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ESAME DI STATO

ESAME DI STATO. Informazioni generali e normativa. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta nei confronti dello studente che: a) ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;

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ESAME DI STATO

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Presentation Transcript


  1. ESAME DI STATO Informazioni generali e normativa Istituto S.Carlo

  2. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO L’ammissione all’Esame di Stato è disposta nei confronti dello studente che: a) ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline; b) ha conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Istituto S.Carlo

  3. L’ ESAME DI STATO L’Esame di Stato si svolge in un’unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Istituto S.Carlo

  4. LE COMMISSIONI D’ESAME Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. art. 3 Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 Istituto S.Carlo

  5. LE PROVE Le Prove Scritte Sono tre: • la prima e la seconda prova sono redatte dal Ministero della Pubblica Istruzione; • la terza prova viene elaborata dalla Commissione d’Esame, tenendo conto della programmazione educativa e didattica realizzata durante l’a.s. Il Colloquio Pluridisciplinare Verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno, consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. Istituto S.Carlo

  6. LA PRIMA PROVA La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Istituto S.Carlo

  7. Istituto S.Carlo

  8. LA SECONDA PROVA La seconda prova valuta le competenze in una disciplina caratterizzante il corso di studi che lo studente ha frequentato. Istituto S.Carlo

  9. LA TERZA PROVA (1) La terza prova è a carattere pluridisciplinare ed è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. Istituto S.Carlo

  10. LA TERZA PROVA: TIPOLOGIE (2) La prova può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento: • problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno; Istituto S.Carlo

  11. b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate; Istituto S.Carlo

  12. c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta; Istituto S.Carlo

  13. d) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole); Istituto S.Carlo

  14. e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa; Istituto S.Carlo s.r.l.

  15. f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. Art. 2 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429 Istituto S.Carlo

  16. LA TERZA PROVA (3) All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. Istituto S.Carlo

  17. LA TERZA PROVA (4) La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità: a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione. Art. 4 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429 Istituto S.Carlo

  18. DURATA DELLE PROVE D’ESAME Istituto S.Carlo

  19. VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE La Commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Art. 15 (5°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  20. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (1) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Art. 5 DPR 23 luglio 1998, n. 323 Istituto S.Carlo

  21. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (2) Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Art. 16  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  22. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (3) La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. Art. 16  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  23. VALUTAZIONE FINALE (1) A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. Art. 20 (2°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  24. VALUTAZIONE FINALE (2) La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti (cd. “bonus”) ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Art. 20 (4°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  25. VALUTAZIONE FINALE (3) La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus. Art. 20 (5°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

  26. IL CREDITO SCOLASTICO (1)Candidati interni Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella che segue, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Istituto S.Carlo

  27. IL CREDITO SCOLASTICO (2)Candidati Interni Istituto S.Carlo

  28. IL CREDITO FORMATIVO La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative concorre alla definizione del credito scolastico in quanto parte integrante dell’offerta formativa. La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato le esperienze. Istituto S.Carlo

  29. Fonti: • DPR del 23 Luglio 1998 nr. 323 • Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000 nr. 429 • Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2007 nr. 6 • Ordinanza Ministeriale dell’ 11 Maggio 2012 nr. 41 Istituto S.Carlo

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