90 likes | 231 Views
RESPONSABILIT À PROFESSIONALE. DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it. RESPONSABILIT À PROFESSIONALE. RESPONSABILIT À : SOGGEZIONE DELL’AUTORE DEL FATTO ILLECITO A QUELLA REAZIONE CHE L’ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA AL DANNO. Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito).
E N D
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ : SOGGEZIONE DELL’AUTORE DEL FATTO ILLECITO A QUELLA REAZIONE CHE L’ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA AL DANNO. Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore) “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ASSOLUTO (art. 2043 c.c.): responsabilità extra-contrattuale o aquiliana (es. diritto alla vita e alla integrità della persona) Diritto altrui DERIVANTE DA UN RAPPORTO CONTRATTUALE (art. 1218 c.c.): responsabilità contrattuale in interesse pubblico Responsabilità penale Danno prodotto in interesse privato Responsabilità civile.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Artt. 2229 e ss. del c.c. LA PRESTAZIONE D’OPERA DEL PROFESSIONISTA costituisce l’espressione dell’accordo contrattuale tra questi ed il destinatario dell’opera stessa: qualora il professionista, nell’esercizio della sua attività, non ottemperi agli obblighi dovuti è ritenuto responsabile dell’eventuale danno arrecato al cliente. L’ATTO MEDICO costituisce l’espressione di un rapporto contrattuale tra medico - paziente Il sanitario si impegna quindi a svolgere la propria opera con: • PRUDENZA (saper scegliere e prevenire) • PERIZIA (saper fare) • DILIGENZA (interesse per quello che si compie).
ACCORDO MEDICO - PAZIENTE • Caratterizzato da: • FIDUCIARIETÀ (alleanza terapeutica) • DILIGENZA • VARIABILITÀ DELLE PRESTAZIONI • TECNICITÀ “ “ • DISCREZIONALITÀ • SEGRETEZZA • OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATI (eccezioni: medicina estetica ,protesi dentarie etc.). RESPONSABILITÀ DEL MEDICO • Morale Penale • Legale Civile Disciplinare.
RESPONSABILITÀ PENALE La violazione dei doveri costituisce reato previsto dal c.p. A seconda della CONDOTTA dell’agente: • Attiva (commissiva) • Passiva (omissiva) • A seconda dell’ INTENZIONEdell’agente: • Dolosa (omissione referto, rivelazione segreto professionale o atti d’ufficio, interruzione illecita di gravidanza, comparaggio, omissione denunce obbligatorie etc.) • Colposa (negligenza, imprudenza o imperizia) Si individua con: • criterio della regola tecnica • criterio della media preparazione dei medici • criterio della relatività (condizione oggettiva del caso clinico e soggettiva del medico).
RESPONSABILITÀ CIVILE • Nasce dai rapporti di diritto privato tra medico - cliente • Deriva da un comportamento difettoso su diligenza, prudenza e perizia (rispetto ad un uomo di media diligenza, prudenza e perizia ) • Non può essere applicata al professionista e al sanitario che svolge delicata e rischiosa attività • Criterio valido per l’uomo comune.
ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Esistenza obiettiva di: • DANNO: alla persona, sua natura e gravità • NESSO: causalità materiale fra condotta e danno (art. 40 c.p.) • COLPA PROFESSIONALE: (art 43 c.p.) : “… l’evento (delitto colposo), anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” non ponderazione di ciò che si fa disattenzione insufficiente attitudine per attività tecniche • ERRORE PROFESSIONALE INESCUSABILE ED EVITABILE.
Si ringrazia il Dr. Giuseppe CARUSO per la documentazione gentilmente fornita allo Sportello Unico per le Imprese della Spezia