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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione. Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto ContabileApprovato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008Entrato in vigore il 1? maggio 2008Codice deo

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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione

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    1. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Stefano Marchese Consigliere CNDCEC con delega alla deontologia 60° anniversario Sindacato commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta Torino, 3 ottobre 2008 1

    2. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 Entrato in vigore il 1° maggio 2008 Codice deontologico e relazione illustrativa: http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2367_pibjrhbdko.pdf http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2368_encbvanlni.pdf 2

    3. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: art. 29, lett. c): il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione; art. 49, comma 1: il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione; art. 50, comma 6: il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria. 3

    4. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Riferimenti internazionali: Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC – International Federation of Accountants; orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens 4

    5. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Esigenze: necessità ed urgenza di emanare un nuovo codice deontologico della professione a seguito dell’istituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, in sostituzione dei previgenti codici deontologici approvati dai soppressi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali; in attesa di una più ampia riforma del codice deontologico, nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio per l’esercizio della professione e di funzioni di essa. 5

    6. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Deontologia: deriva dal greco “deon-ontos”, ossia ciò che occorre fare, e “logos”, ossia la scienza; pertanto, la deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, la scienza dei doveri. Il termine “deontologia” trova particolare applicazione nel settore delle professioni; essa costituisce un corpus di regole e di doveri che sono alla base di una professione e del suo esercizio, indirizzati a coloro che ne fanno parte (Codice deontologico, codice etico, codice di comportamento). Deontologia vs. Consequenzialismo (mezzi e fini). Imperativo categorico di Kant, teoria della giustizia di Rawls, deontologia di Bentham, economia e società di Weber 6 Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono interdipendenti, per cui un fine giusto sarà il risultato di mezzi giusti.Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono interdipendenti, per cui un fine giusto sarà il risultato di mezzi giusti.

    7. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Cosa rappresenta un codice deontologico? Codificazione della cultura, dei valori e degli ideali di una professione in un certo momento storico (la deontologia esiste “prima” del codice) Potere (privilegio) di auto-regolamentazione di una professione, del quale deve render conto al pubblico Espressione del potere giudiziario domestico La professione come “custode dei suoi valori”, “legislatore” e “giudice” di sé stessa: ma deve renderne conto alla società. 7 Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono interdipendenti, per cui un fine giusto sarà il risultato di mezzi giusti.Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono interdipendenti, per cui un fine giusto sarà il risultato di mezzi giusti.

    8. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Natura giuridica del codice: Corpus normativo (Cass., sez. unite civili, 20 dicembre 2007, n. 26810) Art. 12 preleggi In caso di violazioni si applicano le sanzioni disciplinari, fino alla radiazione Le norme vincolano gli Ordini, il Consiglio Nazionale in sede di appello, il giudice. 8 Sulla valenza giuridica delle norme deontologiche si segnala una progressiva evoluzione nell’interpretazione della Corte di Cassazione. In effetti secondo un primo, tradizionale, orientamento, si riteneva che le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non avessero nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge ( come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 preleggi). Secondo tale indirizzo interpretativo le suddette norme dovevano considerarsi una mera espressione di poteri di auto organizzazione degli ordini (o dei collegi). Ne discendeva che le suddette disposizioni andavano interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dall’art. 1362 e ss. c.c. Si segnalano alcune aperture in Cassazione, Sez. Unite, n. 8225/2002 che afferma che gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti. Anche con la successiva sent. n. 5164/2004 la Cassazione ha ribadito che l'accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. L’orientamento tradizionale è stato peraltro apertamente contrastato da successive pronunce della Cassazione (vd. Cass. n. 5776/2004 e Cass. 13078/2004 ) che hanno preso atto del nascente diverso indirizzo della giurisprudenza della suddetta Corte secondo cui la violazione di norme deontologiche emanate dagli Ordini professionale deve ricomprendersi nel più generale ambito della violazione di legge. Tale diverso orientamento ha infatti affermato la natura di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, delle norme deontologiche. Da ultimo, con la sentenza n. 26810/2007, la Cassazione a sezioni Unite ha confermato, in riferimento alla professione forense, che le norme del codice disciplinare costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità". Sulla valenza giuridica delle norme deontologiche si segnala una progressiva evoluzione nell’interpretazione della Corte di Cassazione. In effetti secondo un primo, tradizionale, orientamento, si riteneva che le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non avessero nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge ( come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 preleggi). Secondo tale indirizzo interpretativo le suddette norme dovevano considerarsi una mera espressione di poteri di auto organizzazione degli ordini (o dei collegi). Ne discendeva che le suddette disposizioni andavano interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dall’art. 1362 e ss. c.c. Si segnalano alcune aperture in Cassazione, Sez. Unite, n. 8225/2002 che afferma che gli ordini professionali, deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti. Anche con la successiva sent. n. 5164/2004 la Cassazione ha ribadito che l'accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. L’orientamento tradizionale è stato peraltro apertamente contrastato da successive pronunce della Cassazione (vd. Cass. n. 5776/2004 e Cass. 13078/2004 ) che hanno preso atto del nascente diverso indirizzo della giurisprudenza della suddetta Corte secondo cui la violazione di norme deontologiche emanate dagli Ordini professionale deve ricomprendersi nel più generale ambito della violazione di legge. Tale diverso orientamento ha infatti affermato la natura di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, delle norme deontologiche. Da ultimo, con la sentenza n. 26810/2007, la Cassazione a sezioni Unite ha confermato, in riferimento alla professione forense, che le norme del codice disciplinare costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità".

    9. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione La struttura del Codice: Titolo I – Disposizioni generali Titolo II – Rapporti professionali Capo 1 – Rapporti con i Colleghi Capo 2 – Rapporti con i Clienti Capo 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali di Categoria Capo 4 – Rapporti con i Collaboratori e Dipendenti Capo 5 – Rapporti con i Tirocinanti Capo 6 – Altri rapporti Titolo III – Concorrenza Titolo IV – Disposizioni transitorie 9

    10. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Art. 1 - Definizioni “professionista” indica chi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti contabili; “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005; “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione all’Albo; “Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente” 10

    11. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Articolo 2 - Contenuto del Codice Il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 11 Con riferimento al dovere del professionista di comportarsi, anche al di fuori dell’esercizio della professione, con il decoro e la dignità consona alla stessa si segnala che la Cassazione (con riferimento alla generalità delle professioni intellettuali) ha affermato ripetutamente la sussistenza del potere disciplinare dell’Ordine professionale per comportamenti tenuti dal professionista nello svolgimento di attività diverse da quelle strettamente professionali (vd.: Cass. S.U. 24 agosto 1999, n. 597, Cass. S.U. 10 agosto 1996, n. 7401, Cass. 15 giugno 1994, n. 5788, tutte relative alla professione di avvocato; Cass. 3 aprile 2000, n. 4011, a proposito della professione di geometra; Cass. 10 dicembre 1993, n. 12165, a proposito della professione di ingegnere). In tal senso la Cassazione ha recentemente ribadito (sent. n. 12066/2007) che in tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento disciplinare, non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano un abuso. Con riferimento al dovere del professionista di comportarsi, anche al di fuori dell’esercizio della professione, con il decoro e la dignità consona alla stessa si segnala che la Cassazione (con riferimento alla generalità delle professioni intellettuali) ha affermato ripetutamente la sussistenza del potere disciplinare dell’Ordine professionale per comportamenti tenuti dal professionista nello svolgimento di attività diverse da quelle strettamente professionali (vd.: Cass. S.U. 24 agosto 1999, n. 597, Cass. S.U. 10 agosto 1996, n. 7401, Cass. 15 giugno 1994, n. 5788, tutte relative alla professione di avvocato; Cass. 3 aprile 2000, n. 4011, a proposito della professione di geometra; Cass. 10 dicembre 1993, n. 12165, a proposito della professione di ingegnere). In tal senso la Cassazione ha recentemente ribadito (sent. n. 12066/2007) che in tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento disciplinare, non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano un abuso.

    12. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Articolo 3 - Potestà disciplinare L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti. Articolo 4 – Ambito di applicazione Iscritti all’Albo (sez. A e sez. B) e, per quanto applicabile, agli iscritti all’Elenco Speciale e ai tirocinanti 12 In tema di potestà disciplinare si segnala che la Cassazione ha ripetutamente affermato (sent. n. 6529/2008; n. 4266/ 2006; n. 7186 /2003) il principio di autonomia che caratterizza la valutazione disciplinare effettuata dall’Ordine professionale rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria. In tal senso, ad esempio, l’eventuale decreto di archiviazione di un procedimento penale a carico di un professionista, non esclude che la sua condotta, ritenuta irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere valutata rilevante in sede disciplinare, se ritenuta lesiva dei principi della deontologia professionale. In senso conforme: Vd. C.N.R.C. n. 14 del 17 novembre 1989, in cui si affermava che una sanzione disciplinare può essere irrogata anche per fatti per i quali il professionista è stato assolto in sede penale, potendo essi risultare non conformi alla dignità e al decoro professionale. Inoltre l’azione disciplinare può essere esercitata anche nei confronti di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale. L’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare diviene efficace nel momento in cui si verifica il passaggio dall’elenco speciale all’albo. - Vd CNDC decisione del 24 febbraio 1999, n.28, nella quale si affermava “Fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il termine di prescrizione dell’azione disciplinare era sospeso dalla pendenza del procedimento penale. La volontà espressa dal legislatore in sede di riforma del codice di procedura penale ha sottolineato la totale autonomia dell’azione disciplinare rispetto a quella penale. Le più recenti pronunce della Cassazione hanno sancito che: “…la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, bensì quella della interruzione ad effetto istantaneo”. Il dies a quo di decorrenza della prescrizionale quinquennale dell’azione disciplinare è la data della commissione del fatto e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento. Tale interpretazione trova ragione nel fatto che il procedimento disciplinare trae fondamento dal comportamento dell’iscritto – comportamento che potrebbe avere rilevanza disciplinare indipendentemente dall’intervento o meno di una sentenza dichiarativa di fallimento –e non dalla qualificazione del fatto come reato.”In tema di potestà disciplinare si segnala che la Cassazione ha ripetutamente affermato (sent. n. 6529/2008; n. 4266/ 2006; n. 7186 /2003) il principio di autonomia che caratterizza la valutazione disciplinare effettuata dall’Ordine professionale rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria. In tal senso, ad esempio, l’eventuale decreto di archiviazione di un procedimento penale a carico di un professionista, non esclude che la sua condotta, ritenuta irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere valutata rilevante in sede disciplinare, se ritenuta lesiva dei principi della deontologia professionale. In senso conforme: Vd. C.N.R.C. n. 14 del 17 novembre 1989, in cui si affermava che una sanzione disciplinare può essere irrogata anche per fatti per i quali il professionista è stato assolto in sede penale, potendo essi risultare non conformi alla dignità e al decoro professionale. Inoltre l’azione disciplinare può essere esercitata anche nei confronti di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale. L’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare diviene efficace nel momento in cui si verifica il passaggio dall’elenco speciale all’albo. - Vd CNDC decisione del 24 febbraio 1999, n.28, nella quale si affermava “Fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il termine di prescrizione dell’azione disciplinare era sospeso dalla pendenza del procedimento penale. La volontà espressa dal legislatore in sede di riforma del codice di procedura penale ha sottolineato la totale autonomia dell’azione disciplinare rispetto a quella penale. Le più recenti pronunce della Cassazione hanno sancito che: “…la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, bensì quella della interruzione ad effetto istantaneo”. Il dies a quo di decorrenza della prescrizionale quinquennale dell’azione disciplinare è la data della commissione del fatto e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento. Tale interpretazione trova ragione nel fatto che il procedimento disciplinare trae fondamento dal comportamento dell’iscritto – comportamento che potrebbe avere rilevanza disciplinare indipendentemente dall’intervento o meno di una sentenza dichiarativa di fallimento –e non dalla qualificazione del fatto come reato.”

    13. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Articolo 5 - Interesse pubblico Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico. Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente. A causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine competente delle suddette violazioni. L’uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale. 13

    14. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Le “stelle polari” della deontologia: Interesse pubblico Reputazione 14

    15. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Agire nell’interesse pubblico: In senso soggettivo: aver riguardo ai legittimi interessi dei clienti e degli altri “stakeholder” (Stato, istituzioni finanziarie, lavoratori, investitori, comunità imprenditoriale e finanziaria, fornitori, e tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità della professione per favorire l’ordinato ed appropriato funzionamento del mercato); In senso oggettivo: tutelare l’interesse pubblico sotteso alle funzioni professionali (di una informativa finanziaria corretta, della affidabilità della revisione, del funzionamento delle procedure concorsuali, del rispetto della legislazione fiscale, dell’efficienza delle imprese, e così per le altre funzioni professionali) In termini di affidamento: la collettività fa affidamento sulla professione e ciò pone a carico della stessa una responsabilità di interesse pubblico a non tradire tali aspettative 15 Sulla rilevanza dell’interesse pubblico in termini di affidamento si segnala che la Cassazione è intervenuta innanzitutto affermando, ripetutamente, la legittimazione dell’Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che la legge affida alla sua cura (vd. Cass. N. 3361/1993). In tal senso si segnala, ad esempio, che l’Ordine professionale è preposto alla tutela dell’interesse al "legale esercizio della professione“ (vd. Cass. n. 3361/1993): si tratta della tutela di un interesse di pubblico (tanto che si riconosce all’Ordine professionale una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di rimuovere una situazione vietata sotto comminatoria di sanzione penale). Si segnala inoltre la consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo riconosce agli Ordini professionali - espressamente (Cons. St. Sez. V n. 821/77, Sez. VI n. 1187/78, Sez. VI n. 1208/78) o implicitamente (Cons. St. Sez. IV n. 408/88, Sez. V n. 314/90) la legittimazione ad agire e a contraddire a tutela non solo di interessi propri dell'ente, ma anche di quelli della categoria rappresentata. Questo principio è inoltre coerente con la tendenza del legislatore e della giurisprudenza ad ampliare la sfera della capacità di agire di enti associativi esponenziali di particolari categorie o gruppi di cittadini, riconoscendo direttamente ad essi la titolarità di posizioni e di poteri giuridici finalizzati alla tutela di interessi collettivi considerati meritevoli di speciale considerazione per la loro rilevanza politica, sociale o economica. E’ stato inoltre precisato (Cass. Sez Un. n. 4902 del 2 giugno 1997) che il procedimento disciplinare è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico. Sulla rilevanza dell’interesse pubblico in termini di affidamento si segnala che la Cassazione è intervenuta innanzitutto affermando, ripetutamente, la legittimazione dell’Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che la legge affida alla sua cura (vd. Cass. N. 3361/1993). In tal senso si segnala, ad esempio, che l’Ordine professionale è preposto alla tutela dell’interesse al "legale esercizio della professione“ (vd. Cass. n. 3361/1993): si tratta della tutela di un interesse di pubblico (tanto che si riconosce all’Ordine professionale una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di rimuovere una situazione vietata sotto comminatoria di sanzione penale). Si segnala inoltre la consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo riconosce agli Ordini professionali - espressamente (Cons. St. Sez. V n. 821/77, Sez. VI n. 1187/78, Sez. VI n. 1208/78) o implicitamente (Cons. St. Sez. IV n. 408/88, Sez. V n. 314/90) la legittimazione ad agire e a contraddire a tutela non solo di interessi propri dell'ente, ma anche di quelli della categoria rappresentata. Questo principio è inoltre coerente con la tendenza del legislatore e della giurisprudenza ad ampliare la sfera della capacità di agire di enti associativi esponenziali di particolari categorie o gruppi di cittadini, riconoscendo direttamente ad essi la titolarità di posizioni e di poteri giuridici finalizzati alla tutela di interessi collettivi considerati meritevoli di speciale considerazione per la loro rilevanza politica, sociale o economica. E’ stato inoltre precisato (Cass. Sez Un. n. 4902 del 2 giugno 1997) che il procedimento disciplinare è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico.

    16. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione L’interesse pubblico e la reputazione: giustificano la presenza del riconoscimento legislativo di competenze, prerogative, esclusive implicano il dovere di riferire atti in violazione del codice deontologico (se non venissero segnalati, questi potrebbero danneggiare il buon nome della professione [ICAEW, 1991]) e la sanzionabilità dell’omessa segnalazione art. 5, comma 3 Vanno tenuti presenti nel decidere se accettare, come svolgere o se continuare un incarico professionale art. 5, comma 2; art. 21, c. 1 e 2 Servire l’interesse pubblico fa il nostro interesse (birraio e macellaio di Adam Smith) 16

    17. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione I principi fondamentali della professione (1 di 3): Integrità: onesta materiale (non rubare, non accettare denaro non dovuto, adempiere alle proprie obbligazioni), onestà intellettuale (non mentire o ingannare) – art. 6 Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente – art. 7 Competenza : conoscenza richiesta dalla natura della prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della collaborazione di altri professionisti; formazione professionale continua come minimo richiesto – art. 8, c. da 1 a 5 Diligenza: seguire la prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata – art. 8, c. da 6 a 8 17 In tema di integrità si segnala la pronuncia della Cassazione (sent. n. 222/2001 ) che ha affermato la contrarietà ai doveri di lealtà e probità professionali dell'uso distorto da parte del professionista (nella fattispecie un avvocato) di strumenti apprestati dal diritto in funzione della tutela di posizioni subiettive legittime per procurare a sè, o ad altri, vantaggi indebiti ed attribuzioni patrimoniali sostanzialmente non spettanti e prive di giustificazione. Simili comportamenti da parte del professionista infatti, secondo la Corte di legittimità, sono lesivi non solo della dignità e del decoro professionali, ma anche di quella regola dell'"honeste vivere" che costituisce il substrato di ogni ordinamento giuridico. In tema di diligenza professionale si segnala la consolidata giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 6937/96; n. 7618/97; n. 10431/2000) secondo cui le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desideratola non a conseguirlo. Conseguentemente l'inadempimento dell’incarico professionale non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile al cliente, ma piuttosto deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza. In quanto alla valutazione del suddetto dovere trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata; sicchè la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel guai caso essa è attenuata configurandosi, secondo quanto previsto dall’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave. In tema di integrità si segnala la pronuncia della Cassazione (sent. n. 222/2001 ) che ha affermato la contrarietà ai doveri di lealtà e probità professionali dell'uso distorto da parte del professionista (nella fattispecie un avvocato) di strumenti apprestati dal diritto in funzione della tutela di posizioni subiettive legittime per procurare a sè, o ad altri, vantaggi indebiti ed attribuzioni patrimoniali sostanzialmente non spettanti e prive di giustificazione. Simili comportamenti da parte del professionista infatti, secondo la Corte di legittimità, sono lesivi non solo della dignità e del decoro professionali, ma anche di quella regola dell'"honeste vivere" che costituisce il substrato di ogni ordinamento giuridico. In tema di diligenza professionale si segnala la consolidata giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 6937/96; n. 7618/97; n. 10431/2000) secondo cui le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desideratola non a conseguirlo. Conseguentemente l'inadempimento dell’incarico professionale non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile al cliente, ma piuttosto deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza. In quanto alla valutazione del suddetto dovere trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata; sicchè la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel guai caso essa è attenuata configurandosi, secondo quanto previsto dall’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.

    18. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione I principi fondamentali della professione (2 di 3): Indipendenza: rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità (le più rigorose tra quelle di legge e quelle dell’IFAC Code of Ethics); evitare situazioni che possano ledere l’indipendenza – art. 9 Riservatezza: segreto professionale e generale riserbo di studio (approccio prudente: da considerarsi confidenziali tutte le informazioni che non sono in dominio pubblico; per taluni clienti, anche il fatto di essere il loro professionista può essere una informazione confidenziale); [vedi anche DPS privacy] – art. 10 Comportamento professionale: mantenere alta la propria reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita, lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto – art. 11 Responsabilità professionale: essere in grado di adempiere agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi – art. 14 18 in tema di indipendenza ? Vd. C.N.R.C. n. 16 del 10 marzo 1994 in cui si affermava che l’indagine diretta ad accertare la ricorrenza di uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 3 dell’ordinamento professionale deve essere svolta in concreto, avendo cioè riguardo alle singole fattispecie. - Vd CNDC circolare n. 1 del 27 gennaio 2005 relativa a “L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile”, nella quale si analizzano aspetti particolari dell’indipendenza del professionista nell’espletamento di particolari incarichi, quale quello di sindaco ovvero di revisore contabile In tema di Violazione obblighi segreto professionale e riservatezza Vd CNDC decisione del1° giugno 2000, n. 20, in cui si affermava che “Il Professionista che viola gli obblighi del segreto professionale e di riservatezza è sottoposto dal Consiglio dell’Ordine a procedimento disciplinare per comportamento non corretto; tuttavia se la denunzia del commercialista si riferisce a fatti accaduti, la pena disciplinare inflittagli dall’Ordine può essere mitigatadal Consiglio dell’Ordine” Comportamento professionale ? Vd. Del. CNRC n. 3 del 21 febbraio 1990, In cui si affermava che il professionista ha l’obbligo di tenere, in ogni circostanza, una condotta conforme alla dignità e al decoro professionali. ? Vd. Del. C.N.R.C. n. 10 del 7 febbraio 1996 in cui si affermava che, tenuto conto dell’art. 39 previgente O.P. (che prevede la possibilità di irrogare la sanzione della sospensione ai fini della salvaguardia della dignità e il decoro professionale) in caso di intervenuta sentenza penale c.d. di patteggiamento si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti in sede disciplinare. - Vd CNDC decisione del 10 dicembre 2003, n. 22, in cui si affermava che “La responsabilità disciplinare del dottore commercialista prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o da quello della colpa, essendo sufficiente la semplice volontarietà dell’azione, anche se l’effetto della condotta, cioè la compromissione della reputazione dell’agente e della dignità della classe professionale, non sia stata prevista e nemmeno voluta dallo stesso agente.” Per quanto riguarda la valutazione della condotta irreprensibile ai fini dell’iscrizione all’albo professionale ? Vd. Del. C.N.R.C. n. 20 del 15 ottobre 1997 in cui si afferma che la valutazione circa la sussistenza del requisito della condotta irreprensibile (art. 31 lett. c) del previgente O.P.) deve essere compiuta con scrupolosa e attenta ponderazione di tutti gli elementi a tal fine rilevanti avendo riguardo alla complessiva condotta tenuta dall’interessato, anche a quella antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione all’albo. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna o vi sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.p.), si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti e della loro rilevanza in sede disciplinare per stabilire se l’eventuale iscrizione all’albo dell’aspirante professionista possa compromettere la stima e la fiducia di cui deve poter godere il Collegio professionale in tutti i suoi componenti. - Vd CNDC decisione del 10 gennaio 2001, n. 1, in cui si affermava che “L’Ordinamento Professionale prevede quale requisito indispensabile per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti “la condotta irreprensibile del professionista”. Il suddetto requisito della “condotta irreprensibile” deve essere valutato dall’Organo professionale con riferimento al singolo caso concreto ed agli aspetti disciplinari, e non meramente penali, dei fatti contestati.”in tema di indipendenza ? Vd. C.N.R.C. n. 16 del 10 marzo 1994 in cui si affermava che l’indagine diretta ad accertare la ricorrenza di uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 3 dell’ordinamento professionale deve essere svolta in concreto, avendo cioè riguardo alle singole fattispecie. - Vd CNDC circolare n. 1 del 27 gennaio 2005 relativa a “L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile”, nella quale si analizzano aspetti particolari dell’indipendenza del professionista nell’espletamento di particolari incarichi, quale quello di sindaco ovvero di revisore contabile In tema di Violazione obblighi segreto professionale e riservatezza Vd CNDC decisione del1° giugno 2000, n. 20, in cui si affermava che “Il Professionista che viola gli obblighi del segreto professionale e di riservatezza è sottoposto dal Consiglio dell’Ordine a procedimento disciplinare per comportamento non corretto; tuttavia se la denunzia del commercialista si riferisce a fatti accaduti, la pena disciplinare inflittagli dall’Ordine può essere mitigatadal Consiglio dell’Ordine” Comportamento professionale ? Vd. Del. CNRC n. 3 del 21 febbraio 1990, In cui si affermava che il professionista ha l’obbligo di tenere, in ogni circostanza, una condotta conforme alla dignità e al decoro professionali. ? Vd. Del. C.N.R.C. n. 10 del 7 febbraio 1996 in cui si affermava che, tenuto conto dell’art. 39 previgente O.P. (che prevede la possibilità di irrogare la sanzione della sospensione ai fini della salvaguardia della dignità e il decoro professionale) in caso di intervenuta sentenza penale c.d. di patteggiamento si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti in sede disciplinare. - Vd CNDC decisione del 10 dicembre 2003, n. 22, in cui si affermava che “La responsabilità disciplinare del dottore commercialista prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o da quello della colpa, essendo sufficiente la semplice volontarietà dell’azione, anche se l’effetto della condotta, cioè la compromissione della reputazione dell’agente e della dignità della classe professionale, non sia stata prevista e nemmeno voluta dallo stesso agente.” Per quanto riguarda la valutazione della condotta irreprensibile ai fini dell’iscrizione all’albo professionale ? Vd. Del. C.N.R.C. n. 20 del 15 ottobre 1997 in cui si afferma che la valutazione circa la sussistenza del requisito della condotta irreprensibile (art. 31 lett. c) del previgente O.P.) deve essere compiuta con scrupolosa e attenta ponderazione di tutti gli elementi a tal fine rilevanti avendo riguardo alla complessiva condotta tenuta dall’interessato, anche a quella antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione all’albo. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna o vi sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.p.), si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti e della loro rilevanza in sede disciplinare per stabilire se l’eventuale iscrizione all’albo dell’aspirante professionista possa compromettere la stima e la fiducia di cui deve poter godere il Collegio professionale in tutti i suoi componenti. - Vd CNDC decisione del 10 gennaio 2001, n. 1, in cui si affermava che “L’Ordinamento Professionale prevede quale requisito indispensabile per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti “la condotta irreprensibile del professionista”. Il suddetto requisito della “condotta irreprensibile” deve essere valutato dall’Organo professionale con riferimento al singolo caso concreto ed agli aspetti disciplinari, e non meramente penali, dei fatti contestati.”

    19. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione I principi fondamentali della professione (3 di 3): Trasparenza: linearità degli atti e dei comportamenti – passim Credibilità: affidabilità, capacità di ispirare fiducia – passim 19

    20. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Attenzione: Realtà ed apparenza sono egualmente importanti: è questione di reputazione La forma è sostanza 20

    21. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Rapporti con i Colleghi: Correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca, puntualità, tempestività, sollecitudine, no espressioni sconvenienti o offensive, rispetto degli anziani, non ledere la reputazione dei colleghi senza motivo, non fare concorrenza sleale, anche all’interno di studi o quando questi si sciolgono - art. 15 No alle commissioni attive e passive (per segnalazione di clientela) o alle commissioni attive per servizi resi da terzi al cliente - art. 15, c. 7 (forse per Antitrust sarà necessario ammetterle con un obbligo di informativa imposto dal dovere fiduciario) Si ai corrispettivi per la cessione dello studio professionale - art. 15, c. 8 21 In riferimento ai comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con il cliente e con i terzi, si segnala quanto affermato dalla Cassazione (SS.UU. Sent. n. 8225/2002), riguardo alle norme del codice deontologico forense. In particolar ein tale ambito la Cassazione ha evidenziato come tali norme costituiscano mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignita', di lealta', di probita' e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, non esauriscono la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti. In riferimento ai comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con il cliente e con i terzi, si segnala quanto affermato dalla Cassazione (SS.UU. Sent. n. 8225/2002), riguardo alle norme del codice deontologico forense. In particolar ein tale ambito la Cassazione ha evidenziato come tali norme costituiscano mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignita', di lealta', di probita' e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, non esauriscono la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti.

    22. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Subentro ad un Collega (art. 16): Obbligo di informazione del Collega precedente (cliente o nuovo professionista) Due diligence sulle ragioni della sostituzione: si vuole violare la legge, il precedente collega non ha accettato pressioni, il cliente vuole evitare di pagarlo? Invito al Cliente di pagare il dovuto al precedente collega, salva contestazione nei modi di legge. Obbligo del vecchio professionista di consegnare le carte al nuovo, previo consenso del cliente, e di agevolare un’efficace ed efficiente consegna; se il cliente vieta la consegna di tutte le carte, divieto di accettare l’incarico Regole sul professionista deceduto o sospeso o impedito 22

    23. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Assistenza congiunta allo stesso cliente (art. 17): Cordiale collaborazione, trasparenza nelle informazioni, consultazioni, divieto di contatto diretto con il cliente senza informare il Collega Assistenza di clienti in contenzioso con altri (art. 18): Correttezza, lealtà, doveri di colleganza, evitare conflitti personali e giudizi denigratori, moderazione, divieto di utilizzo della corrispondenza tra Colleghi, divieto di registrazione (anche art. 19) 23

    24. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Rapporti con i Clienti (art. 20 – 21 – 22 – 23 - 24): Diritto del cliente di scegliere e di sostituire in qualsiasi momento il professionista Diritto del professionista di scegliere i Clienti, con obbligo di due diligence preventiva sul cliente e sulla idoneità propria e dello studio (competenza, organizzazione, tempo) di svolgere la pratica Mandato conferito per iscritto o con conferma scritta Ampia disclosure e flusso informativo con il cliente (illustrazione del problema, avviso su avvenimenti essenziali) Divieto di esorbitare dall’incarico, divieto di conflitto di interesse e divieto di cointeressenze che possano compromettere integrità o indipendenza Obbligo di rinunciare all’incarico in caso di sopravvenuti elementi contrari ai principi del codice (conflitti di interesse, ingestibili pressioni del cliente o di terzi, difetto di competenza) e tempestiva informativa al cliente Divieto di garanzie o impegni patrimoniali per il cliente e buona gestione dei suoi denari 24

    25. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Compensi professionali (art. 25) Compenso liberamente determinato, avuto riguardo all’importanza dell’incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente Tariffa professionale come riferimento Se compenso inferiore ai minimi, rispetto delle norme sulla competenza e diligenza: in caso di esposto all’Ordine, sarà il professionista a dover dimostrare di aver fornito una prestazione di qualità secondo prassi e tecnica professionale vigente Divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente Vendiamo conoscenza, non tempo (Ruskin v. Whistler [Londra,1878]) 25 Il CNDCEC ha ribadito non solo che il compenso può essere liberamente determinato dalle parti, ma anche, in ossequio alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge Bersani, che nella sua determinazione si faccia riferimento anche al risultato economico conseguito ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Inoltre la definizione del compenso dovrà essere connessa, a dati oggettivi, quali l’importanza dell’incarico, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti, la difficoltà della prestazione. La definizione dei compensi inferiori ai minimi tariffari, in ogni caso, non deve pregiudicare la qualità della prestazione ed il rispetto delle norme generali sul corretto svolgimento della concorrenza, nella logica costituzionale di tutela della fede pubblica che comunque sottende ogni attività professionale regolamentata. L’attenzione del Consiglio Nazionale è volta dunque al rispetto della qualità della prestazione e delle regole concorrenziali che non possono essere messe in discussione attraverso discutibili condotte indiscriminatamente al ribasso. In tale direzione devono essere lette le disposizioni dei nuovi commi 2, 3 e 4 del codice deontologico. I compensi pattuiti dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere in grado di assicurare che il professionista possa - rispettare i principi di competenza e di diligenza disciplinati accuratamente nell’art. 8 del codice; - svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente. Le previsioni dell’art. 25 del codice deontologico riprendono quanto già in passato affermato dal CNDC. In particolare nella circolare 10 del 26 ottobre 2006 del CNDC si sottolineava che “la tariffa essendo contenuta in una fonte normativa secondaria può sempre essere derogata dall’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 2233 c.c.. Inoltre, già nel gennaio 1999, il Consiglio Nazionale ha eliminato il divieto deontologico di deroga ai minimi tariffari.” Si chiariva altresì che “Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, ovvero della pubblica amministrazione, non essendovi alcun riferimento e tanto meno alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini e delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c.”. Nella circolare si ribadiva che “In sede di opinamento della parcella, il Consiglio dell’Ordine si limita a verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del professionista senza effettuare valutazioni di merito. Al Consiglio dell’Ordine, infatti, non compete l’accertamento della validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e l’accertamento dell'esatto adempimento delle stesse, in quanto tale giudizio in caso di controversia, compete al giudice ordinario.” In riferimento ai compensi professionali secondo una recente pronuncia della Cassazione (sent n. 12066/2007) rientrano negli "abusi o mancanze nell'esercizio della professione" anche comportamenti, posti in essere dall'iscritto all'albo, per far valere pretese maturate per prestazioni professionali, ancorchè nei confronti di soggetti non più, al momento, "clienti" (per essere esaurito, come nella specie il rapporto di clientela). E’ in tal senso ritenuta in contrasto con i principi di correttezza e lealtà professionale la circostanza di avere, inizialmente, concordato con il cliente un certo corrispettivo per l'opera da prestarsi e, successivamente, preteso un importo ben maggiore (nonchè nell'avere chiesto, e ottenuto, nei confronti di un cliente, decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari, prima ancora di avere rinunziato al mandato da questi rilasciatogli) Sul divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente ? Vd. C.N.R.C. n. 3 del 18 gennaio 1996 in cui si affermava che la consegna al cliente, al momento della cessazione dell’incarico, della documentazione aggiornata in suo possesso costituisce un obbligo per il professionista, la cui violazione rappresenta un fatto che compromette la dignità e il decoro professionale e che quindi legittima la comminazione di una sanzione disciplinare.Il CNDCEC ha ribadito non solo che il compenso può essere liberamente determinato dalle parti, ma anche, in ossequio alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge Bersani, che nella sua determinazione si faccia riferimento anche al risultato economico conseguito ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Inoltre la definizione del compenso dovrà essere connessa, a dati oggettivi, quali l’importanza dell’incarico, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti, la difficoltà della prestazione. La definizione dei compensi inferiori ai minimi tariffari, in ogni caso, non deve pregiudicare la qualità della prestazione ed il rispetto delle norme generali sul corretto svolgimento della concorrenza, nella logica costituzionale di tutela della fede pubblica che comunque sottende ogni attività professionale regolamentata. L’attenzione del Consiglio Nazionale è volta dunque al rispetto della qualità della prestazione e delle regole concorrenziali che non possono essere messe in discussione attraverso discutibili condotte indiscriminatamente al ribasso. In tale direzione devono essere lette le disposizioni dei nuovi commi 2, 3 e 4 del codice deontologico. I compensi pattuiti dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere in grado di assicurare che il professionista possa - rispettare i principi di competenza e di diligenza disciplinati accuratamente nell’art. 8 del codice; - svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente. Le previsioni dell’art. 25 del codice deontologico riprendono quanto già in passato affermato dal CNDC. In particolare nella circolare 10 del 26 ottobre 2006 del CNDC si sottolineava che “la tariffa essendo contenuta in una fonte normativa secondaria può sempre essere derogata dall’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 2233 c.c.. Inoltre, già nel gennaio 1999, il Consiglio Nazionale ha eliminato il divieto deontologico di deroga ai minimi tariffari.” Si chiariva altresì che “Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, ovvero della pubblica amministrazione, non essendovi alcun riferimento e tanto meno alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini e delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c.”. Nella circolare si ribadiva che “In sede di opinamento della parcella, il Consiglio dell’Ordine si limita a verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del professionista senza effettuare valutazioni di merito. Al Consiglio dell’Ordine, infatti, non compete l’accertamento della validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e l’accertamento dell'esatto adempimento delle stesse, in quanto tale giudizio in caso di controversia, compete al giudice ordinario.”

    26. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Rapporti con gli Enti di categoria (art. 26 – 27 – 28 – 29 – 30) Dovere di partecipazione alle assemblee elettive Esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in campagna elettorale secondo i principi del codice deontologico (Ordini locali, Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza) Doveri per i professionisti che ricoprono cariche elettive di agire nell’interesse della categoria, evitando di profittarne Diritto di critica nelle forme ammesse dal codice deontologico 26

    27. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Collaboratori e dipendenti (art. 31 – 32- 33) Collaboratori: rispetto reciproco, divieto di avvalersi di abusivi, divieto di sottrazione sleale di collaboratori, lealtà verso i colleghi dai cui studi provengono i collaboratori Dipendenti: rispetto del diritto del lavoro (sul CCNL studi professionali il Codice non interviene) Controllo della riservatezza 27

    28. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Tirocinanti (art. 35 – 36 – 37): Dovere del professionista di accoglienza dei tirocinanti, di insegnamento della tecnica, prassi e deontologia professionale, di farli assistere come auditore alle pratiche, di dare loro il tempo di frequentare il biennio di laurea specialistica, di essere trasparente nella comunicazione, di consegnare una copia del Codice, di vigilanza sul dovere di riservatezza e segreto Dovere del tirocinante di astenersi dalla sottrazione di clientela, di prelevare documenti, procedure e modulistica, di non indicare lo studio salvo consenso del titolare Legittimità del patto di non concorrenza secondo le norme del codice civile Gratuità del tirocinio e principio di erogazione di borse di studio Finito il tirocinio, le parti si accorderanno per la disciplina del rapporto 28

    29. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Altri rapporti (art. 38 – 39 – 40) Rapporti con i magistrati, funzionari pubblici, membri delle commissioni tributarie: rispetto sia della funzione sia della propria dignità professionale (vietato fare Fantozzi); vietato millantare o vantare credito in funzione di particolari rapporti con gli stessi Rapporti con la stampa: cautela e riservatezza Rapporti con altre professioni: rispetto e salvaguardia delle reciproche competenze 29

    30. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Concorrenza (art. 41 – 42 – 43 – 44) Divieto di utilizzare cariche pubbliche per farsi pubblicità promettendo vantaggi Divieto di favorire l’esercizio abusivo della professione Divieto di intermediazione che pregiudichi indipendenza ed obiettività Libertà di pubblicità con comunicazione dell’attività professionale, specializzazione, titoli, struttura della studio, compensi delle prestazioni, con i soli limiti del buon gusto e dell’immagine (reputazione) della professione, della veridicità, correttezza, trasparenza, del divieto di denigrazione o equivocità Diritto di mantenere, con il loro consenso, i nomi dei precedenti membri dello studio; diritto di citare il network professionale di appartenenza; utilizzo del logo e del sigillo secondo le norme del CNDCEC 30 L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge Bersani, disponeva l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedessero il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine. In ossequio a detta disposizione, l’art. 44 del codice deontologico ammette che la pubblicità informativa possa avvenire con qualsiasi mezzo, senza alcuna autorizzazione preventiva e non pone alcun divieto in relazione a forme di pubblicità comparativa. Il codice chiarisce che le informazioni contenute nel messaggio pubblicitario devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie ed, ogni caso, la scelta del messaggio pubblicitario e del mezzo utilizzato per la comunicazione devono ispirarsi al buon gusto e alla “immagine” professione. Nel nuovo codice, relativamente all’introduzione della possibilità di adottare strumenti pubblicitari, il termine “decoro” viene sostituito con il termine “immagine”: una modifica, questa, non solo stilistica, ma che abbandona un termine che pure conserva valore giuridico nella legislazione professionale (art. 2223 c.c., artt. 12 e 49 D.Lgs. 139/2005), per uno comprensivo di variabili derivanti dalla modernità, che vuole anche sottolineare il forte rinnovamento di una professione sempre più rivolta al confronto con il mercato. In tema di concorrenza devono richiamarsi innanzitutto i principi elaborati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345/1995) secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali (art. 33, co. 5, Cost), deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità. Più recentemente si segnala l’indagine conoscitiva avviata dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza anche in considerazione del nuovo contesto normativo introdotto dal d.l. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), per verificare lo stato del recepimento dei principi di concorrenza nelle disposizioni di natura deontologica e pattizia, con particolare riferimento all’abolizione delle restrizioni relative a: obbligatorietà di tariffe fisse o tariffe minime; divieto dei c.d. patti di quota lite; divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa; divieto di costituire società interdisciplinari tra professionisti. In tema di pubblicità ? Vd. C.N.R.C. n. 7 del 17 dicembre 1993, in cui si affermava che la contrarietà dell’utilizzo dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo alla dignità e al decoro professionale. - Vd art. 38 codice deontologico dei dottori commercialisti. Il CNDC ha da sempre avuto una posizione più aperta in tema di pubblicità. Gia con una delibera del 27 gennaio 1999 il Consiglio Nazionale ha approvato la rimozione nel codice deontologico del divieto di pubblicità per i dottori commercialisti prevedendo una disciplina organica della cosiddetta pubblicità informativa. In essa la preoccupazione principale era stata quella di affermare la libertà del singolo professionista di promuovere la propria attività economica. In considerazione del carattere fiduciario della prestazione e al fine di salvaguardare l’affidabilità del terzo, potenziale cliente, si era precisato che la pubblicità non devesse avere le caratteristiche tipiche della pubblicità commerciale. Erano, pertanto, escluse per il professionista forme di pubblicità che esaltessero la prestazione professionale, la comparabilità con gli altri professionisti e che offendessero la dignità professionale. Nell’ultima versione del codice dei dottori commercialisti (agosto 2008) veniva consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto: l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge Bersani, disponeva l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedessero il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine. In ossequio a detta disposizione, l’art. 44 del codice deontologico ammette che la pubblicità informativa possa avvenire con qualsiasi mezzo, senza alcuna autorizzazione preventiva e non pone alcun divieto in relazione a forme di pubblicità comparativa. Il codice chiarisce che le informazioni contenute nel messaggio pubblicitario devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie ed, ogni caso, la scelta del messaggio pubblicitario e del mezzo utilizzato per la comunicazione devono ispirarsi al buon gusto e alla “immagine” professione. Nel nuovo codice, relativamente all’introduzione della possibilità di adottare strumenti pubblicitari, il termine “decoro” viene sostituito con il termine “immagine”: una modifica, questa, non solo stilistica, ma che abbandona un termine che pure conserva valore giuridico nella legislazione professionale (art. 2223 c.c., artt. 12 e 49 D.Lgs. 139/2005), per uno comprensivo di variabili derivanti dalla modernità, che vuole anche sottolineare il forte rinnovamento di una professione sempre più rivolta al confronto con il mercato. In tema di concorrenza devono richiamarsi innanzitutto i principi elaborati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345/1995) secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali (art. 33, co. 5, Cost), deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità. Più recentemente si segnala l’indagine conoscitiva avviata dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza anche in considerazione del nuovo contesto normativo introdotto dal d.l. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), per verificare lo stato del recepimento dei principi di concorrenza nelle disposizioni di natura deontologica e pattizia, con particolare riferimento all’abolizione delle restrizioni relative a: obbligatorietà di tariffe fisse o tariffe minime; divieto dei c.d. patti di quota lite; divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa; divieto di costituire società interdisciplinari tra professionisti. In tema di pubblicità ? Vd. C.N.R.C. n. 7 del 17 dicembre 1993, in cui si affermava che la contrarietà dell’utilizzo dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo alla dignità e al decoro professionale. - Vd art. 38 codice deontologico dei dottori commercialisti. Il CNDC ha da sempre avuto una posizione più aperta in tema di pubblicità. Gia con una delibera del 27 gennaio 1999 il Consiglio Nazionale ha approvato la rimozione nel codice deontologico del divieto di pubblicità per i dottori commercialisti prevedendo una disciplina organica della cosiddetta pubblicità informativa. In essa la preoccupazione principale era stata quella di affermare la libertà del singolo professionista di promuovere la propria attività economica. In considerazione del carattere fiduciario della prestazione e al fine di salvaguardare l’affidabilità del terzo, potenziale cliente, si era precisato che la pubblicità non devesse avere le caratteristiche tipiche della pubblicità commerciale. Erano, pertanto, escluse per il professionista forme di pubblicità che esaltessero la prestazione professionale, la comparabilità con gli altri professionisti e che offendessero la dignità professionale. Nell’ultima versione del codice dei dottori commercialisti (agosto 2008) veniva consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto: l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

    31. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Entrata in vigore: 1° maggio 2008 Fatti commessi dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008: si applicano i codici del CNDC o del CNRPC in vigore al 31 dicembre 2007 Fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2008: si applicano i codici del CNDC o del CNDCEC in vigore alla data in cui fu commesso il fatto Il nuovo Codice si applica in ogni caso se contiene norme di maggior favore al trasgressore, purché la sanzione disciplinare non sia divenuta definitiva 31

    32. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Grazie per l’attenzione Stefano Marchese marchese@cndcec.it 32

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