LE MANOVRE 2011 ACE: AMBITO SOGGETTIVO Società di capitali (73, lett. a) Tuir) • Enti commerciali (73 lett. b) Tuir) • Società ed enti esteri che abbiano in Italia Stabile organizzazione (73 lett. d) Tuir) Esclusi enti non commerciali a prescindere dalla circostanza Che svolgano o meno esercizio di impresa

  4. LE MANOVRE 2011 ACE: AMBITO SOGGETTIVO • Soggetti Irpef imprese sono incluse nel beneficio ma con regole che verranno chiarite in seguito Circ. 76/98 > era richiesta una opzione irrevocabile per la contabilità ordinaria

  5. LE MANOVRE 2011 CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE • NUOVO CAPITALE PROPRIO ( INCREMENTO) • RENDIMENTO NOZIONALE ( 3%) VARIAZIONE DIMINUTIVA DEL REDDITO ESEMPIO: INCREMENTO CAPITALE 100.000 X 3%=3000 € E’ LA VARIAZIONE DIMINUTIVA QUANTIFICAZIONE MATEMATICA DEL VANTAGGIO > 0,825% DELL’INCREMENTO

  6. LE MANOVRE 2011 CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE • IL VANTAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE POICHE’ L’INCREMENTO VIENE CALCOLATO OGNI ANNO AVENDO COME RIFERIMENTO IL PATRIMONIO NETTO DEL 2010 LA SCELTA DEL RENDIMENTO NOZIONALE DOVREBBE ESSERE ESEGUITA CONSIDERANDO 3 PUNTI PERCENTUALI IN PIÙ RISPETTO AL RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO QUINDI PER I PRIMI TRE ANNI SI IPOTIZZA CHE IL BOND ITALIANO ABBIA UN RENDIMENTO PARI A ZERO !!!!???

  7. LE MANOVRE 2011 CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE • Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia sul reddito minimo quindi la variazione diminutiva potrebbe anche azzerare interamente il reddito imponibile, e un eventuale surplus sarebbe riportabile a nuovo senza limiti di tempo (articolo 1, comma 4 del D.L. 201/11) Es.redd. Impon. 2011 € 50.000. Incremento del capitale proprio € 2.000.000 x 3% = 60.000, variazione diminutiva = 60.000, reddito imponibile del 2011 = zero, riporto a nuovo della variazione diminutiva = 10.000 Rilevare Fiscalità differita attiva

  8. LE MANOVRE 2011 CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE • RILEVANZA AI SOLI FINI IRES NON IRAP RILEVANZA AI FINI SOCIETA’ DI COMODO (circ. 53/09) ESEMPIO: REDDITO MINIMO SOC. DI COMODO = 100, VARIAZIONE DIMINUTIVA ACE = 50 > la società è di comodo ma il reddito minimo è di 50

  9. LE MANOVRE 2011 INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO Capitale proprio al 31.12.2010 (senza utile 2010) Dato di confronto Iniziale valido per tutti gli esercizi futuri da confrontare con il Capitale proprio al 31.12.2011 (Quindi utile 2010 dovrebbe rilevare quale incremento 2011 se destinato a riserva)

  10. LE MANOVRE 2011 INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO Versamento soci a fondo perduto, eseguito da socio non necessariamente persona fisica Rilevanza a giorni per i versamenti 2011: Es.: Conferimento 100.000 eseguito l’1.7.2011 rileva per 50.000 nel 2011 e 100.000 nel 2012 Esclusi conferimento in natura, anche quando si ha il conferimento di una azienda che contiene anche liquidità ( circ. 76/98, par. 4.1.1.)

  11. LE MANOVRE 2011 INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO • CONFERIMENTO IN DENARO: problema della rinunzia ai finanziamenti da parte dei soci Circ. 76/98 esclusione - Circ. 53/09 inclusione La rinunzia dovrebbe valere ai fini ACE

  12. LE MANOVRE 2011 RIDUZIONI DI CAPITALE PROPRIO RIDUZIONI EFFETTIVE: • Attribuzione ai soci di quote di patrimonio • RIDUZIONI FIGURATIVE: • Acquisto partecipazioni in società controllate • Acquisto di azienda

  13. LE MANOVRE 2011 RIDUZIONI EFFETTIVE Attribuzione ai soci di quote di patrimonio netto, anche in natura. 1) Distribuzione dividendi 2) Riduzione capitale sociale 3) Attribuzione riserve di capitale 4) Assegnazione di beni ai soci con riduzione del netto

  14. LE MANOVRE 2011 MOMENTO RILEVANZA (ARTICOLO 1, COMMA 6 DEL D.L. 201/11) • Incrementi per conferimenti in denaro: dal giorno in cui sono eseguiti (calcolo pro rata temporis) • Incrementi per destinazione dell’utile a riserva: dall’inizio dell’esercizio in cui avviene la delibera (per passaggio da riserve indisponibili a riserve indisponibili dovrebbe essere il momento in cui si verifica la conversione, ma l’incremento del netto deve essersi verificato dal 2011 o anche prima e solo la conversione deve essersi realizzata dal 2011?)

  15. LE MANOVRE 2011 MOMENTO RILEVANZA(ARTICOLO 1, COMMA 6 DEL D.L. 201/11) • Incrementi per conversione prestiti obbligazionari: data di effetto della conversione (circ. 76/98, par. 4.1.2) • Incrementi per rinunzia ai finanziamenti: dal atto di rinunzia (circ. 53/09, par. 2.2.), ma opportuna data certa

  16. LE MANOVRE 2011 MOMENTO RILEVANZA (ARTICOLO 1, COMMA 6 DEL D.L. 201/11) Decremento per attribuzione di parti del patrimonio netto: dall’inizio dell’esercizio (da notare che la norma non distingue la tipologia del decremento)

  17. LE MANOVRE 2011 MOMENTO RILEVANZA (ARTICOLO 1, COMMA 6 DEL D.L. 201/11) • Società neocostituite: è rilevante l’intero capitale di costituzione, e sembrerebbe senza calcolo pro rata temporis • Da notare, tuttavia, che i conferimenti in natura sono comunque esclusi anche in questo caso ( circ. 76/98, par. 14)

  18. LE MANOVRE 2011 ACE E OPERAZIONI STRAORDINARIE • Trasformazione: incremento rilevante per la società ante trasformazione dovrebbe rilevare anche per società trasformata • Fusione: aumenti di capitale incorporante non può avere rilevanza poiché apporto in natura • Fusione: capitale proprio rilevante ACE per incorporata si somma a quello rilevante per incorporante (circ. 76/98, par. 15) • Scissione: l’incremento rilevante va diviso tra scissa e beneficiarie in proporzione al patrimonio netto trasferito

  19. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (art. 2 del D.L. 201/11) Ambito Soggettivo 1) Società di capitali e enti commerciali 2) Società di persone e imprese individuali 3) Banche 4) Imprese di assicurazione 5) Persone fisiche e associazioni professionali che esercitano arti e professioni * Spetta anche a soggetti diversi da quelli sopra citati per il reddito d’impresa prodotto ( es. enti non commerciali per la parte commerciale)

  20. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Oggetto della deduzione Irap relativa alla spese per il personale dipendente criterio di cassa L’Irap versata a saldo è interamente computabile L’Irap versata in acconto nel limite dell’imposta dovuta per l’anno in relazione al quale viene versato l’acconto

  21. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA DEDUZIONE DEL 10% DELL’IRAP Unico 2012: Deduzione 10% regole originarie > interessi passivi > costo del lavoro Unico 2013: Deduzione 10% regole nuove > interessi passivi • La deduzione del 10% dell’Irap spetta con riferimento ad un unico parametro: interessi passivi (eliminato il parametro costo del lavoro

  22. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP Per il saldo 2011: • estrapolare l’Irap sul costo del lavoro nell’Irap dovuta per il 2011 • determinare la percentuale di incidenza della base imponibile Irap relativa al costo del lavoro sulla base imponibile Irap totale • applicare la percentuale di incidenza sopra determinata al saldo Irap, individuando così nel saldo la quota relativa al costo del lavoro

  23. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP Per l’acconto 2012: • estrapolare l’Irap sul costo del lavoro nell’Irap dovuta per il 2012 • determinare la percentuale di incidenza della base imponibile Irap relativa al costo del lavoro sulla base imponibile Irap totale • applicare la percentuale di incidenza sopra determinata all’acconto Irap, individuando così nell’acconto totale la quota relativa al costo del lavoro

  24. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP Nel caso in cui l’acconto versato nel 2012 per il 2013 sia superiore all’Irap dovuta per il 2012 (e calcolata a giugno 2013) , sarà necessario assumere come massimo importo l’Irap dovuta per il 2012 e su tale importo applicare la stessa percentuale di incidenza determinata come sopra.

  25. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP Potrebbe prospettarsi il caso dell’assenza del costo del lavoro o nell’anno 2011, o nell’anno 2012. 2011 > no costo del lavoro: deduzione art. 2 Solo per acconto 2012 > no costo del lavoro: deduzione art. 2 Solo per saldo

  26. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO MODIFICHE AL CUNEO FISCALE Fino al 2011: • Al Centro Nord: € 4600 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (su base annua) più contributi previdenziali e assistenziali • Al Sud: € 9.200 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (su base annua) più contributi previdenziali e assistenziali Dal 2012: • Al Centro Nord: € 4600 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (su base annua) più contributi previdenziali e assistenziali; € 10.600 per lavoratrici e giovani inferiori 35 anni • Al Sud: € 9.200 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (su base annua) più contributi previdenziali e assistenziali; € 15.200 per lavoratrici e giovani inferiori 35 anni

  27. DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO CRITERIO DIDEDUZIONE ris. 265/09 Cassa per esercenti arte o professione Competenza per imprese

  28. NORMA PREMIALE PER LA TRASPARENZA COL FISCO OBIETTIVI DELLA NORMA • Favorire la trasparenza nei rapporti fisco/contribuente • Semplificazione: previste agevolazioni amministrative e negli adempimenti • Agevolazioni: elimina il rischio degli analitici-induttivi e riduce di un anno la tempistica degli accertamenti • Maggiore controllo: tra conti dedicati ed elenco completo delle operazioni effettuate si ottiene il monitoraggio completo del contribuente

  29. NORMA PREMIALE PER LA TRASPARENZA COL FISCO DECORRENZA E SOGGETTI INTERESSATI • la norma troverà applicazione dal prossimo 1° gennaio 2013. E’ necessario esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle agevolazioni (dunque prima opzione in Unico 2012 ?!) • interessati i soggetti che svolgono l’attività professionale, artistica o d’impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del Tuir (esclusi soggetti Ires)

  30. NORMA PREMIALE PER LA TRASPARENZA COL FISCO CONDIZIONI NORMATIVE Obbligo di invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura Obbligo di conto dedicato alle movimentazioni dell’attività

  31. NORMA PREMIALE PER LA TRASPARENZA COL FISCO CARATTERISTICHE DELLE CONDIZIONI Invio telematico • Di fatto si sostituisce l’attuale “spesometro”; • Necessario comprendere dal provvedimento attuativo come comunicare altri dati (amm.ti, costi pluriennali, etc.) • Difficile il ricollegamento in caso di contante (incassi e spese di importo non superiore a 1.000 euro) Conto dedicato • Obbligatorio far transitare le operazioni sul conto dedicato • Non previsto l’obbligo di utilizzare modalità tracciate (solo se si vuole la riduzione delle sanzioni di cui all’art. 2, c. 36 vicies ter, Dl 138/11); • In caso di contante, da comprendere se le movimentazioni devono essere singole per documento o “cumulabili”

  32. NORMA PREMIALE PER LA TRASPARENZA COL FISCO VANTAGGI OTTENIBILI • semplificazione degli adempimenti amministrativi; • assistenza da parte dell’Amministrazione finanziaria; • accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA. PROBLEMA: la norma preannuncia che nei futuri provvedimenti attuativi POTRANNO essere previste specifiche semplificazioni. Utilizzo del verbo POTERE….. Dunque NORMA PROGRAMMATICA SOLO PER LE SEMPLIFICAZIONI??????

  33. LE NOVITÀ IN TEMA DI STUDI DI SETTORE DECRETO SALVA ITALIA – GLI STUDI DISETTORE (decreto 201/2011 – articolo 10 commi da 9 a 13) PER I CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI RISPETTO A GERICO - Inibiti gli accertamenti analitico - presuntivi - Scostamento tollerato per il redditometro aumentato al 33% - Riduzione di un anno dei termini per l’accertamento

  34. LE NOVITÀ IN TEMA DI STUDI DI SETTORE DECRETO SALVA ITALIA – GLI STUDI DISETTORE (decreto 201/2011 – articolo 10 commi da 9 a 13) CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI RISPETTO A GERICO - LE CONDIZIONI PER I BENEFICI - Coerenza rispetto gli specifici indicatori - Modello studi di settore contenente dati corretti La congruità rileva anche se raggiunta per adeguamento in dichiarazione

  35. LE NOVITÀ IN TEMA DI STUDI DI SETTORE DECRETO SALVA ITALIA – GLI STUDI DI SETTORE (decreto 201/2011 – articolo 10 commi da 9 a 13) CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI RISPETTO A GERICO - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICABILITA’ - Solo per i contribuenti (irpef) che accedono al “tutoraggio fiscale” (decorrenza 1/1/2013)???? - Per tutti i contribuenti???? Comma 13 – applicabilità già dal 2011 – Parrebbe quindi applicazione generalizzata

  36. LE NOVITÀ IN TEMA DI STUDI DI SETTORE DECRETO SALVA ITALIA – GLI STUDI DISETTORE (decreto 201/2011 – articolo 10 commi da 9 a 13) CONTRIBUENTI NON CONGRUI E COERENTI RISPETTO A GERICO LA STRETTA SUGLI ACCERTAMENTI - Piani specifici di controllo (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) - Prioritario utilizzo delle indagini bancarie

  37. LA NUOVA FRONTIERA DELLE INDAGINI FINANZIARIE ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 201/11 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

  38. LA NUOVA FRONTIERA DELLE INDAGINI FINANZIARIE COSA ACCADE • In pratica, gli operatori finanziari comunicano i “dettagli” dei rapporti. Con riguardo ai conti correnti, si tratta sostanzialmente della comunicazione degli estratti conto; • Le notizie sono incamerate nell’anagrafe delle informazioni finanziarie e servono alla selezione dei contribuenti • Per l’espletamento delle indagini finanziarie sono comunque necessarie le autorizzazioni gerarchiche (comunque la Cassazione ha inteso l’assenza dell’autorizzazione quale violazione procedurale

  39. LA NUOVA FRONTIERA DELLE INDAGINI FINANZIARIE GLI OBIETTIVI • La norma sfrutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’inversione dell’onere della prova per quanto concerne i conti dei terzi (soci, congiunti, parenti prossimi, etc); • La conoscenza dei dettagli consentirà di selezionare i rapporti finanziari con movimentazioni anomali. Si pensi ai conti di soggetti non titolari di P.IVAche presentano versamenti di importi non provenienti, ad esempio, dal datore dilavoro. In tal modo si potranno intercettare i conti di chi introita a nero e i conti con intestazioni “di comodo”

  40. LA NUOVA FRONTIERA DELLE INDAGINI FINANZIARIE PROBLEMATICHE • La disposizione appare violativa della privacy; • Anche a livello comunitario, secondo autorevole dottrina la norma potrebbe subire una procedura di infrazione per manifesta “sproporzione” rispetto agli obiettivi preposti. Peraltro, si tratta dell’unica norma a livello comunitario esistente di tal genere

  41. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE DILAZIONE RATEAZIONE Art. 10, comma 13-bis, DL 201/11 Nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del DPR 602/73 INTRODUZIONE A REGIME DELL’ULTERIORE DILAZIONE PER PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ • Proroga per una sola volta e per altri 72 mesi max; • Non deve essere intervenuta la decadenza (mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate); • Possibilità di richiedere in luogo della rata costante, una rata variabile crescente per ciascun anno

  42. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE DILAZIONE RATEAZIONE Art. 10, comma 13-ter, DL 201/11 NORMA DI RACCORDO CON ART. 2, C. 20, DL 225/10, CHE AVEVA INTRODOTTO LA PRECEDENTE DILAZIONE MA SOLO PER RATEAZIONI CONCESSE FINO AL 26 FEBBRAIO 2011 • Interessate le dilazioni concesse fino all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/11 e oggetto del mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate; • Possibilità di richiedere il prolungamento di un ulteriore periodo di 72 rate max, dimostrando il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà;

  43. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE COSTI FISSI PER LA RISCOSSIONE Art. 10, comma 13-quater, DL 201/11 Modifiche all’art. 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999 PREVISIONE, CON FUTURO DECRETO (ENTRO 31.12.13), DELLA NUOVA GESTIONE DEI COSTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE • Oneri per il contribuente che dovrebbero essere inferiori a quelli attuali (fino al decreto restano le attuali regole sull’aggio 9%); • Onere attribuito al 51% in caso di pagamento entro 60 giorni, oppure onere integrale (dunque per gli atti esecutivi non pagati resta il problema degli oneri integrali); • Previsione di altri oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure

  44. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE COSTI FISSI PER LA RISCOSSIONE Art. 10, comma 13-decies, DL 201/11 - Modifiche all’art. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 ELIMINAZIONE OBBLIGO DI GARANZIA IN CASO DI RATEAZIONE RIFERITE A LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE O CONTROLLI FORMALI Come cambia la norma: • Comma 1 (resta solo primo periodo): possibilità di versare in 6 rate trimestrali, oppure, per importi oltre 5.000 euro, in max 20 rate trimestrali; • Comma 3 (identico): prima rata da pagare entro 30 gg. Interessi al 3,5%. Scadenze rate al termine del trimestre; • Commi 4 e 4-bis: Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. DUNQUE: • No garanzie; • Prima rata obbligatoria, altre da pagare al max entro scadenza successiva, altrimenti tutto residuo iscritto a ruolo

  45. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE COSTI FISSI PER LA RISCOSSIONE nuovo comma 4-bis: 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.

  46. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE COSTI FISSI PER LA RISCOSSIONE Norma speculare a quella sull’accertamento con adesione, ma più razionale e già con previsione ravvedimento • Necessità di pagare la rata entro il termine di quella successiva; • Iscrizione a ruolo di tutto quanto dovuto ancora; • Iscrizione a ruolo della sanzione commisurata al solo importo non pagato (importante differenza rispetto alla norma sull’accertamento con adesione); • Ravvedimento operoso entro la scadenza di pagamento della rata successiva (dunque ravvedimento sprint nei primi 14 giorni, poi 1/10 fino a 30 gg e infine 1/8 fino a scadenza successiva).

  47. NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE COSTI FISSI PER LA RISCOSSIONE Art. 10, comma 13-decies, DL 201/11 Art. 52 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nuovo comma 2-bis POSSIBILITÀ DI VENDITA DEL BENE PIGNORATO O IPOTECATO CON IL CONSENSO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 2-Bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente decreto, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

More Related