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COSTITUZIONE (Cost.) LEGGE ORDINARIA (L.) LEGGE REGIONALE (L.R.) DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.)

LE FONTI DEL DIRITTO. COSTITUZIONE (Cost.) LEGGE ORDINARIA (L.) LEGGE REGIONALE (L.R.) DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.) DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.P.C.M.). LEGISLAZIONE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE.

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COSTITUZIONE (Cost.) LEGGE ORDINARIA (L.) LEGGE REGIONALE (L.R.) DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.)

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  1. LE FONTI DEL DIRITTO COSTITUZIONE (Cost.) LEGGE ORDINARIA (L.) LEGGE REGIONALE (L.R.) DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs.) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.) DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.P.C.M.)

  2. LEGISLAZIONE DEL PERIODO PRE-COSTITUZIONALE PUR REGOLANDO L’ASSISTENZA SOCIALE COME FUNZIONE PUBBLICA NON AMMETTEVA ALCUN DIRITTO DEI BENEFICIARI ALLE RELATIVE PRESTAZIONI FINE SECOLO XIX LEGGE CRISPI 1890 CHE PUBBLICIZZA LE OPERE PIE DI NATURA LAICA E RELIGIOSA COSTITUENDO LE “ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA” (ipab) EPOCA FASCISTA CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MA SU RIGIDA BASE CATEGORIALE E CON MECCANISMI DI CONTROLLO SOCIALE (CUSTODIALISMO)

  3. CONVEGNO DI TREMEZZO • NELLA NORMATIVA SI PARLA DI ASSISTENZA SOCIALE • TRA GLI STUDIOSI E TRA GLI OPERATORI PRENDE CORPO IL DIBATTITO SUI SERVIZI SOCIALI • LA ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE DUE DIMENSIONI E’ UN RISULTATO MOLTO RECENTE, CON LA DISTINZIONE TRA • ASSISTENZA SOCIALE TRASFERIMENTI • SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI

  4. IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE NELLA COSTITUZIONE ARTICOLO 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 

  5. L’ART. 38 INTRODUCE IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE E SANCISCE IL PASSAGGIO DA UN SISTEMA BASATO SULLA CATEGORIALITA’, LA RESIDUALITA’ E LA DISCREZIONALITA’ AD UNO FONDATO SULLA SICUREZZA SOCIALE L’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE NON INTRODUCE UN MONOPOLIO PUBBLICO E LASCIA PIENA LIBERTÀ ALLO STATO DI SCEGLIERE I MODI, LE FORME, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE RITENUTE PIÙ IDONEE ED EFFICIENTI L’ART. 38 STABILISCE CHE L’ASSISTENZA PRIVATA È LIBERA

  6. COSA AVVIENE TRA IL 1945 E GLI INIZI DEGLI ANNI ‘70 • Costituzione: diritto all’assistenza • Fase di espansione delle politiche sociali • - estensione delle politiche previdenziali • modesti interventi nel settore dell’assistenza sociale • Molte idee, pochi fatti • 1965-1966 Piano Pieraccini • 1970 Programma ’80 • temi discussi: sicurezza sociale, contrasto e riparazione ma anche prevenzione, unità locali di servizio sociale • azioni effettive: scarse, solo negli anni ’70 si avviano

  7. L’ORGANIZZAZIONE DEL WELFARE SOCIO-ASSISTENZIALE ITALIANO HA SUBITO NEL CORSO DEL TEMPO UN PROFONDO RINNOVAMENTO IN ORDINE ALL’ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO DECENTRAMENTO IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE IN ORDINE ALLA TUTELA E ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLA ASSISTENZA SOCIALE STABILITO NELLA COSTITUZIONE CITTADINANZA SOCIALE

  8. Art. 117 Cost. [versione originaria, prima della modifica del Titolo V nel 2001] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;circoscrizioni comunali;polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;musei e biblioteche di enti locali;urbanistica;turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali;cave e torbiere;caccia;pesca nelle acque interne;agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali.Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. 1970: COSTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale

  9. L’ATTUAZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SOCIALE APPARE STRETTAMENTE CORRELATA ALLE NOZIONI DI BENEFICIENZA PUBBLICA E ASSISTENZA SOCIALE IL DOPPIO RIMANDO ALLA ASSISTENZA E ALLA BENEFICENZA DERIVA DALLA LEGGE CRISPI MA SI PONE COME PROBLEMA CON L’AVVIO DEL DECENTRAMENTO BENEFICIENZA PUBBLICA CARITATIVA E VOLONTARIA DISCREZIONALE FORMA NON PREDEFINITA ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGO ATTRIBUITO ALLO STATO SERVE PER RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA HA FORME PREDEFINITE

  10. LA SENTENZA 24.07.1972 N. 139 DELLA CORTE COSTITUZIONALE • SEPARA LA BENEFICIENZA DALL’ASSISTENZA 2. ATTRIBUISCE L’ASSISTENZA ALLA COMPETENZA STATALE 3. ALLE REGIONI RIMANE LA BENEFICIENZA; 4. LE REGIONI PERDONO ANCHE OGNI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA PRIVATA CHE CON LA SENTENZA PASSA ALLO STATO; TALE VISIONE RESTRITTIVA DELLE COMPETENZE REGIONALI CARATTERIZZERÀ TUTTA LA PRIMA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 616/77

  11. E’ QUESTA LA PRIMA FASE DEL DECENTRAMENTO(REGIONALIZZAZIONE CON DECRETI DELEGATI DEL 1972) D.P.R. 9/1972 LO STATO MANTIENE ANCORA MOLTE COMPETENZE (IPAB, ECA, SERVIZI MINISTERO INTERNO); LO STATO ATTRIBUISCE ALLE REGIONI FUNZIONI RITAGLIATE E POCO OMOGENEE, NONCHÉ POCO INCISIVE; TALI DA RENDERE ASFITTICA L’ORDINARIA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE LE FUNZIONI NON VENGONO TRASFERITE PER MATERIA MA PER AMBITI DI COMPETENZA DEI SINGOLI MINISTERI; DI CONSEGUENZA IL RIPARTO DELLE MATERIE SI REALIZZA CON TUTTE LE INCONGRUENZE TIPICHE DELLA STRUTTURA MINISTERIALE POCHE RISORSE E BEN POCO PERSONALE VIENE TRASFERITO ALLE REGIONI, LE QUALI SI TROVANO IN SERIE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

  12. MALGRADO LA LIMITATEZZA E L’INCOMPLETEZZA DEL DECENTRAMENTO MOLTE REGIONI ADOTTANO NORMATIVE REGIONALI ANCHE INNOVATIVE (COLLEGAMENTI SOCIO-SANITARI, CONCENTRAZIONI RESPONSABILITÀ ASSISTENZIALI AGLI ENTI LOCALI, CONVENZIONI CON PRIVATI) PRENDE DEBOLMENTE AVVIO UN PROCESSO DI RIASSETTO DEL WELFARESOCIO-ASSISTENZIALE CHE MIRA A RIUNIFICARE LE COMPETENZE GESTIONALI AD UN UNICO ENTE, “IL COMUNE”;

  13. SI AVVIA LA SECONDA FASE DEL DECENTRAMENTO(LEGGE DELEGA 382/75 E DECRETI LEGISLATIVI DEL 1977) LO STATO, CONSTATATO IL FALLIMENTO DELLA PRECEDENTE ESPERIENZA, TRASFERISCE UN PIÙ AMPIO NOVERO DI COMPETENZE E DI FUNZIONI ALLE REGIONI. È DA QUESTO MOMENTO CHE NEL NOSTRO PAESE PUÒ DIRSI REALMENTE OPERANTE UN SISTEMA DI AUTONOMIE REGIONALI; CON I DECRETI LEGISLATIVI VIENE DATA FINALMENTE PIENA ATTUAZIONE ALL’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, ASSICURANDO EFFETTIVITÀ AL TRASFERIMENTO DI TUTTE LE MATERIE IVI ELENCATE DALL’ARTICOLO 117, STAVOLTA INTESE IN MODO SOSTANZIALE E NON FORMALISTICO

  14. LEGGE DELEGA 382/75 Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita; c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo; d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato; e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite

  15. LEGGE DELEGA 382/75 E SUCCESSIVO DPR 616 DEL 1977 TRASFERISCE A REGIONI ED ENTI LOCALI LE PRINCIPALI COMPETENZE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI; RISERVA ALLO STATO LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL’ORDINE PUBBLICO; L’ART. 22 RIUNISCE IN UN’UNICA ENTITÀ UNITARIA LE ATTIVITÀ SEPARATE DALLA SENTENZA N°139/72;

  16. DPR 616 DEL 1977Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 Capo III - Beneficenza pubblica Art. 22 Beneficenza pubblica. Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. Art. 23 Specificazione. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

  17. Art. 24 Competenze dello Stato Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

  18. Art. 25 Attribuzioni ai comuni. Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (3). Le attribuzioni degli ECA enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Art. 26 Attribuzioni alla provincia. La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

  19. LE IMPLICAZIONI CHE DERIVANO DALLA SECONDA FASE DELLA REGIONALIZZAZIONE È IN QUESTA FASE CHE SI ASSISTE AD UNA CONCRETA ESTENSIONE DELLA NOZIONE GIURIDICA DI ASSISTENZA SOCIALE CHE VA OLTRE AL SOLO SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI SI SVILUPPA UNA CONCEZIONE EGUALITARIA DEL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE (ABBATTIMENTO DELLE CATEGORIE DI BENEFICIARI) LA LEGISLAZIONE REGIONALE REGOLAMENTA ANCHE I RAPPORTI CON LE U.S.L. CHE NELLA LEGGE 833/78 SONO DEFINITIVE COME STRUTTURE OPERATIVE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI NELL’AMBITO SANITARIO LA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI AFFIDANO LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLE U.S.L.; IN QUESTO MODO LA TITOLARITÀ COMUNALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE DIVIENE FITTIZIA EMERGE E ENTRA IN RELAZIONE CON GLI ATTORI ISTITUZIONALI L’ATTIVITAì SVOLTA DA SOGGETTI PRIVATI (SOPRATTUTTO DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE). COMINCIA A PRENDERE FORMA IL WELFARE MIX

  20. LE TRASFORMAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE NEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO PRIMA FASE 1970-1975 SECONDA FASE 1975-1990 TERZA FASE 1990-1998 LEGGE  19 MAGGIO 1975  n. 151 LEGGE  29 LUGLIO 1975  n. 405 LEGGE 4 AGOSTO 1977 n. 517 LEGGE 13 MAGGIO 1978 n. 180 LEGGE  22 MAGGIO 1978  n. 194 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 n. 833 LEGGE  11 FEBBRAIO 1980  n. 18 LEGGE 4 MAGGIO 1983 n. 184

  21. TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98) IN QUESTA FASE SI RIBALTA IL PRINCIPIO FINO AD ALLORA UTILIZZATO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI: CON LA LEGGE 59/97 E CON IL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO 112/98 SI STABILISCE, INFATTI, CHE LA TOTALITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO TRASFERITE AI TERRITORI, CON L’ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE ALLO STATO E TASSATIVAMENTE ELENCATE NELLA STESSA LEGGE 59/1997 (cd Bassanini) CON LA LEGGE 59/1997 E IL D.LGS 112/1998, DUNQUE, SI VA OLTRE IL DETTATO DELL’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, ATTRIBUENDO ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI MOLTE MATERIE NON COMPRESE NELL’ELENCO DI QUELL’ARTICOLO

  22. LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO LA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO È L’EFFETTO DEL RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, INTRODOTTO DAL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA DEL 7 FEBBRAIO 1992 (MEGLIO NOTO COME TRATTATO DI MAASTRICHT). IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ INTERVIENE NEL QUADRO DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE IN DUE DIREZIONI: VERTICALE ORIZZONTALE

  23. LA SUSSIDIARIETA’ COME PRESUPPOSTO DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO SUSSIDIARIETA’ VERTICALE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA COSA PUBBLICA DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA STRUTTURA POLITICO-AMMINISTRATIVA PIÙ VICINA AI CITTADINI, LASCIANDO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE SOVRAORDINATE SOLTANTO QUELLE FUNZIONI CHE, PER LORO NATURA, NON POSSONO ESSERE SVOLTE LOCALMENTE SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE IL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA DEVE ESSERE REALIZZATO COINVOLGENDO I CITTADINI (IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA) E QUINDI PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ CIVILE

  24. LA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E’ SEGNATA DA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE DELL’ASSETTO DELLE AUTONOMIE LOCALI LEGGE 142/1990 Ordinamento delle Autonomie Locali LEGGE 81/1993 Elezione diretta del Sindaco …. LEGGE 59/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 T.U. sull’ordinamento degli enti locali

  25. I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOLA LEGGE 142/1990 LA LEGGE 142 ATTRIBUISCE UNA NUOVA FISIONOMIA AL MODO DI ESSERE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI AUTONOMIA STATUTARIA ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

  26. I PRESUPPOSTI DELLA TERZA FASE DEL DECENTRAMENTOLA LEGGE 142/1990 ART. 2 Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione. …. Capo IV - Il comune ART. 9 Funzioni 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

  27. LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI NELLA TERZA FASE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DPR 22 SETTEMBRE 1988 n. 488 DPR 9 OTTOBRE 1990 n. 309 LEGGE 19 LUGLIO 1991, n. 216 LEGGE 11 AGOSTO 1991 n. 266 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 n. 381 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n. 104 D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 n. 502 LEGGE 28 AGOSTO 1997 n. 285 LEGGE 6 MARZO 1998 n. 40 LEGGE 12 MARZO 1999 n. 68

  28. TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98) LA LEGGE 59/1997 PRIVILEGIA IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI MINORI, EVITANDO COSÌ CHE AL CENTRALISMO DELLO STATO SE NE SOSTITUISCA UNO DI TIPO REGIONALE LA LEGGE 59/1997 USA, PER INDICARE IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI A FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI, IL TERMINE DI CONFERIMENTO. LA RIFORMA DEL 1997 È ALTRESÌ CONOSCIUTA COME RIFORMA DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO LA ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI E DI QUELLE LASCIATE ALLO STATO È CONTENUTA NEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N.112 L’ESERCIZIO DI COMPITI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE DIVENTA IL PRINCIPIO BASE; L’INTERVENTO DELLO STATO AVVIENE SOLO IN VIA RESIDUALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

  29. Legge delega 59/1997 Art. 1 comma 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute…….

  30. DECRETO LEGISLATIVO 112/98 VENGONO INDIVIDUATI I SETTORI ORGANICI OGGETTO DI CONFERIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTUTTURE; SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ; POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE; SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE

  31. DECRETO LEGISLATIVO 112/98 TITOLO IV. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ Capo I Tutela della salute Capo II Servizi sociali Art. 128. Oggetto e definizioni 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali". 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. ***prevenzione?

  32. DECRETO LEGISLATIVO 112/98 Art. 129. Competenze dello Stato Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita; d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali; e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale; h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere; i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali; l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

  33. DECRETO LEGISLATIVO 112/98 Art. 132. Trasferimento alle regioni Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;b) i giovani;c) gli anziani;d) la famiglia;e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo. 2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:a) la cooperazione sociale;b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);c) il volontariato.

  34. TERZA FASE DEL DECENTRAMENTO(Legge delega 59/1997 - D.Lgs 112/98) COMPLETA COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI, CON LO STATO IN POSIZIONE “RESIDUALE” DEFINIZIONE DI “SERVIZI SOCIALI” CON IL SUPERAMENTO DELLE CATEGORIE DI ASSISTENZA SOCIALE, ASSISTENZA PRIVATA E BENEFICIENZA PUBBLICA CODIFICAZIONE DEL QUADRO DI INTERAZIONE TRA ATTORI PUBBLICI E ATTORI PRIVATI

  35. COMUNIMAPPA DELLE DIVERSE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA 1. IN ECONOMIA 1. ISTITUZIONE GESTIONE INDIRETTA FORME DI GESTIONE 2. AZIENDA SPECIALE 3. SOCIETÀ PER AZIONI DELEGA DI ESERCIZIO 4. FORME MISTE PUBB/PRIV 1. DELEGA ALLA A.S.L. ESTERNALIZZAZIONE 1. APPALTO 2. ACCREDITAMENTO FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI

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