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Metodo Augustus. La Gestione dell’Emergenza. “Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose” Augusto. LA LEGISLAZIONE.
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Metodo Augustus La Gestione dell’Emergenza
“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose” Augusto
La legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, con l'importante compito di "tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" (art. 1).
Tale legge, approvata dopo un iter parlamentare travagliato durato circa un decennio, disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata (art. 6).
Un tale complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nell'affidamento delle funzioni di impulso e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (Ministro o Sottosegretario) (art. 1).
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (art. 3).
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: • Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria • Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria • Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari
PrevisionePrevenzioneSoccorsoSuperamento dell’emergenza Art. 3 – Legge 225/92: Attività e compiti di Protezione Civile
PREVISIONE • Consiste nell'attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi
PREVENZIONE • Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi descritti nella precedente tabella. Anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione
SOCCORSO • Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi descritti nella precedente tabella ogni forma di assistenza primaria
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA • Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli della ripresa alle normali condizioni di vita
Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo • stato di emergenza determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. • Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
ORGANI COLLEGIALI • CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE • COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI • COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI Svolgono, in base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività previste dalla legge, nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile.(art. 11, Legge 24 febbraio 1992, n. 225)
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO • LE FORZE ARMATE • LE FORZE DI POLIZIA • IL CORPO FORESTALE DELLO STATO • I SERVIZI TECNICI NAZIONALI • I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA • L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA ED ALTRE ISTITUZIONI DI RICERCA • LA CROCE ROSSA ITALIANA • LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE • LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI)
VOLONTARIATO • Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.(Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613)
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO • SINDACO • PREFETTO • PROVINCE • REGIONI
D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 Art. 107.Funzioni mantenute allo Stato • 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
Art. 108.Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali • 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
SINDACO üil sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;
Ü nell'ambito del proprio ordinamento ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile; la regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
PREFETTO • Predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, e ne cura l'attuazione; • Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri derivanti dalle ordinanze; • Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto: a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica;
PROVINCE • Partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
REGIONI • Partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza; • Provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali; • Provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
GRUPPI NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA Per il conseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio il Dipartimento si avvale dell'opera dei gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica sotto indicati. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività. • Gruppo nazionale difesa dai terremoti • Gruppo nazionale di Vulcanologia • Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche • Gruppo nazionale difesa rischi chimico-industriale ed ecologico • Istituto nazionale di geofisica
LA PIANIFICAZIONE IL METODO AUGUSTUS
Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza DEFINIZIONE DI UN PIANO Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il PIANO DI EMERGENZA.
Il metodo Augustus Una Pianificazione per risultare efficace deve essere SEMPLICE e FLESSIBILE
Il Piano di Emergenza deve recepire: • Programmi di Previsione e Prevenzione • Informazioni relative a: • Processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni; • Precursori; • Eventi; • Scenari; • Risorse disponibili.
Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell’emergenza, razionalizzando e mirando l’impiego di uomini e mezzi.
STRUTTURA DI UN PIANO Il Piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali: • Parte generale • Lineamenti della Pianificazione • Modello di intervento
Parte generale Si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio.
Lineamenti della Pianificazione Si individuano gli obbiettivi da conseguire, per dare un’adeguata risposta di P.C. ad una qualsiasi emergenza.
Modello di intervento Si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di P.C.; si realizza il costante scambio di informazione nel sistema centrale e periferico di P.C.; si utilizzano le risorse in maniera razionale.
CRITERI DI MASSIMA PER LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA(eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b, della legge 225/92) È una pianificazione elaborata per fronteggiare, nel territorio provinciale, gli eventi con dimensioni superiori alla risposta organizzata dal Sindaco (eventi di tipo b).
Il Piano Provinciale di emergenza si compone di: • Parte generale • Lineamenti della pianificazione • Modello di intervento
A – Parte generale A.1 – Dati di base A.2 – Scenario degli eventi attesi A.3 – Indicatori di evento e risposte del Sistema provinciale di protezione civile
A.1 – Dati di base • Cartografia • Popolazione
A.2 – Scenario degli eventi attesi Gli scenari si ricavano incrociando le seguenti cartografie tematiche che sono prodotte dalle Amministrazioni provinciali e regionali (programmi di protezione civile). A.2.1 – Rischio idrogeologico • Alluvioni • Frane • Dighe A.2.2 – Rischio Sismico A.2.3 – Rischio industriale A.2.4 – Rischio vulcanico A.2.5 – Rischio di incendio boschivo
A.3 – Aree di emergenza A.4 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Provinciale di Protezione Civile Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (vulcanico, idrogeologico) e non prevedibili (terremoto, rischio chimico, industriale, incendi boschivi). Qualora in una porzione di territorio si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema provinciale di protezione civile. Sarà quindi necessario tramite il responsabile della funzione di supporto n.1 garantire un costante collegamento con tutti quegli enti preposti al monitoraggio dell’evento considerato nel piano di emergenza.
B – Lineamenti della Pianificazione I lineamenti sono gli obbiettivi che le autorità territoriali devono conseguire per mantenere la direzione unitaria dei servizi di emergenza a loro delegati.
B.1 – Coordinamento operativo provinciale Viene assunta la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare, a livello provinciale, per meglio supportare gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati.