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Luca Benci

L’evoluzione delle figure di supporto all’assistenza: Operatori sociosanitari e sociosanitari con formazione complementare. Luca Benci. Attività infermieristiche?. Assistere un paziente è un’attività esclusivamente infermieristica?

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Presentation Transcript


  1. L’evoluzione delle figure di supporto all’assistenza: Operatori sociosanitari e sociosanitari con formazione complementare Luca Benci

  2. Attività infermieristiche? • Assistere un paziente è un’attività esclusivamente infermieristica? • Somministrare un farmaco per via intramuscolare o sottocutanea è un’attività esclusivamente infermieristica? • Le badanti sono figure assistenziali?

  3. L’evoluzione del numero degli infermieri negli ultimi decenni Fonte: www.ipasvi.it

  4. L’operatore socio sanitario • Provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano • Gazzetta Ufficiale S.O. 19 aprile 2001

  5. Le figure sociali di supporto Adest AAB OSA OAA Adb ASA ADA

  6. Le mansioni puramente assistenziali del “vecchio” OTA • In collaborazione o su indicazione dell’infermiere professionale provvede: • 1) al rifacimento del letto occupato; • 2) all’igiene personale del paziente; • 3) al posizionamento e al mantenimento delle posizioni terapeutiche

  7. I nuovi ambiti di operatività • 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero • 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale • 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo

  8. I nuovi ambiti di operativitàAssistenza diretta e aiuto domestico alberghiero • Assiste la persona non autosufficiente o allettata • Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico • Realizza attività di animazione e socializzazione di gruppi o singoli • Coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente • Cura la pulizia e l’igiene ambientale

  9. I nuovi ambiti di operativitàInterventi igienico sanitari e di carattere sociale • Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente • Collabora alla programmazione degli interventi assistenziali • Collabora alla attuazione dei sistemi di verifica degli interventi • Valuta, per quanto di competenza, gli interventi da proporre

  10. I nuovi ambiti di operativitàCompiti gestionali, organizzativi e formativi • Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio • Collabora alla verifica della qualità del servizio • Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione • Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento

  11. I nuovi ambiti di operativitàAttività assistenziali varie • Aiuta per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso • Aiuta nella preparazione delle prestazioni sanitarie • Osserva, riconosce e riferisce alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)

  12. I nuovi ambiti di operativitàAttività assistenziali varie • Attua interventi di primo soccorso • Effettua piccole medicazioni o cambio delle stesse (ed effettua iniezioni intramuscolari) • Controlla e assiste la somministrazione delle diete • Collabora ed educa al movimento

  13. L’OSS nella Regione LombardiaDelibera regionale VII/5428 • L’OSS ……agisce come figura di supporto, in base alle proprie competenze e in applicazione dei piani di lavoro e di protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale preposto. Tali piani e protocolli individuano le attività attribuibili all’OSS sulla base dei criteri della bassa discrezionalità richiesta e dell’alta riproducibilità della tecnica utilizzata.

  14. L’OSS nella Regione LombardiaDelibera regionale VII/5428 • …….l’OSS: • Opera in quanto può agire in autonomia • Coopera in quanto svolge solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti • Collabora in quanto svolge attività su precisa indicazione dei professionisti

  15. L’OSS nella Regione LombardiaDelibera regionale VII/542872001 • Collabora nella somministrazione della terapia: farmaci per via enterale (supposte, clisma fleet) e tramite aerosol, farmaci trandermici, gocce oftalmiche e auricolari

  16. Il futuro degli operatori di supporto • Gli OSS specializzati

  17. D.L. 12 novembre 2001, n. 402“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” convertito con la legge 8 gennaio 2002, n. 1 Art. 1, comma 8 …….la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione

  18. L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 • L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica o ostetrica e sotto la loro supervisione è in grado di eseguire:

  19. L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 • La somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione • La terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica o ostetrica o sotto la sua supervisione • Esecuzione clisteri • Il rilevamento e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura)

  20. L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 • La cura, il lavaggio e la preparazione del materiale per la sterilizzazione • L’attuazione e il mantenimento dell’igiene per la persona • La pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici • La raccolta e stoccaggio dei rifiuti differenziati

  21. L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 • Il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici • La somministrazione dei pasti e delle diete • Sorveglianza di fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica o ostetrica o sotto la sua supervisione • Eseguire pedicure • Preparazione della salma • Eseguire tricotomie

  22. Le misure compensative • 1000 ore (s.t) Sicilia • 400 Calabria • 330 ore Toscana, Lazio, Bolzano • 300ore Marche • 250 Campania • 200 ore Friuli V. G., Umbria, Sardegna • 180 ore Emilia Romagna • 130 ore Liguria, Lombardia, Trento • 120 Piemonte • 0 ore Veneto

  23. La formazione dell’OSS specializzatoDGR del Veneto del 8/11/02 n. 3119 • Modulo complementare in assistenza sanitaria • Area istituzionale legislativa ore 45 • Area igienico sanitaria e tecnico sanitaria ore 105 Totale teoria 150 Totale tirocinio 250

  24. La formazione dell’OSS specializzatoDGR del Veneto del 8/11/02 n. 3119 • Elementi di farmacologia Principi generali di farmacodinamica Principi generali di farmacocinetica Reazioni avverse e indesiderate, tossicità da farmaci Preparazioni farmaceutiche di uso corrente Classificazione dei farmaci I farmaci in età pediatrica e senile

  25. La formazione dell’OSS specializzatoDGR del Veneto del 8/11/02 n. 3119 • Procedure terapeutiche: somministrazioni della terapia (23 ore) 1) Generalità sulla somministrazione dei farmaci • La prescrizione • Le regole da rispettare • Strumenti per la registrazione dei dati relativi alla terapia • Vie di somministrazione: enterale, parenterale e topica • Possibili fonti di errore nell’esecuzione della terapia • Calcolo della dose, le concentrazioni, le diluizioni, le misure e le equivalenze di peso

  26. La formazione dell’OSS specializzatoDGR del Veneto del 8/11/02 n. 3119 2) Conservazione dei farmaci in reparto 3) Le responsabilità dell’OSS e la tutela dell’assistito nelle diverse situazioni 4) La preparazione e la somministrazione dei farmaci per via enterale 5) La preparazione e la somministrazione dei farmaci per via parenterale 6) La preparazione e la somministrazione dei farmaci per uso topico 7) Sorveglianza di fleboclisi

  27. Le differenze tra i due operatori socio sanitari

  28. L’OSS con f.c. • L’OSS che ha frequentato………coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:

  29. OSS di base E’ una figura di supporto all’assistenza sanitaria e sociale E’ dotato di una certa autonomia nel complesso delle attività da eseguire OSS con f.c. E’ una figura di supporto all’assistenza infermieristica e ostetrica Ha una autonomia vincolata alle direttive ricevute e/o svolge le attività sotto la supervisione infermieristica o ostetrica Gli operatori socio sanitari

  30. Tar VenetoIII sezione sentenza 693/05 • L’oggetto del giudizio…deve essere individuato in base “a criteri sostanziali e non formali” • Rilevare la pressione arteriosa omerale e il battito cardiaco • Responsabilità della sanificazione e sanitizzazione ambientale nonché della sterilizzazione di strumenti e attrezzature ….si può escludere che i singoli compiti appartengano esclusivamente alla figura dell’infermiere professionale

  31. Corte di cassazione sez VI, sentenza 29 luglio 2006, n. 26829 • Non commette il reato di esercizio abusivo di professione infermieristica un non infermiere che ha somministrato il farmaco Gardenale visto che tale medicinale non necessita di particolare abilità infermieristica potendo anche essere autosomministrato.

  32. Corte di cassazione sez VI, sentenza 29 luglio 2006, n. 26829 • La registrazione dello scarico del medicinale stupefacente “non richiede particolari requisiti di competenza tecnica tipici della professione di infermiere”.

  33. Corte di cassazione sez VI, sentenza 29 luglio 2006, n. 26829 • L’annotazione a registro è poi un’attività susseguente alla somministrazione del farmaco e ad essa condizionata. Ora, non sembra rispondente a canoni logici pretendere che essa sia effettuata da infermieri, cui tuttavia non è riservato alcun compito esclusivo per la somministrazione del farmaco, compito che – esso solo – potrebbe assicurare l’effettività di un controllo sulle modalità, sui tempi e sulla correttezza della somministrazione.

  34. Corte di cassazione, VI sezione, sentenza 39486/2006 • Risulta dunque incongrua, rispetto al decisum, l’osservazione della ricorrente secondo cui l’operazione di riposizionamento della sacca non rientrava nelle sue mansioni essendo di esclusiva pertinenza di un medico o di un infermiere professionale; e ciò a prescindere dalla considerazione che anche quest’ultima era una operazione di normale routine e di facilissima esecuzione, come dichiarato dal teste dott. ….., direttore medico del predetto ospedale.

  35. Corte di cassazione, VI sezione, sentenza 39486/2006 • La ricorrente obietta che nella specie non vi era stata alcuna prescrizione specifica del medico circa la pulizia del paziente. Ma la disposizione ora citata non implica, né letteralmente né logicamente, che la prescrizione del medico avvenga necessariamente di volta in volta per ogni intervento da effettuarsi sui pazienti, ben potendo essa essere impartita in via generale e sulla base di turni di servizio, come nella specie verificatosi.

  36. Attività dell’Oss? • Effettuare piccole medicazioni· Eseguire stick glicemico· Eseguire ECG· Misurare la Pressione Arteriosa· Eseguire aerosol terapia

  37. Attività dell’Oss con f.c.? • · Eseguire medicazioni speciali· Misurare T auricolare· Eseguire saturimetria· Rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria· Sorvegliare le fleboclisi· Monitoraggio della funzionalità intestinale

  38. La delega di funzioni nell’esercizio professionale • Consiste in un documento con cui un soggetto abilitato trasferisce la titolarità di una o più funzioni proprie trasferendo contestualmente anche la titolarità dei poteri decisionali. • La delega di funzioni è il modo per rendere certo e conoscibile il trasferimento di funzioni e il documento formato costituisce una prova storico-documentale.

  39. La delega di funzioni nell’esercizio professionale • L’istituto della delega non è un istituto normativo (da intendersi letteralmente, nel senso che non è previsto da alcuna norma giuridica) ma una creazione giurisprudenziale.

  40. Requisiti essenziali della delega • 1) deve essere comprovata e non presunta (principio di certezza) • 2) i poteri devono essere precisati (Principio di specificità o determinazione) • 3) Deve essere portata a conoscenza del delegato e da questi esplicitamente accettata (Principio di consapevolezza) • 4) Deve essere conferita per iscritto (Principio di scrittura)

  41. Requisiti essenziali della delega • 5) Acquista efficacia solo se data a persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente (Principio dell’assenza della culpa in eligendo) • 6) è valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, in modo che il delegato sia posto in grado di assolverla (Principio di corrispondenza o di effettività)

  42. Requisiti essenziali della delega • 7) Il delegante non deve ingerirsi personalmente – neppure indirettamente – nell’assolvimento dei compiti delegati (Principio di non ingerenza o di astensione) • 8) Il delegante non deve essere a conoscenza dell’inefficienza del delegato (Principio di non connivenza o di non acquiescenza) • 9) Il delegante deve predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica dell’attività del delegato (Principio dell’assenza di culpa in vigilando)

  43. Requisiti essenziali della delega • Non è ammissibile l’ipotesi della “subdelega” o delega a cascata che si verifica allorquando il soggetto delegato deleghi a sua volta altra persona a svolgere le mansioni delegate. Delegatus non potest delegare

  44. Attribuzioni e non delega • Alcune attribuzioni un tempo esclusivamente infermieristiche rientrano oggi nelle declaratorie degli operatori di supporto • L’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica in toto mentre l’OSS è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni affidategli in relazione alla sua “competenza”

  45. Attribuzioni e non delega • Conoscenza della qualificazione tecnico-professionale della persona a cui vengono attribuite le funzioni • Mantenimento delle funzioni di controllo all’infermiere • Mantenimento della possibilità di ingerirsi nell’operato dell’operatore di supporto

  46. La verifica della preparazione degli operatori di supporto • “Quando l’infermiere si avvale dell’opera del personale di supporto, deve costantemente e preventivamente verificare il livello di competenza di tali figure, discernere attentamente se e quali mansioni assegnare e garantire sistematica e adeguata supervisione su quanto in via di effettuazione, mantenendo comunque la responsabilità sui risultati.”

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