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1. Governo delle Chiese particolari. Concilio Vaticano II e la rivalutazione delle Chiese particolari Inscindibile legame tra Chiesa locale e il suo pastore Diocesi Vescovo
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1. Governo delle Chiese particolari Concilio Vaticano II e la rivalutazione delle Chiese particolari Inscindibile legame tra Chiesa locale e il suo pastore Diocesi Vescovo Modello delle Chiese particolari è la Diocesi = porzione del Popolo di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio Alla Diocesi sono assimilate: l’abbazia territoriale Il vicariato apostolico (prima della costituzione della Diocesi) L’amministrazione apostolica (determinate porzioni di territorio non erette a Diocesi x motivi particolari)
2. segue: Governo delle Chiese particolari • Di regola le Chiese particolari sono individuate su base territoriale Fanno eccezione a questa regola le 1) Prelature personali che invece sono organizzate x promuovere ed attuare speciali opere pastorali e missionarie per diverse regioni o categorie sociali Esempio: Opus Dei, con proprio prelato e propri presbiteri Altro tipo di Chiesa particolare sui generis è • 2) l’Ordinariato militare • Di nuova istituzione sono 3) gli Ordinariati personali finora non previsti dalla normativa canonica, che saranno istituiti secondo le necessità, previa consultazione con le Conferenze episcopali locali e che saranno simili a quelle degli Ordinariati militari Esempio: Ordinariato personale per gli ex anglicani rientrati nella Chiesa cattolica (eretti in conf. alla Cost. Anglicanorumcoetibus) Ord. pers. di Nostra Signora di Walsingham eretto in data 15/01/11 Ord. pers. di Nostra Signora della Croce del Sud (2012) Ord. pers. della Cattedra di San Pietro (2012)
3. I Vescovi • I Vescovi (can. 375) • Per divina istituzione sono successori degli Apostoli sono costituiti Pastori della Chiesa In quanto: • Maestri di Dottrina Munusdocendi • Sacerdoti del Sacro Culto Munussantificandi • Ministri di governo Munusregendi
4. Segue I Vescovi • NOMINA DEI VESCOVI: Può avvenire in 2 modi: • X legittima elezione e conferma da parte del Pontefice • In uso nelle Chiese orientali e in Germania – Austria – Svizzera (dove il Vescovo è eletto dal capitolo cattedrale) • X libera nomina del Pontefice • È questa la modalità più ricorrente. • Il Pontefice si avvale dell’ausilio della Congregazione dei Vescovi • (ogni 3 anni i Vescovi delle Provincie eccl. e delle Conf. Episcopali predispongono un elenco con i chierici idonei e lo inoltrano alla Congr. dei vescovi)
5. Segue I Vescovi • REQUISITI: Età: 35 anni Chierico da almeno 5 anni Buona reputazione Doti morali / dottrina / prudenza Dottorato o licenza in Sacra Scrittura – teologia – diritto canonico • CLASSIFICAZIONE: Vescovi diocesani Cura della Diocesi Vescovi titolari Hanno solo il titolo di un’antica Diocesi Nella Diocesi possono esserci anche i Vescovi ausiliari e/o coadiutori • POTERI: Nella sua Diocesi POTESTA’ ORDINARIA PROPRIA E IMMEDIATA Per esercitare DEVE prendere possesso entro 4 mesi dalla lettera apostolica (se non è già stato consacrato, altrimenti 2 mesi)
6. Segue Il Vescovo • Segue Poteri del Vescovo: Governa la Diocesi con la triplice potestà • LEGISLATIVA - personalmente • ESECUTIVA – personalmente o mediante Vicario Generale • GIUDIZIARIA – personalmente o Vicario Generale o giudici • Can. 401. Al raggiungimento dei 75 anni presenta la rinuncia all’Ufficio • COMPITI / DOVERI (CANN. 385-400): • Risiedere nella Diocesi (non può assentarsi x + di 1 mese, salvo Conciili, Sinodi, Conf. Episcopali, visite ad limina) • Celebrare la S. Messa x il popolo della sua Diocesi ogni domenica • Visite pastorali = Visitare tutta la sua Diocesi entro 5 anni • Relatio ad limina = presentare ogni 5 anni al Pontefice una relazione sullo stato della Diocesi • Visita ad limina = recarsi a Roma x presentare la relatio
7. La Curia diocesana Mente e centro propulsore di tutta la Diocesi. E’ composta da quegli organismi e persone che aiutano il Vescovo nel governo della Diocesi. In particolare: x dirigere le attività pastorali, x amministrare la Diocesi, x esercitare l’attività giudiziaria.
7 bis. Struttura della Diocesi (sintesi) • Vescovo • Vescovo coadiutore (eventuale) - Vescovi ausiliari (eventuale) • Curia diocesana: Vicario generale (Moderatore di Curia) - Vicario episcopale (eventuale) Consiglio episcopale Cancelliere e notai Consiglio per gli affari economici • Istituti di corresponsabilità nel governo della Chiesa locale: Sinodo diocesano Consiglio presbiterale Collegio Consultori Capitolo dei canonici Consiglio pastorale diocesano (facoltativo) • Sede vacante: morte o rinuncia del Vescovo accettata dal Pontefice (a meno che non ci sia il Vescovo coadiutore che succede ipso iure) Il governo passa al Vescovo ausiliario ed entro 8 gg. all’Amministratore diocesano nominato dal Collegio dei Consultori
8. Raggruppamenti di Chiese particolari • PROVINCIE ECCLESIASTICHE: circoscrizioni territoriali dotate di personalità giuridica che riuniscono tra loro + diocesi vicine al fine di promuovere un’azione pastorale comune Il Metropolita presiede la Provincia ecclesiastica ed è l’Arcivescovo della diocesi che tradizionalmente è considerata la + importante • REGIONI ECCLESIASTICHE: se si riscontra una vera utilità + Provincie ecclesiastiche possono congiungersi in una Regione ecclesiastiche su proposta della Conferenza Episcopale • CONCILI PARTICOLARI: • CONCILI PROVINCIALI = assemblee di vescovi di Chiese della stessa Provincia eccl. • CONCILI PLENARI = assemblee di vescovi di una Regione eccl. o di una Conf. episcopale
9. Conferenza episcopale • DEFINIZIONE: è l’assemblea dei Vescovi di 1 nazione o di un determinato territorio i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali x i fedeli di quel territorio (can. 447) • ORGANO DI COLLEGAMENTO TRA GOVERNO CENTRALE E CH. PARTICOLARI • EREZIONE: la loro erezione/soppressione/modifica spetta al Pontefice • MEMBRI: sono membri di diritto tutti i Vescovi diocesani del territorio e loro equiparati , nonché i vescovi ausiliari e coadiutori e quelli titolari aventi un incarico sul territorio • ORGANI: Presidente (eletto dalla Conferenza) – Consiglio permanente dei Vescovi (giunta/organo esecutivo) - il Segretario Generale Organo principale e deliberativo è l’assemblea plenaria (che può emanare decreti generali) • COMPITI: Nel CIC sono individuati un centinaio di compiti della C.E. • Le C.E. hanno potestà legislativa ed emanano Decreti generali limitatamente alle materie previste dal codice (x avere efficacia tali norme devono essere approvate con i 2/3 dei voti e sottoposte al controllo/recognitio della S. Sede
10. Segue Conferenze episcopali • Organo di collegamento tra Governo Centrale (S. Sede) e Chiese locali • Il problema del coordinamento della Potestà di questi organismi (Conf. Ep.) con la potestà dei singoli Vescovi • Le C.E. pur esprimendo uno spirito di collegialità NON possono essere equiparate alla Collegialità episcopale • Inoltre, deve essere salvaguardata la responsabilità del singolo Vescovo, per cui le dichiarazioni dottrinali hanno valore di magistero solo se prese all’unanimità in Assemblea plenaria o con la maggioranza di 2/3 e la recognitio della S.Sede • Importanza C.E. nei rapporti con gli Stati A livello di vertici: S. Sede – Stati (rapporti diplomatici) ma anche Conf. Episcopali – Stati Conf. Episcopali – livelli intermedi/Ministeri e Regioni • Importanza delle C. E. nel dialogo con le forze sociali • Italia: pres. C.E. card. Bagnasco • Segr. Vescovo mons. Crociata
11. Segue Conferenze episcopali • Esistono anche Federazioni di Conferenze Episcopali che riuniscono C.E. dello stesso Continente: • Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM) • Consiglio Episcopale Latino-Americano (CELAM) • Segretariato episcopale America Centrale (SEDAC) • Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia (FABC) • Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa (CCEE) • Federazione Conferenze di Vescovi dell’Oceania