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SIMULAZIONE ESAME DI STATO. In materia di calcolo delle imposte: analisi e svolgimento di una traccia proposta dalla commissione esaminatrice. Roma, 6 giugno 2012 Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia. Federica Porcari Dottore Commercialista.
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO In materia di calcolo delle imposte: analisi e svolgimento di una traccia proposta dalla commissione esaminatrice. Roma, 6 giugno 2012 Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia Federica Porcari Dottore Commercialista
La società Alfa S.p.A. presenta al 31/12/2011, dopo le scritture di assestamento, la seguente situazione economica contabile: SIMULAZIONE ESAME DI STATO Traccia
Si consideri inoltre quanto segue: • le spese di manutenzione ammontano in bilancio a euro 90.000; il valore dei beni materiali ammortizzabili all’inizio dell’esercizio ammontava a euro 800.000; • 2. i compensi spettanti agli amministratori liquidati e iscritti in conto economico ammontano a euro 115.000. Tali compensi di competenza economica non sono stati pagati dalla società nel corso dell’esercizio. I compensi liquidati nell’esercizio precedente ma pagati nel corso dell’esercizio in chiusura ammontano a euro 104.000; • 3. le spese di rappresentanza per servizi iscritte in bilancio ammontano a euro 90.000 • (comprensive dell’IVA indetraibile); • 4. il fondo rischi su crediti in bilancio ammonta a euro 3.000, mentre i crediti di natura • commerciale sono pari a euro 145.000; SIMULAZIONE ESAME DI STATO Traccia (segue)
5. le plusvalenze sono relative alla cessione, in corso dell’esercizio, di immobilizzazioni • possedute da 5 anni; nell’esercizio precedente erano state realizzate plusvalenze da cessioni di impianti detenuti da oltre tre anni, per un importo di euro 60.000. La società nell’esercizio n-1 ha optato per il regime di rateizzazione delle plusvalenze; • 6. I costi per il personale e per i locali sono considerati interamente deducibili. • Il candidato: • - proceda alla determinazione del reddito fiscale rilevante ai fini IRES e IRAP; • - determini le imposte di competenza dell’esercizio 2011. SIMULAZIONE ESAME DI STATO Traccia (segue)
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione del reddito fiscale rilevante ai fini IRES
Art.102(6) TUIR: “le spese di manutenzione … sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio” SIMULAZIONE ESAME DI STATO 1. Spese di manutenzione N.B. - Specificare eventuali assunzioni in merito a spese coperte da contratto - “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso” – previsione soppressa a partire dall’esercizio 2011 dal D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n.44 (c.d. “D.L. Semplificazioni”)
Art. 95 (5) TUIR: “i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. • Iscrizione in bilancio secondo il principio della competenza economica • Deducibilità fiscale secondo il principio di cassa (anche allargata per i compensi erogati fino al 12 gennaio dell’anno successivo) SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2. Compensi amministratori
Art. 108 (2) TUIR • “sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa” • D.M. 19 novembre 2008 • Verifica inerenza: “si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore” • Viaggi turistici in occasione dei quali vengono svolte significative attività promozionali • Feste e ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali • Feste e ricevimenti in occasione di eventi in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa SIMULAZIONE ESAME DI STATO 3. Spese di rappresentanza
D.M. 19 novembre 2008 • Verifica congruità: “Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: • a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; • b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; • c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.” SIMULAZIONE ESAME DI STATO 3. Spese di rappresentanza (segue)
Art. 106 TUIR: “ le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio alla fine dell’esercizio”. SIMULAZIONE ESAME DI STATO 4. Svalutazione crediti
Art. 86 TUIR: “… le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. • Plusvalenza Euro 200.000 alienazione fabbricato civile posseduto da 5 anni: si ipotizza di optare per il regime di rateizzazione: • Variazione in diminuzione per Euro 200.000 • Variazione in aumento per Euro 40.000 (200.000/5) • Plusvalenza cessione impianti realizzata in esercizi precedenti: Euro 60.000 • Variazione in aumento per Euro 12.000 (60.000/5) SIMULAZIONE ESAME DI STATO 5. Plusvalenze patrimoniali
Artt. 5 e 11 D.Lgs. n. 446/1997 : Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali • La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del c.c. con esclusione dei costi per il personale, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti iscritti nell’attivo circolante e gli accantonamenti, così come risultano dal CE. • Non sono ammessi in deduzione: • i costi relativi al personale dipendente e assimilato classificati in voci diverse; • i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ; • compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; • gli utili erogati agli associati in partecipazione; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; • le perdite su crediti; • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa. SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione della base imponibile IRAP
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione del valore della produzione
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione del valore della produzione (segue) - Ipotizzo che gli amministratori siano inquadrati con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Plusvalenza alienazione immobili patrimoniali rileva ai fini IRAP – art. 5 (3) D.Lgs. 446/1997
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione del valore della produzione netta e dell’IRAP corrente Ipotizzo una deduzione per contributi previdenziali e assistenziali e per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro pari ad euro 15.000.
La contabilizzazione della fiscalità differita discende da differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alla medesima attività o passività ai fini fiscali • Tali disallineamenti sono originati da differenze temporanee tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico e l’imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e che si annullano in uno o più esercizi successivi. • Le differenze temporanee si distinguono in: • Differenze temporanee tassabili: danno luogo ad ammontari imponibili in esercizi futuri, generando passività per imposte differite • Differenze temporanee deducibili: danno luogo ad ammontari imponibili nell’esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte anticipate SIMULAZIONE ESAME DI STATO Fiscalità differita - cenni
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Individuazione delle differenze temporanee e permanenti N.B. non sono presenti differenze temporanee rilevanti ai fini IRAP
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Calcolo delle imposte anticipate sorte e annullate nell’esercizio
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Calcolo delle imposte differite sorte e annullate nell’esercizio
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Determinazione delle imposte di competenza dell’esercizio
SIMULAZIONE ESAME DI STATO Grazie per l’attenzione federicaporcari@virgilio.it