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La startup innovativa - opportunità di crescita per il territorio Intervento di Gianfranco Ruta - Dintec. Chi è Dintec.
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La startup innovativa - opportunità di crescita per il territorio Intervento di Gianfranco Ruta - Dintec
Chi è Dintec DINTEC – è ilconsorzio per l’innovazionetecnologica del sistemacamerale – natonel 1994 daisocifondatoriUnioncamere and ENEA. AttualmentesonosocieDintec 48 Camere di Commercioed 8 Unioniregionali Aree di intervento Qualità, normative e standard; Innovazionetecnologica, energia e supportoalleCamere di Commercionel campo dellasorveglianza del mercato (sicurezzaprodotti, metrologia e protezionedeiconsumatori)
Start up innovativa: nuovo panorama normativo ed impulso alla crescita • Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). • Le linee guida sono: • Una definizione di nuova impresa innovativa (con parametri e caratteristiche); • Introduzione di una sezione speciale del registro imprese per le nuove imprese innovative • Riduzione degli oneri per l’avvio • Deroghe al diritto societario e del lavoro • Incentivi all’investimento in start-up innovative • Modalità innovative di raccolta di capitali di rischio; • Credito di imposta per l’assunzione di personale qualificato • Sostegno all’internazionalizzazione • Gestione della liquidazione d’impresa
Start up innovativa: nuova definizione • L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. • Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
Start up innovativa: Requisiti Necessari Una società per essere definita start-up deve possedereseguenti requisiti: • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; • la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi; • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; • non deve distribuire o aver distribuito utili; • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Start up innovativa: Criteri necessari (almeno 1 dei 3) Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; OPPURE • impiegare personale altamente qualificato (con dottorato e/o master) per almeno un terzo della propria forza lavoro; OPPURE • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Dati Infocamere. 12 marzo 2013 Il registro delle Start-UP • Le start-up registrate, al 12 marzo, sono 307 • Localizzate principalmente tra Piemonte (50), Lombardia (47) e Veneto (39) • A Genova sono registrate 14 start up (3 nate nel 2009, 4 nel 2010, 7 nel 2012) Dati Unioncamere. 12 marzo 2013 Dati Unioncamere. 12 marzo 2013 Dati Unioncamere. 12 marzo 2013
Il registro delle Start-UP • Attualmente sono registrate 307 start-up • Localizzate principalmente tra Piemonte (50), Lombardia (47) e Veneto (39) • A Genova sono registrate 14 start up (3 nate nel 2009, 4 nel 2010, 7 nel 2012)
Il registro delle Start-UP • Attualmente sono registrate 307 start-up • Localizzate principalmente tra Piemonte (50), Lombardia (47) e Veneto (39) • A Genova sono registrate 14 start up (3 nate nel 2009, 4 nel 2010, 7 nel 2012)
Start up e BREVETTI • Delle 307 start up solo 7 hanno depositato almeno una domanda di brevetto europeo • 1 start up ha presentato 3 domande • 1 start up ne ha presentate 2 • Le altre 5 hanno una domanda a testa. • Gli ambiti di brevettazione suddividono le domande di brevetto in: • 4 in ambito chimico (IPC C), • 2 in ambito di trasformazioni fisiche (IPC B), • 2 in campi della fisica (IPC G), • gli ultimi 2 uno in ambito medico e l’altro in ambito energetico.
Start up e MARCHI – DESIGN • Su 307 start up 10 hanno depositato almeno un marchio comunitario (in tutto sono stati depositati 11 marchi) • Di questi 11 marchi, 7 coprono prodotti/servizi diretti alla ricerca e sviluppo. • Solo 2 hanno registrato Design comunitario, quali: • Apparecchi ed articoli per la ginnastica e lo sport • Apparecchi ed installazioni per merdici, ospedali e laboratori • E’ importante sottolineare che tutti questi “titoli di privativa industriale” hanno validatà in ambito europeo: evidenziando così la visione di un mercato comunitario.
Riduzione degli oneri per l’avvio • Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale. • La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale. • L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Deroghe al diritto societario e del lavoro • Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d.“rinvio a nuovo” delle perdite che superino un terzo del capitale (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo). • Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L.istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare: • la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; • facoltà di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ovvero quote di partecipazione in Start up innovativecostituite in forma di S.R.L.; • facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni con la volontà di incentivare e distribuire il rischio d’impresa le start up possono pagare i collaboratori con stock options e i fornitori in termini di “work for equity”. • E’ possibile assumere prolungare la durata dei contratti a termine fino a 4 anni, prevedendo retribuzioni con componenti fisse (in linea con i minimi tabellari previsti per i contratti del lavoro) e variabili
Incentivi all’investimento in start-up innovative • Per facilitare l’attrazione di capitali da privati e da imprese, chi investe in quote o azioni di start up può usufruire di benefici fiscali, per gli anni 2013, 2014 e 2015: • Persone Fisiche: possono usufruire di una detrazione dall'Irpef di un importo in euro pari al 19% del capitale sociale investito nella start up. L'investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta è pari a 500 mila euro e deve essere mantenuto per due anni. L'eventuale ammontare in eccedenza può essere riportato anche nei periodi di imposta successivi, entro massimo il terzo anno successivo. • Imprese: possono beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile del 20% della somma investita. L'investimento massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta è pari a 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Modalità innovative di raccolta di capitali di rischio • Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). (la regolamentazione di dettaglio sarà predisposta dalla Consob) • Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno accedere direttamente, gratuitamente e in modo semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, ovver il fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
Credito di imposta per l’assunzione di personale qualificato • Per facilitare l'assunzione di personale altamente qualificato per le start up innovative è stato previsto di: • Consentire alle start up innovative di poter utilizzare il credito di imposta per personale altamente qualificato anche assunto con contratto di apprendistato, • non saranno assoggettate alle regole sui controlli da parte di un revisore contabile, • godranno di modalità di presentazione della domanda semplificate, • inoltre saranno destinatarie in via prioritarie dei fondi stanziati per questa misura.
Sostegno all’internazionalizzazione • E’ previsto un sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE: • assistenza in materia normativa, • societaria, • fiscale, • immobiliare, • contrattualistica e creditizia, • eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali • attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Gestione della liquidazione d’impresa • Procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start up non decolla: • Tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. • Le startup sono sottratte dalle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. • una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
Conclusioni • L’assetto normativo è stato snellito, incentivando la nascita di start up, garantendo misure che agevolino il superamento di alcune criticità, quali: • Difficoltà di accesso al credito; • Condivisione del rischio imprenditoriale con gli altri stakeholders; • Agevolazioni fiscali. • Gli strumenti di tutela della proprietà industriale possono offrire ulteriori armi per l’affermazione di prodotti e servizi altamente qualificati su mercati europei. • Il Sistema Camerale da parte sua si impegna nel supportare la nascita e l’avvio di start up attraverso azioni di promozione e di supporto alla tutela industriale, o con partecipazioni dirette in strutture di supporto alle start up.
Questo perché … L’Italia deve diventare un luogo più ospitale per le nuove imprese innovative. Questo perché, come dimostrano le esperienze di altri Paesi, l’innovazione e le startup rappresentano un fattore importante per la crescita economica e l’occupazione, in particolare quella giovanile. Dal rapporto Restart, Italia!, elaborato dalla Task Force istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico
dintec@dintec.it Grazie dell’attenzione