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SIMULAZIONE ESAME DI STATO. LE NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DELL ’ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO DALL ’ IRES. BREVI CENNI E CASI PRATICI. Michele Mario Astrologo Dottore Commercialista STUDIO TRIBUTARIO DEIURE. Roma, 11 giugno 2013 Ordine dei Dottori Commercialisti
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO LE NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DELL’IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO DALL’IRES. BREVI CENNI E CASI PRATICI Michele Mario Astrologo Dottore Commercialista STUDIO TRIBUTARIO DEIURE Roma, 11 giugno 2013 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
ARGOMENTI DA SVILUPPARE: PREMESSA DECORRENZA AMBITO SOGGETTIVO MODALITA’ APPLICATIVE AMBITO OGGETTIVO MODALITA’ DI CALCOLO SIMULAZIONE ESAME DI STATO
L'art. 6, c.1, del D.L. n. 185/2008, aveva già introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, una parziale deducibilità̀ (ai sensi dell’art. 99 TUIR) pari al 10% dell'IRAP determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 446 nella determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale importo era forfetariamente riferito all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446/1997. PREMESSA segue
Sotto il profilo pratico, in ciascun periodo d'imposta l'IRAP deducibile nel limite del 10% è quella che risulta versata: - a saldo dell'IRAP di competenza del precedente periodo d'imposta; - in acconto dell'IRAP di competenza del periodo d'imposta di cui si stanno liquidando le imposte. Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta dovuta. PREMESSA (segue) Tale deduzione del 10% è stata introdotta a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale nella quale si ravvisava che l’IRAP colpisce indistintamente il reddito dell’imprenditore, dei suoi finanziatori e dei suoi dipendenti e collaboratori, ma viene prelevata unicamente dall’imprenditore in quanto organizzatore di tali fattori produttivi. segue
L’Art. 2, comma 1, del DL 201/2011 enuncia che «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi …, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997». PREMESSA (segue) segue
Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), sono deducibili dall’IRES (e IRPEF): la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. PREMESSA
DECORRENZA Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (quindi dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Con riferimento al 2012, potremmo avere un contribuente che ha sostenuto: deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta; costi per lavoro dipendente (o assimilato) Nuova deduzione IRAP al netto delle deduzioni di legge interessi passivi e oneri assimilati
DECORRENZA (segue) costi per lavoro dipendente (o assimilato) Nuova deduzione IRAP al netto delle deduzioni di legge deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta; interessi passivi e oneri assimilati
AMBITO SOGGETTIVO • La deduzione dell’IRAP dall’IRES (nella forma sia analitica, sia forfetaria) spetta ai soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del DLgs. 446/97: • le società di capitali e gli EC ex art. 73 c.1 lett. a) e b) del TUIR, compresi i soggetti bancari e finanziari (art. 6) e assicurativi (art. 7); • le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparati); • le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; • le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ivi incluse le recenti STP).
MODALITA’ APPLICATIVE La circ. AdE n. 16/2009 ha precisato che, ai fini della deducibilità, vige il principio di cassa “temperato”: si considerano, infatti, le somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d’imposta, fermo però restando che la somma versata a titolo di acconto rileva “solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento”. Tale principio, che si riferisce alla predetta deduzione del 10%, è applicabile anche alla nuova deduzione analitica di cui all’art. 2 del DL 201/2011, stante il richiamo operato da quest’ultima norma all’art. 99 del TUIR. Tale posizione è coerente con quanto sostenuto da Assonime (Circ. 14/2009)
AMBITO OGGETTIVO SOLA PRESENZA DI INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI GLI INTERESSI ATTIVI SOSTENIMENTO DI SPESE PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO PRESENZA DI INTERESSI PASSIVI E SOSTENIMENTO DI SPESE PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO ACCONTI 2012 INFERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA ACCONTI 2012 SUPERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA DICHIARAZIONE 2012 CHIUSA A CREDITO DIVERGENZA TRA IMPORTO STANZIATO IN BILANCIO E IMPORTO IN DICHIARAZIONE SOMME VERSATE E NON DI COMPETENZA
AMBITO OGGETTIVO SOLI INTERESSI PASSIVI NETTI • L’importo deducibile dall’IRES è rappresentato unicamente dal 10% di cui al D.L. 185/2008. Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.16 del 14.04.2009: • Non è necessario individuare in via analitica la quota di IRAP riferibile agli interessi passivi, semprechè il loro importo “risponda a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risulti coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti” • Se il saldo di un periodo d’imposta non risulta influenzato dal sostenimento di interessi passivi, mentre gli acconti risultano essere influenzati, nel computo del 10% rilevano solo gli acconti e non il saldo del periodo precedente. E viceversa.
AMBITO OGGETTIVO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE E SIMILE • In tale ipotesi, occorre determinare analiticamente l’IRAP relativa alla quota imponibile di tali costi, al netto delle deduzioni di legge spettanti. Tra le spese per i dipendenti rilevano: • Retribuzioni correnti maturate dai dipendenti; • Spese e indennità di trasferta e simili; • Accantonamenti al Fondo TFR; • Somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo”; • Prestazioni assimilate a quello di lavoro dipendente, ex art.50 TUIR (es. compensi agli amministratori, co.co.co.); • Lavoro interinale;
AMBITO OGGETTIVO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE E SIMILE Le deduzioni di legge spettanti, ex D.Lgs. 446/1997, sono:
AMBITO OGGETTIVO INTERESSI PASSIVI NETTI E SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI • In questo caso competono entrambe le deduzioni, sia quella forfetaria del 10% sia quella analitica. • Ci si è chiesto se per determinare l’importo della deduzione forfetaria del 10%, l’IRAP versata nel periodo d’imposta vada assunta: • Al netto o al lordo di quanto già dedotto per le spese di lavoro dipendente ed assimilato? • La soluzione è scritta nel modello dell’istanza di rimborso per gli anni precedenti: ai fini del rimborso la “nuova” quota di IRAP deducibile va assunta al netto del 10% già dedotto, nell’ipotesi in cui tale 10% sia riferibile ad entrambi i profili.
AMBITO OGGETTIVO ACCONTI 2012 INFERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA Contribuente che nel 2012 ha versato sia il saldo IRAP 2011 sia gli acconti per il 2012, che risultano essere inferiori all’imposta dovuta per il 2012: Ai fini della deduzione analitica, rileveranno ai fini del calcolo sia il saldo 2011 sia gli acconti 2012 (principio di cassa). Il saldo 2012 (che andrà versato nel 2013, in corrispondenza del versamento del I acconto per il 2013 stesso) concorrerà al calcolo dell’importo deducibile il prossimo anno.
AMBITO OGGETTIVO ACCONTI 2012 INFERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA Il saldo 2012 pari a Euro 10.000 (250.000-196.000-44.000) che verrà versato a giugno 2013 concorrerà alla formazione della base di calcolo per il prossimo anno.
AMBITO OGGETTIVO ACCONTI 2012 SUPERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA Contribuente che nel 2012 ha versato sia il saldo IRAP 2011 sia gli acconti per il 2012, che risultano essere superiori all’imposta dovuta per il 2012: Ai fini della deduzione analitica, rileveranno ai fini del calcolo sia il saldo 2011 sia gli acconti 2012 (principio di cassa), ma esclusivamente nei limiti dell’imposta dovuta per il 2012. Secondo Assonime (Circ. 14/2009) “laddove l’IRAP versata in eccedenza venga compensata con i versamenti di IRAP che si rendono dovuti per i successivi periodi d’imposta, questa compensazione deve considerarsi a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini in esame, come modalità di versamento dell’IRAP relativa a tali successivi periodi” .
AMBITO OGGETTIVO ACCONTI 2012 SUPERIORI ALL’IMPOSTA DOVUTA In considerazione di acconti versati in misura superiore all’imposta dovuta, per il calcolo della deduzione si è preso il valore D in quanto gli acconti versati si considerano nei limiti dell’imposta dovuta.
AMBITO OGGETTIVO DICHIARAZIONE 2013 CHIUSA A CREDITO Se il credito si è formato dalla dichiarazione IRAP 2012, e tale credito viene usato per “compensare” il versamento degli acconti, tali acconti si considerano versati a tutti gli effetti, ai fini dell’ipotesi de qua, nonostante non sia avvenuto un esborso finanziario. Se invece il credito non si è formato grazie ad acconti superiori al dovuto, ma si è formato in anni precedenti, parte della dottrina ritiene che il “confronto” tra imposta dovuta e versata vada depurato di tali eccedenze pregresse.
AMBITO OGGETTIVO DICHIARAZIONE 2013 CHIUSA A CREDITO In caso di dichiarazione che chiude a credito “grazie” ad eccedenze pregresse, tali eccedenze non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo degli acconti versati.
AMBITO OGGETTIVO DIVERGENZA TRA IMPORTO STANZIATO IN BILANCIO E IMPORTO IN DICHIARAZIONE Tale ipotesi, non considerata dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare 16/2009, è stata invece considerata da Assonime, secondo cui “a stretto rigore, dovrebbe ritenersi che l’IRAP da prendersi in considerazione ai fini della deduzione nell’anno … sia il minore importo tra quello versato, quello liquidato in dichiarazione … e quello imputato nel conto economico”. La differenza, sempre secondo Assonime “dovrebbe assumere rilevanza nell’anno successivo a quello in cui è stato attuato il relativo versamento; nel bilancio, cioè, in cui viene registrato nel conto economico (come sopravvenienza passiva) tale ulteriore onere”.
AMBITO OGGETTIVO DIVERGENZA TRA IMPORTO STANZIATO IN BILANCIO E IMPORTO IN DICHIARAZIONE Tale calcolo è basato su quanto affermato da Assonime nella citata circolare n. 14/2009
AMBITO OGGETTIVO SOMME VERSATE E NON DI COMPETENZA Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ.16/2009) si può tenere conti dei versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso e a seguito di iscrizione a ruolo di imposte a seguito di accertamento. Assonime ravvisa il richiamo al comma 1 (e non al comma 2) dell’art. 99 TUIR.
MODALITA’ DI CALCOLO Sul punto si veda anche la Circ. AdE n. 8 del 03.04.13 Memorizzare l’ammontare della base imponibile IRAP (rigo IR1 colonna 5) dalla dichiarazione IRAP 2013. A Determinare il costo per il personale (voce B9 del CE). B Depurare il valore di cui al punto 2 delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11 D.Lgs. 446/97. In pratica si devono considerare i alori dei righi IC62, IC66, IC67. C Differenza B (punto 2) – C (punto 3). D Determinare la % d’incidenza tra D e A (Dx100/A). E% Sommare gli acconti IRAP 2012 e confrontarli con l’imposta dovuta (rigo IR21 di IRAP 2013). Prendere il minore tra gli acconti versati e l’imposta dovuta. F Moltiplicare F per E%. G G rappresenta l’ammontare di IRAP deducibile ai fini IRES.
MODALITA’ DI CALCOLO Foglio di calcolo solo rappresentativo. Vedi foglio Excel
Grazie per l’attenzione astrologo@studiodeiure.it