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Bisogni Educativi Speciali 10 aprile 2014. Relatore : Maria Patrizia Bettini USR per la Toscana. 3… 2… 1… BES. Susseguirsi di atti ministeriali. Direttiva del 27 Dicembre 2012, firmata dal MINISTRO Profumo dal titolo:
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Bisogni Educativi Speciali10 aprile 2014 Relatore : Maria Patrizia Bettini USR per la Toscana
Susseguirsi di atti ministeriali Direttiva del 27 Dicembre 2012, firmata dal MINISTRO Profumo dal titolo: «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi specialie organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.»
Susseguirsi di atti ministeriali • Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 • Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative • Nota 1551 del 27 giugno 2013 • Oggetto: Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013
Gerarchia delle fonti • Saper distinguere il valore di una norma giuridica è basilare e sostanziale • Principio della Gerarchia: le fonti giuridiche sono poste all’interno di una scala gerarchica; • Principio della concorrenza (separazione) delle competenze: principio che prevede la separazione di competenze fra fonti primarie
Costituzione e leggi costituzionali Fonti giuridiche primarie Statali e regionali Leggi formali, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali Fonti giuridiche secondarie Regolamenti Direttive ministeriali, circolari, note
Gerarchia delle fonti • La circolare è atto interno all’amministrazione (essa non ha valore normativo) finalizzato a regolare il comportamento dei suoi uffici; • Le direttive e le circolari prevedono un vincolo laddove tra gli organi dell’amministrazione sussiste un rapporto gerarchico;
Gerarchia delle fonti • Processo di entificazione delle istituzioni scolastiche dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997 ha allentato il vincolo gerarchico del MIUR rispetto alle autonomie scolastiche: • Ampliamento dell’autonomia amministrativa delle istituzioni; • Attribuzione della personalità giuridica; • Conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’Istituto
Normativa Primaria • Costituzione – art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitidando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)
Normativa Primaria • Costituzione – art. 117 – legislazione esclusiva dello Stato Comma 2, lett. n: «norme generali dell’istruzione» Comma 2, lett. M: «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»
Normativa Primaria • A seguito della legge delega n. 59/1997 è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 Art. 4 (Autonomia didattica) 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
Normativa Primaria La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta "riforma Moratti" avvia un inter che pone come elemento cardine la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi delle caratteristiche individuali.
Normativa Primaria La Legge 30 marzo 2003, n. 53 disegna la scuola quale un servizio istituzionale che deve individuare ciò che è bene per ciascuno dentro i confini di ciò che è ritenuto bene per l’intera società nazionale e la cui determinazione è affidata dalla Costituzione allo Stato e alle intese che esso stabilisce con le Regioni
Normativa Primaria • Legge n. 104 del 5 febbraio 1992“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; • Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; • Legge n. 62 del 10 marzo 2000“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; • Legge n. 68del 12 marzo 1999“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Normativa Primaria • Legge n. 104 del 5 febbraio 1992“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; • Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; • Legge n. 62 del 10 marzo 2000“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; • Legge n. 68del 12 marzo 1999“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Scuole paritarie • Art. 3 «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.» • Art. 4 «La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;»
Strumenti molto utili Allineato a livello di terminologia al panorama internazionale (Special Education Needs – Bisogni Educativi Speciali); Ha fornito elementi di rinforzo al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Rileva e compara i differenti sistemi scolatici del panorama internazionale; La categoria BES acquisiscono significati e valenze diverse a seconda dei Paesi (ad es. i «talentuosi» non sono sempre compresi); Per permettere un confronto è stata acquisita ladefinizione di BES presente nell’ISCED 97, International Standard Classification of Education – Classificazione internazionale standard dell’educazione
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definizione di BES presente nell’ISCED 97 : si parla di BES allorché si attivano risorse aggiuntive (pubbliche e/o private) destinate a sostenere le scuole nell’aiutare alcuni alunni con difficoltà ad accedere al programma educativo. Le risorse messe a disposizione non devono essere per forza finanziarie, possono essere anche materiali (supporti specifici, ausili, etc.) o di personale (docente di sostegno, educatore, etc.).
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico • 3 macrocategorie: • Alunni svantaggiati • hanno un background socioeconomico problematico o semplicemente differente sotto l’aspetto linguistico e/o culturale da quello delle classi di accoglienza (ad esempio i bambini stranieri) • Alunni con difficoltà • presentano problemi emotivi e comportamentali o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). I problemi principali nascono dall’interazione fra lo studente ed il contesto educativo. • Alunni disabili • hanno difficoltà educative causate da basi organiche
Piramide BES La piramide è stratificata. La normativa valida per i livelli più bassi è applicabile a tutti i livelli sovrastanti. Più alto è il livello e più specifico è il bisogno e maggiore è l’entità delle risorse impiegate in termini di fondi aggiuntivi, materiali, strumenti e personale. Non solo, all’ aumento del livello piramidale corrisponde una maggiore flessibilità e adattamento della normativa in ordine agli obblighi scolastici (frequenza, esami, verifica) e all’offerta formativa
Diritto – dovere all’istruzione - d.lgs 76/2005 SUCCESSO FORMATIVO DIRITTO DOVERE
Evoluzione ICF e BES Nessun diritto Classi Speciali
QUALE INCARICO ISTITUZIONALE HA LA SCUOLA IN ITALIA 1 – garantire il SUCCESSO FORMATIVO; 2 – RIDURRE (annullare?) la DISPERSIONE SCOLASTICA
COME ADEMPIE LA SCUOLA ALL’INCARICO? Percorsi individualizzati e personalizzati
TUTTI INSIEME • Promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. «Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità»
Condividere il percorso • Punti di partenza; • Finalità; • Obiettivi; • Strategie; • Metodi di verifica; • Modalità di comunicazione e confronto
Osservare i Bisogni Educativi Speciali • Non è facile…
Osservare i BES da più ruoli • Ancora più difficile… ma necessario per condividere l’obiettivo
ICF - International Classification of Functioning, disability and Health Cos’è l’ICF? è una classificazione della salute e domini correlati con la salute. Poiché il funzionamento e la disabilità di un individuo avviene in un contesto, ICF include anche un elenco di fattori ambientali.
ICF - International Classification of Functioning, disability and Health Cos’è l’ICF? CF è stato ufficialmente approvato da tutti i 191 Stati membri dell'OMS nel Fifty-quarta Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001 (RisoluzioneWHA 54.21 ) come standard internazionale per descrivere e misurare la salute e la disabilità