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MODULO 1 UNITA’ DIDATTICA 4. “Il consiglio”. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONE. ART. 39 comma 1 T.U. : i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta del Consiglio
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MODULO 1UNITA’ DIDATTICA 4 • “Il consiglio”
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALEELEZIONE • ART. 39 comma 1 T.U. : i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta del Consiglio • Nei Comuni con popolazione sino a 15000 abitanti, invece, spetta allo Statuto prevedere la figura del Presidente. I tali casi il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede alla convocazione salvo differente previsione statutaria
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMPITI • Primus inter pares con poteri di direzione e di coordinamento Rappresenta il Consiglio all’esterno Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consigliari circa le questioni sottoposte al Consiglio È dotato di poteri disciplinari e di polizia interna
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMPITI • Primus inter pares con poteri di direzione e di coordinamento E’ tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste (in mancanza provvede il Prefetto)
GLI STATUTI • Le funzioni del presidente sono istituzionali e non politiche, strumentali al corretto funzionamento della Istituzione, non al perseguimento del programma politico, si tratta di una funzione di carattere neutrale di garanzia del corretto funzionamento dell’istituzione in quanto tale Non è definita dal rapporto di fiduciarietà politica con la maggioranza Rinvio allo Statuto ed al regolamento del Consiglio La revoca in caso di mancata previsione statutaria (TAR Veneto n. 4359/05) Non è ammissibile la revoca per ragioni politiche diverse dal cattivo esercizio della funzione Non è necessaria la condivisione del programma di Governo
Il Consiglio • Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo • Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento uffici e servizi • Programmi relazioni previsionali e programmatiche, piani triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali…piani territoriali ed urbanistici • Convenzioni tra comuni e tra comuni e provincia, costituzioine e modificazione di forme associative
Diritti dei consiglieri • Assumere iniziative su ogni questione sottoposta al consiglio • Chiedere la convocazione del consiglio (obbligo per il Presidente nel caso provenga da 1/5 consiglieri) • Presentare interrogazioni e mozioni • Ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso
Cessazione dalla carica • Dimissioni • Decadenza (ineleggibilità, incandidabilità) • Rimozione (con decreto Min. Int.) • Sospensione • Rinnovo del Consiglio per scadenza naturale
I regolamenti • Tutte le materie di competenza dell’Ente tranne il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (assegnato alla competenza delle giunte) • Art. 10 diritto di accesso e informazione • Art. 16 Organizzazione municipi • Art. 21 circoscrizioni e circondari • Art. 38 disciplina dell’attività del Consiglio (diritti dei consiglieri, regolamentazione delle commissioni, ineleggibilità ed incompatibilità) • Art. 152 Regolamento di contabilità
Regolamento di contabilità • Regolamento con cui l’ente applica i principi contabili stabiliti dal TUEL adattandoli alla propria organizzazione ed alle proprie esigenze • Stabilire le specifiche competenze dei soggetti all’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione con carattere finanziario e contabile • Riserva regolamentare in quanto la norma primaria può essere modificata dal regolamento per quanto concerne l’accertamento (nomina dei responsabile del servizio) e la riscossione(normativa statale cedevole) in un sistema che prevede la competenza concorrente Stato-regioni in tema di bilanci pubblici (nonché la definitiva abolizione dei controlli)
I piani urbanistici • Le opere pubbliche e i programmi preliminari sono da considerare ricompresi nel programma delle opere pubbliche che costituisce uno degli allegati obbligatori al bilancio • Nel TUEL si fa riferimento ad ogni attività di tipo urbanistico e pertanto si è ritenuto superfluo il riferimento ai piani particolareggiati ed ai piani di recupero • PRG; piano intercomunale (valenza diretta nei confronti dei privati); Piano territoriale di Coordinamento (vincolato dal Piano regionale, a sua volta direttamente vincolante per i Comuni ricompresi nell’area di intervento); P.E.E.P.; P.I.P.; pano a.s.i. (piano delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)
Le Convenzioni • Art. 30 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie; possono prevedere anche la formazione degli uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni • Analogie con gli accordi previsti dalla legge 241/90 (art. 15) • La differenza rispetto ai consorzi ed alle società di gestione è data dalla mancanza di una autonoma struttura organizzativa
Le convenzioni obbligatorie • Stato e regione possono, per gestioni a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un opera, prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti con la formulazione di un disciplinare-tipo. In tal caso gli enti sono obbligati a convenzionarsi mentra l’inerzia è sanzionata attraverso interventi sostitutivi dell’ente regionale o dello stato. • Si preferisce uno strumento di carattere premiale che tenda a rendere facoltativa la stipula della convenzione, ma che diviene di fatto obbligatoria in quanto legata al conferimento di risorse finanziarie
Competenze ulteriori • Statuti dell’ente e delle aziende speciali. • Assunzione diretta deio pubblici servizi • Istituzione ed ordinamento dei tributi • Contrazione di mutui ed aperture di credito • Acquisti, alienazioni immobili, permute • Appalti e concessioni • Definizione indirizzi e nomina presso enti, aziende, istituzioni (es. Comunità montane)
Le competenze non elencate sono riconducibili al Sindaco (o al Presidente) ed alla giunta, in relazione alla distribuzione dei poteri indicata in Statuto • Si affiancano le competenze dei dirigenti per quanto concerne i compiti di gestione • Prima della attribuzione ai dirigenti il consiglio è privo di strumenti idonei a contrastare l’attuazione concreta delle scelte effettuate dalla giunta, ora abbiamo invece una riduzione della centralità dell’esecutivo
Il margine del potere di indirizzo della Giunta è rimesso alla sola determinazione del Consiglio ed alla eventuale incapacità dello stesso ad azionarlo Il Sindaco, una volta scelto l’apparato burocratico può disinteressarsi dell’attività di gestione Centralità del consiglio che potrebbe delimitare le competenze della giunta laddove intervenisse con regolamentazione puntuale Il dialogo avviene tra consiglio e dirigente, la giunta viene del tutto by-passata