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Trattamento dei dati personali. Decreto Legislativo 196. 30 giugno 2003. garantisce. emesso. Privacy trattamento dei dati personali. Il ”dato personale” è definito come qualunque informazione relativa a:. Persona fisica. Ente o associazione. Persona giuridica. Art. 4 – comma 1b.
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Decreto Legislativo 196 30 giugno 2003 garantisce emesso Privacy trattamento dei dati personali Il ”dato personale” è definito come qualunque informazione relativa a: Persona fisica Ente o associazione Persona giuridica Art. 4 – comma 1b
Dati personali Dati giudiziari Dati identificativi Dati sensibili Identificazione diretta dell’interessato Dati idonei a rivelare: Dati idonei a rivelare provvedimenti Origine etnica Opinioni politiche Convinzioni religiose Convinzioni filosofiche In materia di: Casellario giudiziale Anagrafe delle sanzioni amministrative Qualità di indagato Da reato Qualità di imputato e relativi carichi dipendenti
Art. 11 – comma 1 e 2 Regole generali per tutti i trattamenti 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 2. I dati personali a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza; b. Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; Trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. c. Esatti e, se necessario, aggiornati; d. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e. Conservati in una forma che consenta l’identificazione del’’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.