1.96k likes | 2.14k Views
LEGGE 214 DEL 22/12/2011 ARTICOLO 24. L’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione del sistema pensionistico obbligatorio a decorrere dall’anno 2012. Le numerose novità riguardano:
E N D
L’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, prevede una complessiva revisione del sistema pensionistico obbligatorio a decorrere dall’anno 2012. Le numerose novità riguardano: 1. L’estensione, dal 01.01.2012, del sistema di calcolo contributivo, con il metodo pro-rata, anche ai lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 (ex sistema retributivo l. 335/95). (comma 2)
2. Riconoscimento della certezza dei diritti ai lavoratori che, alla data del 31.12.2011, hanno già maturato il diritto a pensione secondo la normativa previgente. (commi 3, parte prima - 14) 3. Abolizione della pensione di anzianità determinata con il sistema della c.d. “quota previdenziale”. (comma 3, parte seconda) 4. Incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a pensione, con contestuale soppressione del regime delle decorrenze posticipate (c.d. finestre mobile). (commi 4 – 5 - 6 – 7 – 9 – 10, parte prima)
5. Nuove modalità del diritto a pensione anticipata per i lavoratori del sistema contributivo. (comma 11) 6. Incentivi e disincentivi per favorire il proseguimento dell’attività lavorativa oltre i previgenti ed i nuovi limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione. (commi 4, parte seconda – comma 10, seconda parte – comma 16, parte prima) 7. Deroghe ai nuovi requisiti per il diritto a pensione a favore dei lavoratori del settore privato. (comma 15-bis)
8. Speciali esenzioni dal nuovo diritto a pensione per particolari categorie di lavoratori, come gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, donne optanti per il sistema contributivo, lavoratori collocati in mobilità. (commi 14 – 17 – 17-bis) 9. Estensione, dal 01.01.2013, dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita anche al requisito contributivo per il diritto a pensione anticipato indipendentemente dall’età anagrafica. (comma 12)
10. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, dell’adeguamento dei limiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione agli incrementi della speranza di vita. (comma 13) 11. Estensione della possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, con l’eliminazione del limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione previdenziale. (comma 19)
12. Variazione cadenza temporale (da triennale a biennale), dal 01.01.2019, di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il sistema di calcolo contributivo della pensione. (comma 16, parte seconda) 13. Previsione di forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria a favore della Previdenza complementare. (comma 28, parte seconda)
Le regole della legge 335/1995 In base alla anzianità contributiva, posseduta alla data del 31.12.1995, i lavoratori vengono inseriti in tre diversi sistemi pensionistici (art. 1, c. 12 e 13): - Sistema retributivo: lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni; - Sistema misto: lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni; - Sistema contributivo: lavoratori che non possiedono anzianità contributiva e lavoratori del sistema misto che si avvalgono della facoltà di optare per il sistema contributivo.
Facoltà dell’opzione al sistema contributivo Inizialmente era stata prevista per tutti i lavoratori in possesso dei anzianità contributiva al 31.12.95 (art. 1, c. 23 secondo periodo, l. 335/95); successivamente è stata limitata ai soli lavoratori appartenenti al sistema misto (art. 2, DL. 335/01 convertito in l. 417/01 e nota informativa Inpdap 65 del 30.11.01). Ai sensi del comma 23, art. 1, l. 335/95, la facoltà dell’opzione può essere esercitata da coloro che abbiano maturato una anz. contr. pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Anzianità contributiva E’ costituita dalla sommatoria di tutti i periodi e/o servizi comunque utili ai fini pensionistici. Quindi comprende: 1) servizio effettivo; 2) servizi e periodi ricongiunti o ricongiungibili; 3) servizi e periodi totalizzati, in alternativa alla ricongiunzione; 4) servizi e periodi riscattati o riscattabili; 5) servizi resi in paesi esteri; 6) periodi di prosecuzione volontaria della contribuzione; 7) maggiorazione dei servizi.
I tre sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: - il sistema retributivo e quello misto prevedono regole comuni; - il sistema contributivo prevedeva inizialmente regole diverse che, nel corso degli anni, si sono quasi del tutto uniformate a quelle dei sistemi retributivo e misto;
Trattamento di pensione - il sistema retributivo prevede una modalità di calcolo totalmente retributiva; - il sistema misto prevede una doppia modalità di calcolo: retributiva per l’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1995; contributiva per l’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.1996; - il sistema contributivo prevede una modalità di calcolo totalmente contributiva.
Le regole della legge 214/2011 Viene apportata una revisione dei sistemi pensionistici. Infatti, in base al disposto del comma 2, che prevede l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, con riferimento all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012, viene di fatto cancellato il sistema pensionistico retributivo previsto dalla legge 335/95.
I lavoratori vengono quindi inquadrati in due nuovi sistemi pensionistici: - Sistema contributivo: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori già appartenenti al sistema contributivo, come individuato dalla legge 335/95; - Sistema misto: comprende i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre antecedentemente al 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori appartenenti ai sistemi retributivo e misto, come individuati dalla legge 335/95.
I due “nuovi” sistemi pensionistici, oltre alla discriminante legata alla diversa anzianità contributiva, sono caratterizzati da regole comuni e differenti ai fini sia del diritto a pensione che del trattamento di pensione. Diritto a pensione: Sono previste sia regole comuni che particolari regole valevoli per il solo sistema contributivo;
Trattamento di pensione E’ prevista la regola comune del calcolo, secondo il metodo contributivo, della quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2012. Rimangono le differenti modalità di calcolo, di cui alla legge 335/95, per quanto riguarda la quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
Facoltà dell’opzione al sistema contributivo Il comma 7, parte seconda, nel confermare la previgente normativa (facoltà di opzione limitata ai soli lavoratori appartenenti all’ex sistema misto), con la soppressione di parte dell’art. 1, c. 23, l. 335/95, stabilisce che coloro che esercitano la facoltà di opzione non sono soggetti alle nuove regole, valevoli solo per il sistema contributivo, in materia di diritto a pensione, sia di vecchiaia che anticipata. Quindi, coloro che esercitano la facoltà di opzione adottano soltanto le regole di calcolo del trattamento di pensione del sistema contributivo.
Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico Il quadro normativo fino al 31.12.211
Tipologie di pensione - Pensione di vecchiaia; - Pensione di anzianità; - Pensione di inabilità (non derivante da causa di servizio); - Pensione di privilegio; - Pensione indiretta.
DIRITTO A PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO PENSIONE DI VECCHIAIA Trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d’ufficio. Il diritto si consegue: 1) Per limiti di età (Dlgs 503/92); 2) Per limiti di servizio (se previsti da norme regolamentari dell’ Ente datore di lavoro).
1) Limiti di età Prevede il possesso congiunto di due requisiti: - Età anagrafica; - Requisito contributivo minimo.
Età anagrafica In base al disposto degli artt. 1 e 5 del Dlgs 503/92, a decorrere dal 01.01.2000, sono stati previsti i seguenti limiti di età: Uomini: 65 anni; Donne: 60 anni, oppure, 65 anni se previsto dalle norme regolamentari dell’Ente. Per la seconda fattispecie relativa alle donne (65 anni) trova applicazione la norma di deroga dell’art. 2,c. 21, l. 335/95, che prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni di età a domanda (dimissioni volontarie) dell’interessata.
All’impianto normativo, come sopra definito, sono state apportate delle sostanziali modifiche in ordine a: - elevazione dell’età pensionabile delle donne; - adeguamento periodico dell’età pensionabile.
Elevazione dell’età pensionabile delle donne Con il comma 1 dell’art. 22-ter della l. 102/09, così come sostituito dal comma 12-sexies, art. 12, l. 122/10, adottato in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.11.2008, l’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del pubblico impiego è stata innalzata nella seguente misura: 1 anno per il biennio 2010 – 2011; 4 anni dal 2012.
Adeguamento periodico dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita La materia è disciplinata dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quinques dell’art. 12 della legge 122/10, così come modificati dall’art. 18, comma 4, della legge 111/11. I commi in oggetto rappresentano la disciplina attuativa del principio enunciato con l’art. 22-ter, comma 2, della legge 102/09. Principio: adeguamento, agli incrementi della speranza di vita, dei requisiti di età anagrafica per il diritto a pensione a decorrere dal 01.01.2013.
Per requisiti di età anagrafica si intendono (c. 12-bis): - requisito di età per la pensione di vecchiaia: 65 anni uomini e donne del pubblico impiego; 65 anni uomini e 60 anni donne del settore privato. - requisito di età e valore della somma di età e anz. contr. (cd “quota previdenziale”) per le pensioni di anzianità. Viene previsto un sistema di revisione triennale del requisito dell’età anagrafica (c. 12-bis) legato alla variazione, nel triennio precedente a quello interessato, della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia (c. 12-ter).
L’aggiornamento viene disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, sulla base dei dati forniti dall’Istat (c. 12-bis). Per il primo triennio (2013-2015) l’aggiornamento non può essere superiore a 3 mesi e lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita come sopra definita (comma 12-ter, lett. a)).
Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Uomini fino al 2012: 65 anni; dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti di età anagrafica – pensione di vecchiaia Donne fino al 2009: 60 anni; 2010 – 2011: 61 anni; 2012: 65 anni. dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2016: possibile incremento, con periodicità triennale, legato all’incremento della speranza di vita.
Requisito contributivo: 20 anni di anzianità contributiva (artt. 2 e 6, Dlgs 503/92) Clausola di salvaguardia: 15 anni di anzianità contributiva se, al 31.12.1992, il lavoratore era in possesso di anzianità contributiva accreditata presso una delle gestioni Inpdap (art. 2, c. 3, lett. c), Dlgs 503/92).
2) Limiti di servizio E’ una forma di pensione non contemplata dalla legge, ma eventualmente prevista da regolamenti o norme interne dell’Ente datore di lavoro. Per le Amministrazioni Comunali la fonte normativa è costituita dall’articolo, dell’ex Regolamento Organico, in cui vengono indicate le cause di cessazione del rapporto di lavoro. Nonostante che il R.O. sia stato disapplicato dal nuovo “Regolamento degli uffici e dei servizi”, la norma è tutt’ora in vigore, così come previsto dall’art. 27-ter del CCNL 94/97, nella modificata apportata dall’art. 21 del CCNL del 21.01.2004. Requisito: 40 anni di servizio utile a pensione (da interpretarsi come 40 anni di anzianità contributiva).
PENSIONE DI ANZIANITA’ Trattamento di quiescenza spettante a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie. A decorrere dal 01.01.2008 la previgente normativa (art. 59, c. 6, l. 449/97) è stata sostituita dall’art. 1, c. 6, lett. a), l. 243/04, così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della l. 247/07. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue attraverso due modalità:
a) Con il possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. b) Con il possesso congiunto: - del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva; - di una determinata età anagrafica, che aumenta gradualmente nel corso degli anni; Dal 01.07.2009 deve essere obbligatoriamente posseduto un ulteriore requisito: la maturazione della cosiddetta “quota previdenziale”, mix tra anzianità contributiva ed età anagrafica.
Adeguamento periodico dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita A decorrere dal 01.01.2013, così come previsto per la pensione di vecchiaia per limiti di età, i requisiti di età anagrafica sono adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza di vita. L’adeguamento riguarda sia il requisito dell’età che il valore della quota previdenziale.
PENSIONE DI ANZIANITA’ DONNE La legge 243/2004 prevede all’art. 1, c. 9, un regime sperimentale per le donne lavoratrici. Fino al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire, in alternativa ai maggiori requisiti previsti a partire dal 2008, il diritto a pensione di anzianità con i requisiti in vigore al 31.12.2007 (almeno 35 anni di anz. contr. e 57 anni di età anagrafica), a condizione che optino per la liquidazione del relativo trattamento pensionistico secondo le norme del sistema contributivo.
PENSIONE DIFFERITA DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA’ E’ una particolare forma di pensione che non era presente nell’ordinamento previdenziale Inpdap. La sua nascita trova fondamento nella abrogazione della legge 322/58 disposta dall’ art. 12, c. 12-undecies, l. 122/2010. Questa legge consentiva, agli iscritti all’Inpdap che cessavano dal servizio senza diritto a pensione e non erano titolari di una posizione assicurativa attiva presso l’Inps, il trasferimento gratuito dei contributi all’Inps. In questo modo veniva acquisito il diritto a ricevere comunque una prestazione previdenziale.
L’abrogazione della norma ha comportato, per i lavoratori iscritti all’Inpdap, la perdita di un importante strumento di tutela previdenziale. Per sopperire a questa carenza è stata prevista (circ. Inpdap 17/2010) la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche al lavoratore che, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia già cessato dal servizio e non stia procedendo alla contribuzione volontaria.
PENSIONE DI ANZIANITA’ CON BENEFICI D.M. 331/97 (PENSIONE PART-TIME) E’ una particolare forma di pensione di anzianità che permette al lavoratore, al conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità: - di proseguire il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a part-time; - di conseguire lo status di pensionato con diritto ad un trattamento pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla prestazione lavorativa part-time.
PENSIONE DI INABILITA’ Trattamento di quiescenza spettante a seguito di sopravvenuta inidoneità, parziale o totale, alla attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio. Esistono tre diverse tipologie di pensione di inabilità:
1) Per inidoneità alla mansione svolta: con requisito di almeno 20 anni di anz. contr., indipendentemente dall’età anagrafica (art. 7, lett. b), l. 379/55); 2) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: con requisito di almeno 15 anni di anz. contr., indipendentemente dall’età anagrafica (art. 7, lett. a), l. 379/55);
3) Per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: con il requisito di almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 di contribuzione effettiva nell’ultimo quinquennio, indipendentemente dall’età anagrafica (art. 2, c. 12, l. 335/95). Le anzianità contributive di cui ai punto 1) e 2) sono arrotondate con il criterio: 11 mesi e 16 giorni = 1 anno (art. 59, c. 1, lett. b), l. 449/97). Ai sensi del Dlgs 461/01 la commissione medica deputata alla valutazione di tutte le inidoneità sopra dette è stata individuata nella Commissione Medica di Verifica (ex C.M.O.).
PENSIONE DI PRIVILEGIO Il diritto alla pensione si consegue, per inidoneità assoluta e permanente alla attività lavorativa in dipendenza di causa di servizio, con qualsiasi anz. contr. (anche un solo giorno), indipendentemente dall’età anagrafica (art. 33, R.D.L. 680/38).
PENSIONE INDIRETTA E’ la pensione che spetta ai superstiti del lavoratore deceduto. Il diritto viene conseguito: - se il lavoratore alla data del decesso, non dipendente da cause di servizio, possedeva almeno 5 anni di anz. contr., di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio (art. 1, c. 41, l. 335/95); oppure almeno 15 anni di anz. contr., qualunque sia il periodo temporale nel quale siano stati maturati; (pens. indiretta ordinaria) - qualunque sia l’anz. contr. posseduta dal lavoratore in caso di decesso dipendente da causa di servizio (art. 33, R.D.L. 680/38). (pens. indiretta di privilegio)
DECORRENZA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO I commi 1, 2 e 3, dell’art. 12, legge 122/2010 hanno modificato completamente il regime della decorrenza dei trattamenti pensionistici introducendo il criterio della cd. “finestra mobile” Per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2011 è previsto, infatti, il differimento di 12 mesi (oppure di 18 mesi per le pensioni in totalizzazione) della data di decorrenza del trattamento rispetto alla data di maturazione del relativo diritto.
Nel caso in cui il diritto a pensione sia stato maturato alla data del 31.12.2010 continua, invece, a trovare applicazione la previgente normativa basata su un sistema di scaglionamento delle uscite (trimestrale e semestrale) in funzione della data di maturazione del requisito pensionistico.
Ulteriore modifica decorrenza pensione con 40 anni di anzianità contributiva L’art. 18, c. 22-ter, della legge 111 del 15.07.2011 modifica il termine di decorrenza del trattamento pensionistico delle pensioni con 40 anni di anzianità contributiva, maturate a decorrere dal 01.01.2012. Infatti con l’aggiunta apportata al comma 2, art. 12, legge 122/10 viene disposto che:
- per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dell’anno 2012 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno ed 1 mese dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato nel corso dell’anno 2013 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 2 mesi dalla data di maturazione del diritto; - per le pensioni il cui diritto viene maturato a decorrere dal 01.01.2014 il temine di decorrenza è fissato al compimento di 1 anno e 3 mesi dalla data di maturazione del diritto.
Prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione L’Inpdap, con circolare 18/2010, ha disposto che “al fine di garantire una adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico”