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TUTELA FAUNISTICA E FORESTAZIONE. CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLA L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE. PRESENTAZIONE MOTIVAZIONI LA NORMATIVA. Dott. Marco Bonacoscia. PROGRAMMA DEL CORSO. MOTIVAZIONI DEL CORSO.
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TUTELA FAUNISTICA E FORESTAZIONE CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLAL.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE PRESENTAZIONE MOTIVAZIONI LA NORMATIVA Dott. Marco Bonacoscia
MOTIVAZIONI DEL CORSO Approvazione delle nuove direttive relative ai corsidigestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3erevoca delle direttive precedenti emanate con deliberazionin. 878/1995 e n. 1068/1998. (Atto deliberativo di Giuntanumero 1104 del 18/7/2005) di approvare nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le nuove direttive alle Province in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16, comma 3
PERCHE’ LA GESTIONE FAUNISTICA COSA SIGNIFICA GESTIONE FAUNISTICA? Per Gestione Faunistica si intende la disciplina tecnico – scientifica che, per finalità dell’uomo, persegue l’uso sostenibile dei Vertebrati terrestri e delle acque interne, mediante interventi nei confronti della fauna, dell’ambiente e della società. COME SI ATTUA LA GESTIONE FAUNISTICA? La gestione faunistica si attua in base alla Pianificazione
Perché SI • Stabilire e perseguire gli obiettivi • Stabile gli interventi e i progetti da realizzare • Stabilire i tempi di ciascun intervento • Determinare le tecniche di intervento • Intervenire in modo omogeneo • Prevenire problemi • Individuare i soggetti responsabili • Definire gli operatori • Stabilire le risorse • Si possono creare le condizioni per fare buona gestione • Perché NO • Non intervenire, quindi non gestire • Intervenire improvvisando • Non avere obiettivi • Intervenire senza stabilire le modalità di intervento • Intervenire in modo disomogeneo • Non prevenire problemi • Non individuare i soggetti responsabili • Non definire gli operatori • Non stabilire le risorse • Non si può fare buona gestione Perché Pianificare?
tutela incremento Definizione degli obiettivi prelievo venatorio controllo Direttive Comunitarie Rispetto della normativa L. 157/92 L.R. 8/94 e Regolamenti Come gestire la fauna? della biologia Dell’ecologia e dinamica di popolazione Conoscenza Delle problematiche Monitoraggio dei risultati
Quali sono le competenze necessarie per operare nel settore della gestione faunistica? PER UN PROFESSIONISTA Ecologia Zoologia Conservazione della natura Gestione faunistica Normativa Informatica Statistica Conoscenza della Pubblica Amministrazione Comunicazione
Quali possono essere i limiti ed i problemi nell’applicazione della gestione faunistica? NON AVERE DISPONIBILITA’ DI DATI? NON AVERE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE? NON RIUSCIRE AD PPLICARE SOLUZIONI ADEGUATE ALLE ESIGENZE? NON AVERE LA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI?
Quale è il compito dell’0peratore faunistico? REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA GESTIRE LA FAUNA E L’AMBIENTE NATURALE PROMUOVERE UNA CULTURA CHE POSSA DETERMINARE FORME DI COLLABORAZIONE PER OPERARE LA GESTIONE FAUNISTICA
Cosa è necessario per essere un buon 0peratore faunistico? Conoscere: i principi di ecologia la zoologia delle specie oggetto di gestione i principi di gestione faunistica la normativa di riferimento Comunicare a tutti i potenziali collaboratori le proprie conoscenze Essere convinti che per raggiungere buoni risultati per la conservazione della fauna, per il prelievo venatorio, per la tutela delle attività umane è necessario operare buone forme di gestione faunistica
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMAE PER IL PRELIEVO VENATORIO. LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8 DISPOSIZIONIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIODELL'ATTIVITÀVENATORIA
L. 157/92 Art. 19Controllo della fauna selvatica2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
L.R. 8/94 Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
L.R. 8/94 Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94 Art. 16Controllo delle specie di fauna selvatica5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94 Art. 16 bisDestinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.
L. 157/92 Art. 26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cuiall'articolo 23.2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, ………3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
L.R. 8/94 Art. 18Fondo per i danni1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate.La quota di dette risorse da destinare aicontributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Quindi cosa è il controllo della fauna? NON E’ UN’ATTIVITA’ DI CACCIA L’OPERATORE NON E’ UN CACCIATORE L’OPERATORE E’ UN PROFESSIONISTA ……. VOLONTARIO