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I.U.C. sulla Legge Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013. Giulio Ferrari. GENERALITA’ DELLA LEGGE SULLA IUC LA TARI.
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I.U.C. sulla Legge Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013 Giulio Ferrari
GENERALITA’ DELLA LEGGE SULLA IUC LA TARI • La IUC si basa su due presupposti: a) Presupposto costituito dal possesso di Immobili in base alla loro natura e valore b) Presupposto collegato alla fruizione di servizi comunali. • IUC = Imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili con esclusione della prima casa; Componente riferita ai servizi indivisibili dovuta dal possessore e utilizzatore dell’immobile (TASI) e nella Tassa Rifiuti (TARI) distinta a finanziarie i costi del servizio R.U. • L’Aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU. Per il 2014 la TASI non può eccedere il 2,5 per mille + eventuale 0,8 per mille. Quindi aliquota massima 10,66 per mille +0,8 per mille • Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti. Esclusione: Aree scoperte pertinenziali, o accessorie a locali tassabili, arre comuni pertinenziali non in via esclusiva. • Dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo i locali . Se più possessori o detentori sono tenuti in solido all’unica obbligazione tributaria • Detenzione temporanea sotto i 6 mesi TARI dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o superficie. • Locali multiproprietà e centri commerciali aree comuni l’Amministratore, locali ad uso esclusivo i detentori o possessori. • Superficie immobili a destinazione ordinaria assoggettabili alla TARI superficie calpestabile dichiarata o accertata al fine del precedente prelievo sui rifiuti; poi allineamento Agenzia Entrate e Comuni per applicazione come superficie dell’80 % della Catastale ( rif. art. 14 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214 22 dicembre 2011). Per le unità immobiliari a destinazione non ordinaria applicazione TARI sulla superficie calpestabile. • Superficie non assoggettabile alla TARI quella dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente il cui smaltimento provvede il produttore con obbligo di dimostrare l’avvenuto trattamento secondo l’attuale normativa. ( comma che può causare molti problemi) • TARI corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare coincidenti con un’autonoma obbligazione tributaria. • Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1999 n. 158. • La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio ricomprendendo anche i costi di post mortem della discarica (art. 15 D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36). Dal 2016 comune si deve avvalere delle risultanze dei fabbisogni standard. • Rimane la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle scuole. Tale costo sottratto al PEF.
GENERALITA’ DELLA LEGGE SULLA IUC La TARI • TARI dovuta nella misura massima del 20 % in caso di interruzione del servizio o svolgimento negligente che porta ad una situazione di pericolo o di danno alle persone o all’ambiente riconosciuta dall’autorità sanitaria competente. • TARI dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa con eventuale gradualità laddove non è effettuata la raccolta. Gradualità regolamentata in base alla distanza dal cassonetto. • Riduzioni della tariffa all’utenza domestica per la raccolta differenziata inoltre: • Abitazioni unico occupante, • Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, • Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, • Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiamo la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero, • Fabbricati rurali ad uso abitativo. • Ulteriori riduzioni possono essere deliberate dal comune (art. 52 D.lgs 446 del 1997) mediante regolamento ma con autorizzazione di spesa che non può eccedere il 7 % del costo complessivo del servizio. Risorse finanziarie devono derivare dalla fiscalità generale del comune stesso e non essere a carico degli utenti. • Tributo non dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. • Uso o detenzione temporanea sotto i 183 giorni applicazione tariffa giornaliera mediante modalità indicate nel regolamento comunale. Misura tariffaria della TARI rapporta al giorno in base alla tariffa annuale maggiorata fino ad una massimo del 100%. Pagamento da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea degli spazi. • Rimane invariata l’applicazione del tributo provinciale (D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504). • Nuovo regolamento stabilirà i criteri da parte dei comuni dei sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al Pubblico Servizio o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del Servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal Diritto dell’Unione Europea. • Comuni con sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono con regolamento di cui all’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997 prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva , in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. • .
GENERALITA’ DELLA LEGGE SULLA IUC LA TASI • Presupposto impositivo della TASI possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli. • TASI dovuta da chi possiede o detenga a qualsiasi titolo unita immobiliari. Se più possessori e detentori essi tenuteti in solido all’adempimento di unica obbligazione tributaria. • In caso di locazione finanziaria TASI dovuta dal locatario a decorrere del periodo contrattatale e per tutta la durata del contratto. In caso di locazione sotto i 6 mesi dello stesso anno solare TASI dovuta solo da parte del possessore dei locali. • Nelle multiproprietà e centri commerciali integrati per le aree non a titolo esclusivo la TASI è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. • Base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (legge 22 dicembre 2011 n. 214) • Per la corretta applicazione della TASI è necessario che il comune regolamenti: • Ripartizione tra inquilino e proprietario dei costi con un massimo del 30 % inquilino e 70 % proprietario. • Determinazione dell’aliquota necessaria per calcolare l’imposta anno 2014 e anni successivi. • Aliquota base 10/00con possibilità di azzerarla • Anno 2014 massimo 2,5 0/00 anni successi scelta da parte del comune con un valore tale da non fare mai superare 10,6 0/00tra somma TASI + IMU • Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota massima 1 0/00(art 13 comma 8 D.L. 2012 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/11)
IL REGOLAMENTO IUC • Il Comune deve regolamentare la disciplina per l’applicazione della IUC (rif art. 52 D.lgs 446 n. 1997) • Il regolamento, riguardo la TARI deve seguire i seguenti criteri: • Criteri di determinazione delle tariffe • Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti • Disciplina delle riduzioni tariffarie • Disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE • Individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicar, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta • Per quanto riguarda la TASI: • La disciplina delle riduzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. • L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. • Il Consiglio Comunale deve approvare entro i termini del Bilancio di Previsione indicati dallo Stato le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che gestisce il servizio ed approvato dal C.C. o da autorità competente e le aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi indivisibili. Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. • Soggetti passivi dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio o possesso dei locali. • Dichiarazione su modello messo a disposizione del comune validità anni successivi a meno che non intervengono variazioni . Queste sono da considerare sempre entro 30 giugno anno successivo. • Nella dichiarazione: dati catastali, numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno se esistente. • Dichiarazione TARI superfici quelle della TARSU, della TIA o della TARES. • Dichiarazione TASI disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. • Numero e scadenze pagamento del tributo stabilite dal Comune. Minimo due rate e possibilità di differenziare TARI e TASI. Possibilità di pagare con unico versamento non oltre il 16 giugno di ciascun anno. • IUC applicata e riscossa dal Comune ad eccezione della Tariffa Corrispettiva applicata e riscossa dal gestore del servizio. • Possibilità di affidare accertamento e riscossione al soggetto che nel 2013 risultava gestore del servizio. TASI per il soggetto che nel 2013 risultava il servizio di accertamento e riscossione
IL REGOLAMENTO IUC (2) • Rimane la figura di Funzionario Responsabile designato dal Comune • Funzionario Responsabile ha tutti i poteri per verificare il corretto andamento della IUC (pagamenti , verifiche catastali ecc. ecc.) • In caso di non collaborazione con l’utente accertamento in base all’articolo 2729 del Codice civile. • Segue il regime sanzionatorio con l’entità delle sanzioni in base alle divere tipologie di reato patrimoniale. • Il comune può con regolamento in caso di particolari circostanze può applicare attenuazioni o esenzioni nel rispetto di principi stabiliti dalla normativa statale.