170 likes | 344 Views
Il Garante per l’infanzia una prospettiva europea comparata. Terminologia A livello italiano: Garante per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza Difensore civico per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza Pubblico tutore per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza
E N D
Il Garante per l’infanziauna prospettiva europea comparata • Terminologia • A livello italiano: • Garante per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza • Difensore civico per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza • Pubblico tutore per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza • A livello internazionale: • Ombudsman / Public Defensor / Commissioner for Children • Médiateur / Défenseur Civique / Commissaire pour l’Enfance
Normativa internazionale in materia di Garante per l’infanzia • Nazioni Unite: Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo (art.18, c.2) • Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20 dicembre 1993, istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani • Osservazioni generali del Comitato sui Diritti del Fanciullo, 32° Sessione del 13-31 gennaio 2003
Normativa Internazionale in materia di Garante per i minori (II) • Consiglio d’Europa: Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (art.12) • Raccomandazione 1460 (2000) dell’Assemblea parlamentare del 7 aprile 2000, istituzione di un Garante europeo per i bambini • Unione Europea: Risoluzione A4-0393/96 del Parlamento Europeo del 12 dicembre 1996, Tutela dei minori – Adozione dei minori, misure per la protezione dei minori nell’Unione Europea
GARANTI PER L’INFANZIA – PAESI EUROPEI Naz. e reg. Austria (legge nazionale con linee-guida) • Nazionale • (Francia*, Danimarca, Portogallo, • Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia, Svezia) • Organi monocratici (eccez. Danimarca) • Nomina: Governo o Ministro • (eccez. Portogallo e Polonia: Parlamento) • Mandato 5/6 anni • (eccez. Norvegia e Portogallo: 4 anni) • Regionale • (Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Fed.russa) assenza di una legge nazionale di indirizzo • Nomina: Governo o Parlamento (livello unità federate – comunità Belgio, Land Germania) • Assemblea comunale o unità amministrativa locale (livello locale, es. Spagna) • Mandato 5 anni • Autonomia e indipendenza • Competenze • Incompatibilità (previste rigorose clausole) * Con articolazioni territoriali
Funzioni • Promuovere, informare, sensibilizzare sui diritti dell’infanzia • Consultare e proporre ad organismi governativi/legislativi e privati • Ascoltare i minori (es. linee telefoniche) • Agire d’ufficio o a seguito di denunce e presentareraccomandazioni e rapporti • Assistere i minori nei casi individuali
Funzioni II • Monitorare l’applicazione delle norme a tutela dei minori • Presentare rapporti a Parlamento/Governo • Rappresentare sul piano istituzionale interesse bambini • Potere di indagine e di accesso a documenti e informazioni presso tutte autorità competenti
Garanti regionali per l’Infanzia in Italia • Garanti in senso proprio: • Friuli, Lazio, Marche, Veneto • Cariche monocratiche • Elezione ex Consiglio Regionale • Maggioranza 2/3 per 5 anni • garanzia di indipendenza • (Veneto, Lazio: piena libertà indipendenza e giudizio, no controllo gerarchico o funzionale) • Sede • Veneto, Marche: Giunta regionale; Friuli: DG assistenza sociale • Lazio: Consiglio regionale
Garanti regionali (II) • Incompatibilità: Parlamentare, consigliere e assessore, amministratore comuni e province, dirigenti partiti e sindacati, dirigente ASL, amministratore enti pubblici • Requisiti: Laurea, esperienza 15 anni nel settore, competenza giuridico-amm. In materia minorile e diritti infanzia • Personale:della Regione
FUNZIONI per cariche monocratiche – garanti regionali • Promozione e sensibilizzazione: Studi, ricerche, attività di promozione cultura dell’infanzia • Reperimento e formazione ditutori e curatori • Consultive e propositive: Proposta/pareri su atti legislativi e amministrativi all’esame delle istituzioni regionali • Segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti • Prevenzione abuso/maltrattamento • Vigilanza: attuazione norme generali; interventi per specifiche categorie (es. minori stranieri, minori in istituti); programmazione televisiva • Intervento: nei procedimenti amministrativi
Garanti regionali per l’Infanzia in Italia • Articolazione Organi di Governo Regionale • Abruzzo, Piemonte, Puglia, Umbria • Organi collegiali • Nomina: Puglia e Piemonte: decreto Presidente Giunta reg. che nomina i componenti (3 anni) • presieduti da Assessore reg. ai servizi soc.e composizione mista politici - tecnici • Abruzzo: delibera di Giunta, composizione tecnica (3 anni) • Puglia, Umbria, Abruzzo: presso Assessorato reg. ai servizi soc. • Maggiore legame con potere politico
FUNZIONI per organi collegiali • Informazione • Consultive • Studio condizione infanzia
Italia – Proposte di legge XIV Legislatura ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E NOMINA • Nazionale (3) • Indipendenza e autonomia • Nomina: • (2) Presidenti 2 Camere • (1) Consiglio Ministri su proposta Min. Welfare • Mandato: 4 anni Regionale (2) Provinciale (1) nominato da Consiglio prov. Indipendenza e autonomia Poteri sostitutivi del Governo fino a istituzione nelle Regioni • Nominato dal • Giudice (in caso di conflittualità tra genitori con pregiudizio per il minore)
Requisiti e incompatibilità • REQUISITI • Preparazione, competenza (esperienza professionale, magistrato, prof.universitario in materie giuridiche o psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta…) • Indiscussa moralità, indipendenza • INCOMPATIBILITA’ • Qualsiasi carica elettiva • qualsiasi lavoro autonomo o subordinato • incarichi in partiti politici o associazioni per l’infanzia
FUNZIONI • Promozione • Vigilanza attuazione norme internazionali e nazionali • Linee telefoniche gratuite • Reperimento e formazione tutori e curatori • Verifica interventi a favore dei minori stranieri • Autorizzazione impiego minori pubblicità e spettacoli • Attivazione o collaborazione controllo territorio prevenzione abusi, sfruttamento • Relazioni periodiche
Funzioni b) Produzione regole • segnalazione al Governo per adozione interventi anche normativi c) Rapporto con amministrazione • segnalazione a P.A. • visione atti amm. • impugnazione atti amm • intervento nei procedimenti amm con situazioni di rischio per minori • sollecito P.A. in caso di omissione o atti pregiudizievoli per minori
Funzioni • d) Rapporto con autorità giudiziaria • trasmissione informazioni e denunce • richiesta al giudice di nominare un curatore • intervento in giudizio per rappresentare il minore • funzioni del giudice tutelare in materia di adozioni • Strumenti • Indagini e ispezioni • Accesso a atti P.A. non coperti da segreto