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LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI. Effetti fiscali e civili della procedura & liquidazione non in bonis. LA LIQUIDAZIONE NON IN BONIS. Società di capitali posta in liquidazione con attivo incapiente. Domanda: il liquidatore… richiesta di cancellazione dal registro delle imprese
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LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Effetti fiscali e civili della procedura & liquidazione non in bonis
LA LIQUIDAZIONE NON IN BONIS Società di capitali posta in liquidazione con attivo incapiente. Domanda: il liquidatore… richiesta di cancellazione dal registro delle imprese Notevoli implicazioni: tutela delle ragioni dei creditori responsabilità civile e penale degli amministratori responsabilità civile e penale del liquidatore …può condurre una liquidazione non in bonis senza chiedere il fallimento?
PRESUPPOSTO DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE N.B. attivo incapiente • Impossibile o inutile utilizzo degli strumenti • disponibili per ottenere il massimo patrimonio • possibile o il minimo deficit liquidatorio: • incasso crediti • cessione beni alle migliori condizioni praticabili • ricostituzione patrimonio attraverso gli • strumenti offerti dalla norma fallimentare impossibilità di soddisfare i creditori sociali attraverso la liquidazione il creditore insoddisfatto può sempre chiedere il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione dal registro, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo
RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI Si configura in casi e circostanze precisi: • mancato soddisfacimento dei creditori per violazione degli obblighi di diligenza (2489 c.c.) o a causa di un comportamento colposo (2495 c.c.) • distribuzione di somme ai soci a titolo d’acconto sul risultato della liquidazione, se incide sulla possibilità dei creditori di soddisfarsi (2491 c.c.) • assegnazione di beni a soci ed associati o soddisfacimento di crediti di ordine inferiore prima di aver soddisfatto i crediti tributari, dovuti per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori (art. 36 C. 1 D.P.R. 602/1973) Onere della prova: il creditore dovrà dimostrare che l’incapienza del patrimonio e il mancato pagamento dipendono dalla condotta dolosa o colposa del debitore (Trib. Napoli 03/06/2004) Rispetto degli obblighi di diligenza Nessuna responsabilità può essere contestata
RICHIESTA DI FALLIMENTO È obbligatorio ricorrere alla procedura fallimentare: • quando l’inerzia produrrebbe un aggravamento del dissesto a danno dei creditori • quando il ricorso è funzionale, anche solo potenzialmente, a massimizzare il soddisfacimento dei creditori attraverso l’acquisizione di beni e somme o la limitazione delle obbligazioni In caso contrario, la cancellazione della società non comporta alcun danno né il fallimento alcun beneficio! La liquidazione non in bonis che non transiti dalla procedura concorsuale presenta elevati profili di rischio. È consigliabile in casi di assoluta semplicità e giuridicamente inequivocabili. In altre circostanze deve essere evitata.
GLI STRUMENTI OFFERTI DALLA NORMA FALLIMENTARE • Azione revocatoria: presupposti: Consilium fraudis prova a carico del Eventus damni creditore (2697 c.c.), Al curatore fallimentare sono concesse agevolazioni processuali inaccessibili al liquidatore civile: ipotesi di presunzioni assolute ( artt. 64 – 65 L.F.) e relative (art. 67) • Azioni di responsabilità: presupposti: comportamenti dolosi o colposi che hanno causato danni patrimoniali e che quindi sono suscettibili di responsabilità • Poteri del curatore rispetto ai contratti pendenti: sono tali da consentire discrezionalmente di proseguire o risolvere rapporti non coerenti con le finalità della liquidazione
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Periodo ante liquidazione Data di inizio della liquidazione Periodi di liquidazione conto economico redatto in conformità alle risultanze del conto della gestione (182 TUIR) • soggetti IRPEF (182 c. 2): • determinazione del reddito tra • l’inizio e la chiusura della procedura • attraverso un bilancio finale • determinazione provvisoria del • reddito degli esercizi intermedi • attraverso il rispettivo bilancio, con • liquidazione della relativa imposta • ed eventuale conguaglio nel bilancio • finale • se la liquidazione si protrae per • più di 5 esercizi o se non viene • presentato il bilancio finale: tali • redditi concorrono a formare quello • complessivo dei soci, anche se già • tassati presso gli stessi • soggetti IRES (182 c. 3): • determinazione del reddito tra • l’inizio e la chiusura della procedura • attraverso un bilancio finale • determinazione provvisoria del • reddito degli esercizi intermedi • attraverso il rispettivo bilancio • se la liquidazione si protrae per • più di 3 esercizi o se non viene • presentato il bilancio finale: tali • redditi concorrono a formare quello • complessivo dell’imprenditore, • anche se già tassati presso i soci
ASPETTI FISCALI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE 1) IMPOSIZIONE DIRETTA DELLA SOCIETA’ (O DELL’IMPRESA INDIVIDUALE) Criterio di realizzo: rimanenze e costi immateriali: rilevanti immobilizzazioni materiali e immateriali: non rilevanti (salvo i costi immateriali) C.M. 108/E/1996: anche in liquidazione si applicano i criteri ordinari di determinazione del reddito IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE DA LIQUIDAZIONE: prodotte: ante-liquidazione durante la liquidazione Società di Capitali compensabili in sede di conguaglio compensabili nel quinquennio succes- finale se liqu. < 5 esercizi sivo alla loro produzione Società di Persone non assumono rilievo e sono imputate ai soci possono sottrarsi al reddito dei soci se in base al principio di trasparenza consolidate in base al bilancio finale Plusvalenze e minusvalenze da valutazione N.B.
2) IMPOSIZIONE DIRETTA DEI SOCI art 47 c. 7 TUIR: le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate estensione alle partecipazioni in enti (diversi dalle società) soggetti ad IRES (47 c. 8) e in enti o società non soggetti ad IRES, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata (20-bis) 3) PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI • Dichiarazione dei redditi ante-liquidazione (presentata entro 7 mesi dalla liquidazione) • Dichiarazione relativa al periodo di liquidazione (entro 7 mesi dalla chiusura della liquidazione) • TASSAZIONE SEPARATA (per competenza): possibile se l’azienda è stagionata • regime naturale per il socio di società di persone • regime opzionale per l’imprenditore • imposta determinata applicando alla plusvalenza l’aliquota corrispondente • alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in • cui tali redditi conseguiti o imputati • Decade se la liquidazione si protrae oltre 3 esercizi (ri-calcolo di reddito e imposta)
ASPETTI CIVILI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE • INIZIO DELLA PROCEDURA causa di liquidazione • CAUSE DI SCIOGLIMENTO ex 2484 c.c. • OBBLIGHI E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI: obbligo di accertare la causa di scioglimento e di provvedere ai dovuti adempimenti (2485 c.c.): convocazione assemblea per la nomina dei liquidatori, iscrizione della delibera presso il registro potere di gestire la società fino alla consegna ai liquidatori, con relativa responsabilità personale e solidale • NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI e CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE delibera dell’assemblea convocata dagli amministratori determinazione delle linee guida, numero e poteri dei liquidatori • PASSAGGIO DI CONSEGNE AI LIQUIDATORI: consegna di libri sociali, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e rendiconto della gestione; aggiunta apposita indicazione alla denominazione sociale • GESTIONE DELLA PROCEDURA • REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE ex 2487-ter c.c. in ogni caso occorre: eliminazione della causa di scioglimento e che NON sia iniziata la distribuzione dell’attivo • ORGANI SOCIALI OPERATIVI, per le funzioni compatibili con la procedura
POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione: realizzo delle attività ed estinzione delle passività, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico (soggetti alle norme in tema di responsabilità degli amministratori) • BILANCI (INTERMEDI) IN FASE DI LIQUIDAZIONE ex 2490 c.c. richiamo alle disposizioni vigenti per le società in ordinario funzionamento, col limite della compatibilità con la liquidazione • CHIUSURA DELLA PROCEDURA • REDAZIONE BILANCIO FINALE E RIPARTIZIONE DELLE SOMME AI SOCI, con indicata la parte spettante a ogni socio o azione nella divisione dell’attivo; possibilità di reclamo • APPROVAZIONE DEL BILANCIO: tacita se entro 90 giorni non vengono proposti reclami i liquidatori sono liberati di fronte ai soci, salvo gli obblighi di distribuzione dell’attivo risultante; espressa se resa individualmente da ogni socio • DEPOSITO DELLE SOMME NON RISCOSSE (2494 c.c.) • CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO viene richiesta dai liquidatori in seguito all’approvazione del bilancio finale di liquidazione (2495 c.c.) • DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI e loro conservazione presso l’ufficio del registro delle imprese • EFFETTI SUCCESSIVI ALL’ESTINZIONE possibilità per i creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti: dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse; dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi