1 / 62

Le autonomie regionali e locali alla luce delle innovazioni costituzionali e legislative

Le autonomie regionali e locali alla luce delle innovazioni costituzionali e legislative. I parte Introduzione al Federalismo secondo un approccio interdisciplinare Alcune riflessioni terminologiche sui concetti di autonomia, decentramento, federalismo. II parte

kyria
Download Presentation

Le autonomie regionali e locali alla luce delle innovazioni costituzionali e legislative

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le autonomie regionali e locali alla luce delle innovazioni costituzionalie legislative n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  2. I parte Introduzione al Federalismo secondo un approccio interdisciplinare Alcune riflessioni terminologiche sui concetti di autonomia, decentramento, federalismo II parte Un cenno storico sul sistema delle autonomie nella Costituzione La sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale I rapporti tra le autonomie nell’ambito dell’U.E. Gli argomenti di oggi n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  3. Un approccio interdisciplinare al Federalismo Problemi definitori e questioni connesse n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  4. Un approccio interdisciplinare Norme costituzionali Analisi giuridica Effettiva divisione dei poteri Analisi politologica Problemi di efficienza e di equità Analisi economica n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  5. Una riflessione preliminare… Gli assetti costituzionali ed i sistemi politici riflettono la storia e la cultura dei Paesi. Bisogna quindi conoscere bene il funzionamento effettivo dei sistemi in termini di costituzione materiale, di giurisprudenza costituzionale e di prassi. In Italia, vi sono ulteriori questioni che si intrecciano con l’introduzione di forme di autonomia di tipo federalista, quali la riforma della P.A. e del welfare, l’esistenza di un livello di governo europeo, il ritardo del Mezzogiorno. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  6. Il federalismo politico • Esistenza di due livelli di governo con poteri costituzionalmente attribuiti • Tali poteri sono attribuiti sulla base di criteri funzionali • Esiste un organismo che dirime le controversie che sorgono tra i diversi titolari dei poteri n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  7. La democrazia federale • Si addice ai grandi spazi, ai popoli caratterizzati da differenze di razza, di religione e di cultura • È una visione culturale del mondo in cui il principio di uguaglianza è bilanciato con quello della diversità n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  8. Il federalismo di Carlo Cattaneo • Il fondamento del federalismo non è né storico, né geografico, né economico, ma solo e schiettamente culturale. Un fondamento culturale, desunto dalla storia d’Italia (non della sola Lombardia) divisa in vari stati, più che per ragioni di governo, per tradizioni, costumi, cultura e leggi diverse n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  9. Il federalismo americano Ex pluribus unum Nel suo senso più maturo e moderno, federalismo è incremento della libertà politica, nella direzione di una genuina democrazia, perché una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica è presupposta e promossa da una molteplicità di centri autonomi n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  10. Decentramento, federalismo e regionalismo DECENTRAMENTO = è un processo che viene attuato quando le autorità, alle quali sono conferiti i poteri pubblici, sono disposte a conferire discrezionalità, a delegare i poteri o a condividere il potere con altri soggetti all’interno o all’esterno del governo e del settore pubblico DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E POLITICO può quindi interessare sia gli Stati federali che quelli centralizzati n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  11. Decentramento, federalismo e regionalismo FEDERALISMO = nei sistemi federali c’è un dualismo di poteri autonomi e distinti ciascuno nella sua sfera di competenza REGIONALISMO = l’autorità è la discrezionalità sono concentrate prevalentemente in pochi soggetti collocati al centro con una periferia che svolge per lo più compiti esecutivi di attuazione dei programmi n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  12. Decentramento, federalismo e regionalismo Ci può essere equivalenza tra regionalismo forte e assetto federale fortemente competitivo. Esiste una linea divisoria? Il federalismo è un modo di organizzare lo Stato sulla base di un patto (foedus) in ordine alla ripartizione della sovranità e delle competenze del governo politico; il regionalismo è un modo mediante cui decentrare lo Stato centrale, a cui resta cmq riservato l’esercizio della sovranità e del governo politico. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  13. Decentramento, federalismo e regionalismo La distinzione deve essere correttamente impostata tra uno Stato in cui le competenze sono centralizzate (monopolistico) ed uno Stato in cui non lo sono n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  14. UNA VISIONE “SPAZIALE” Stato federale non centralizzato Stato regionale Stato centralizzato n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  15. Modelli di Stato e di rapporti tra i diversi livelli di governo • Modello delle autonomie coordinate ed indipendenti, con competenze separate e distinte tra governo nazionale e singoli stati • Modello inglobante o della dipendenza gerarchica • Modello intermedio o della sovrapposizione indipendente, delle funzioni condivise n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  16. Modelli di Stato e di rapporti tra i diversi livelli di governo • Il primo modello corrisponde a quello federale dove la sovranità è suddivisa, anche se competenze distinte e separate tendono a manifestarsi in forma ridotta • Il secondo modello è quello dello stato accentrato • Il terzo modello è quello corrisponde ad un assetto federale caratterizzato da un gran numero di funzioni condivise o competenze concorrenti n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  17. Modelli e test di federalismo • Come facciamo a distinguere tra stati unitari non centralizzati e stati federali? FACCIAMO UN TEST DI FEDERALISMO n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  18. Alcune domande per capire se si siamo di fronte ad uno Stato Federale • Come nasce la distribuzione dei poteri politici • Come nasce la distribuzione dei poteri impositivi e finanziari • Come avviene l’attribuzione delle aree funzionali al governo centrale • Qual è il ruolo dei governi sub-centrali nelle decisioni del governo centrale • Quale è l’identità storica, sociale e culturale • Quale è l’autorità che il livello intermedio ha sugli enti locali n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  19. Federalismo e riforma costituzionale in Italia • I precedenti della riforma costituzionale: prima della Bicamerale del 1997, c’era stata quella della XI legislatura (1992-94) (De Mita e Jotti presidenti) • Nella IX legislatura anche la Commissione presieduta da Bozzi aveva lavorato ad alcuni problemi di riforma costituzionale • Per trasformare l’Italia in una Repubblica federale occorre rivedere non solo gli articoli 117, 118 e 119 ma anche gli articoli 5, 11, 23 e 70 n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  20. Federalismo e riforma burocratica n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  21. Il federalismo e la semplificazione • E’ vero che un sistema federale comporta necessariamente una semplificazione • Un sistema tributario federale che prevede imposte proprie per diversi livelli di governo è necessariamente più complicato rispetto ad un sistema centralizzato che concentra a livello statale tutti gli strumenti di prelievo n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  22. Il federalismo e la riforma del Welfare State • La questione della sostenibilità della spesa sociale nelle economie avanzate • Esiste una tendenza negli USA e negli altri Paesi occidentali secondo cui il governo centrale riassegna funzioni anche di spesa sociale allo scopo di ridurre la spesa. • Tale politica è destinata a fallire se non è accompagnata da una chiara individuazione dei ruoli e delle funzioni che ciascun lievello di governo deve svolgere e se non sono individuati esattamente i bisogni meritevoli di tutela n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  23. Federalismo e questione meridionale • Quali strategie per risolvere i problemi sociali ed economici del Sud-Italia ? • In un modello neo-liberista competitivo sembra prospettarsi la formula del “fai da te”. Anche la logica federalista di tipo solidale vuole che le regioni più povere siano aiutate ma, a regime, la spesa media pro-capite deve essere inferiore a quella media nazionale e, a maggior ragione, a quella delle regioni più ricche. Il meccanismo dei trasferimenti perequativi deve essere incentivante dello sforzo fiscale. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  24. Cenni storici sul sistema costituzionale delle autonomie n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  25. Le autonomie territoriali STATO REGIONI PROVINCE COMUNI n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  26. La “declinazione” delle autonomie territoriali Autonomia finanziaria Autonomia legislativa Autonomia regolamentare Autonomia politica Autonomia organizzativa Autonomia legislativa n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  27. Le vicende storiche del regionalismo italiano • L’idea regionale nella Costituente e suoi precedenti • Dallo Stato federale all’unificazione nazionale • L’idea regionalista nella Costituzione come forma intermedia tra Stato federale ed accentrato • L’attuazione dell’ordinamento regionale n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  28. L’autonomia statutaria n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  29. Regioni a statuto speciale • Inalienabilità dello statuto che una volta riconosciuto fa parte del patrimonio genetico di tali soggetti • Carattere formale e sostanziale di legge costituzionale di tali statuti n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  30. Regioni a statuto ordinario • “Specializzabilità” intesa come “caratterizzabilità” dello statuto ai sensi dell’articolo 123 C. • Prima della riforma gli SO erano formalmente leggi statali e sostanzialmente atti normativi statali, dopo la LC n. 1/99 sono formalmente e sostanzialmente leggi regionali • Esame dell’articolo 123 C e contenuto degli Statuti n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  31. Regioni a statuto specializzabile • Scopo del Regionalismo differenziato è quello di incontrare le istanze delle Regioni che hanno un’elevata capacità di governo ma hanno un regime statutario ordinario. • Graduale superamento della distinzione degli statuti regionali in speciali e ordinari, in un quadro di diversificazione delle autonomie secondo le proprie istanze n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  32. Vecchia formulazione Potestà legislativa esclusiva Potestà legislativa concorrente o ripartita Potestà legislativa di attuazione delle leggi dello Stato Nuova formulazione Potestà legislativa esclusiva dello Stato Potestà legislativa concorrente Potestà legislativa esclusiva delle regioni L’autonomia legislativa regionale nella Costituzione n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  33. La sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale • L’intreccio fra competenze normative ed amministrative e la sussidiarietà verticale come ‘grimaldello’ per restituire competenze normative allo Stato in materie altrimenti regionali • E’ la pronuncia più importante, in controtendenza rispetto alla prima – e più intuitiva - lettura dell’art. 118 Cost. Si tratta, inoltre, di una lettura che il Legislatore del 1997 aveva probabilmente inteso escludere: l. 59/1997, art. 2, II. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  34. L’autonomia finanziaria • È la potestà di stabilire e gestire autonomamente le risorse necessarie per la realizzazione delle funzioni affidate • Nella precedente versione si riconosceva il principio dell’A.F. ma veniva lasciato troppo spazio alla discrezionalità del legislatore statale • C, P, CM e R sono chiamati a produrre integralmente le risorse per alimentare le proprie attività e la realizzazione dei compiti attribuiti • Il Decreto legislativo n. 56/2000 n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  35. 1. La finanza ordinaria • Attribuzione esplicita dell’autonomia finanziaria (vedi anche art. 3 TUEL) • Autonomia di entrata e di spesa • Attribuzione di tributi ed entrate propri (stabiliscono e applicano…) • Compartecipazione al gettito di tributi erariali secondo il principio della territorialità dell’imposta n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  36. 2. Il fondo perequativo nazionale • Rimedio del co. 3 dell’art. 119 per i comuni con minore capacità fiscale per abitante • Strumento volto a compensare eventuali squilibri fra le entrate tributarie delle regioni • Il fondo nasce dalla necessità di razionalizzare la spesa (prima c’era un accisa sulla benzina poi un fondo di compensazione interregionale e quindi i lfondo perequativo (istituito con il d.lgs 56/00 è stato costituzionalmente riconosciuto) n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  37. 3. La finanza straordinaria • è prevista dal co. 5 dell’art. 119 e consiste in una riformulazione del precedente co. 3 che prevedeva contributi speciali per il Mezzogiorno e le isole • vincolo di destinazione delle somme che devono perseguire le finalità della previsione costituzionale n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  38. Il parallelismo funzioni-risorse • Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  39. Il patrimonio delle autonomie • Il patrimonio è ora attribuito non solo alle regioni ma anche alle altre autonomie • Scompare il riferimento al demanio regionale n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  40. L’autonomia finanziaria delle regioni a Statuto speciale • Le implicazioni in sede di modifica di una disposizione tributaria di livello nazionale allorché i proventi del tributo sono incamerati direttamente dalla regione speciale n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  41. I rapporti tra le Autonomie, lo Stato e l’U.E. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  42. La conferenza Stato-regioni-pp.aa. • Nasce nel 1983 con un ruolo meramente consultivo • È presieduta dal PCM ed è composta dai presidenti delle regioni e delle provincie autonome, nonché dai ministri interessati agli argomenti trattati nelle singole sedute. Su indicazione del PCM possono partecipare rappresentati di amministrazioni centrali dello Stato e di enti pubblici n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  43. La conferenza Stato-regioni-pp.aa. • Promuove e stipula intese (nei casi previsti dalla legge) ed accordi fra Governo e Regioni (negli altri casi) • È una stanza di compensazione degli interessi di Stato e regioni in cui vengono contemperati interessi talvolta contrastanti n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  44. La Conferenza Stato-città ed aa.ll. • Nasce nel 1996, presso la PCM, con compiti di coordinamento, studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie di P e C su quelle delegate da leggi dello Stato • Per la disciplina della conferenza vedi il d.lgs. n.281 del 1997 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  45. La Conferenza unificata • È stata istituita con il d.lgs. n. 281 per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni • La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane. n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  46. La Conferenza unificata • La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  47. La Conferenza unificata • esprime parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati, sul documento di programmazione economica e finanziaria e sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 • promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune • è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  48. La Commissione parlamentareper le questioni regionali • È prevista dall’art. 126 C. ed è disciplinata dalla l. 62 del 1953 (art. 52) • 20 dep + 20 sen nominati dai rispettivi presidenti delle camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  49. La Commissione parlamentareper le questioni regionali • Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 11, l.c. 3 del 2001) n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

  50. La Commissione parlamentareper le questioni regionali • Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 11, l.c. 3 del 2001) n. de salvo per AC6/LA - CF7/CAM2

More Related