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C.C.N.L. e Busta Paga

C.C.N.L. e Busta Paga. La normativa e la retribuzione, un processo storico?. Contesto Liberale. Governo Liberale Gestione delle relazioni (industriali) lasciate ai privati Divieto di associazionismo per fare cartello Indifferenza allo sciopero Indifferenza alla serrata

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C.C.N.L. e Busta Paga

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Presentation Transcript


  1. C.C.N.L.eBusta Paga La normativa e la retribuzione, un processo storico?

  2. Contesto Liberale • Governo Liberale • Gestione delle relazioni (industriali) lasciate ai privati • Divieto di associazionismo per fare cartello • Indifferenza allo sciopero • Indifferenza alla serrata • “Lo Stato liberale si colloca come uno spettatore inerte della lotta economica e sociale che, almeno in teoria dovrebbe svolgersi tra forze uguali”.

  3. A cosa serve la serrata • Per fini contrattuali o di ritorsione; • Per fini contrattuali: è uno strumento che permette al datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri dipendenti. • Corte Costituzionale sent. 29/1960: ha eliminato solo la repressione penale della serrata anche se rimane un illecito contrattuale • Sul piano civilistico, il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a retribuire le prestazioni di lavoro rifiutate senza motivo legittimo. • Ai fini di ritorsione (contro sciopero anomalo) nei confronti di uno sciopero legittimo, integra gli estremi del comportamento antisindacale, perseguibile ai sensi dell’art. 28  dello Statuto dei lavoratori

  4. Anomalie Attuali • Serrata sospensiva: Mettere i lavoratori in C.I.G. e poi svolgere le contrattazioni salariali o aziendali.

  5. A cosa serve lo sciopero • Art. 40 della Costituzione: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano • I lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine di esercitare una pressione diretta sulla controparte per ottenere miglioramenti normativi ed economici • Limiti esterni, in altre parole non deve essere ravvisato nessun comportamento lesivo ed è necessario rispettare gli altri diritti costituzionalmente garantiti.

  6. Legislazione Fascista • Carta del Lavoro: Art.1: La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista • Art. 2: Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale • Art.3: L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori • Art. 6: . Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi … le corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro …

  7. Sciopero e Serrata ne c.p. • Illegittimità dello sciopero artt. 502-503-504-505-506 c.p. del 1930

  8. Cosa rivendicare • Giornata Massima lavorativa • Maggiori retribuzioniconcordati di Tariffa: Messina 1904 • Diritti Previdenziali ed assistenziali: • Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai: istituita nel 1898 • 1989 introduzione della gestione economica ed imprenditoriale dell’Inps.

  9. Governo dell’economia • Portatori di Interessi particolari e veto players • Ne cives ad arma veniant  divieto di tutela delle proprie ragioni in modo arbitrario • Teoria degli ordinamenti istituzionali: Santi Romano • Riduzione degli interessi individuali in un interesse di un unico paciscente, con effetto di estendere la propria efficacia ai soggetti estranei

  10. Legislazione Internazionale • 1848 Inghilterra: Giornata massima lavorativa 10 ore. • 1889 Bismarck: Previdenza sociale • 1891Leone XII: Rerum Novarum • 1935 Roosevelt: Social Security Act

  11. Prime ri • Primo contratto collettivo normativo 27/12/1906 tra Fiom-Società automobilistica Itala e Confindustria

  12. Superamento dello sciopero e della serrata • Cinghia di Trasmissione Gramsci e Togliatti; • Teoria Intersindacale di Gino Giugni 1960: sistema sindacale come sistema normativo dinamico dotato di regole proprie (tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base della loro rappresentatività effettiva), che non richiede riconoscimenti da parte statuale e che comunica con l’ordinamento dello Stato tramite il canale dell’interpretazione giudiziale dei contratti collettivi. Questa teoria dà la definitiva copertura teorica all’astensionismo legislativo in materia sindacale, coerentemente con l’idea che l’autonomo sviluppo del sistema di relazioni industriali fosse premessa per la trasformazione in senso democratico della società italiana; • Concertazione: Stato-Parti Sociali 1993.

  13. Motivi Economici • Marx: formula economica M-D-M’e D-M-D’  conflitto sociale per riappropriarsi dei beni produttivi • Fascismo: bene economico nazionale • New Deal: Roosvelt-Keynes-Marshall  bene economico sociale (costituzione liberal-socialista) • Liberismo: Redistribuzione su base produttiva • Europeismo: inflazione e debito sotto controllo ???

  14. Relazione tra retribuzione ed occupazione • Decremento delle retribuzioni fisse • Incremento delle retribuzioni variabili  produttività (a cottimo) • Problemi occupazionali dovuti a scarsi investimenti

  15. Relazione tra C.C.N.L. e potere di acquisto • Art. 36, 1° comma Cost: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa. • Art. 2099 c.c: La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata con le modalità e nei termini in uso (C.C.I.A.A.) nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura.

  16. Caratteristiche C.C.N.L. • Parte Normativa • Parte Economica • Parte di relazioni sindacali • Inderogabilità • Art. 2.103 c.c. • l’art. 8 del D.L. n.138 del 2011 (convertito in Legge 14-09-2011)

  17. L’art. 8 del D.L. n.138 del 2011 (convertito in Legge 14-09-2011) • contratti di prossimità (aziendali-territoriali) possono derogare: • l’utilizzo di impianti audiovisivi e di nuove tecnologie, • le mansioni e l’inquadramento dei lavoratori, • i contratti di lavoro non standard (contratti a termine, part-time, etc.); • l’orario di lavoro, • il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; • le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, • la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro, • le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro (ad eccezione del licenziamento discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, del licenziamento della lavoratrice madre, del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino e del licenziamento in caso di adozione o affidamento).

  18. …Segue • “efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” sulla base del “criterio maggioritario” relativo alle rappresentanze sindacali (caso Fiat) • Art. 2077 c.c.: I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difforme dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. • Art. 2113 c.c.: Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da inderogabili disposizioni della legge dei contratti o accordi concernenti i rapporti individuali di lavoro, non sono valide.

  19. Istat • llNIC misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico; in altre parole considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. Per gli organi di governo il NIC rappresenta il parametro di riferimento per la realizzazione delle politiche economiche; • Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). È l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato; • l'IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Infatti viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria.

  20. Funzione dell’indice Istat • aggiornamento degli affitti, • trattamento di fine rapporto • assegni di mantenimento

  21. Busta Paga 1 • La retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività lavorativa svolta ed è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro. La retribuzione deve essere (art.36 della Costituzione) tale da garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, nonché proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto.La retribuzione è stabilita dalla contrattazione collettiva e, in senso migliorativo, da quella individuale. Può essere corrisposta in denaro o in natura; essa risulta determinata dalla normale erogazione mensile e dai compensi corrisposti con periodicità superiore al mese e a fine rapporto. Elementi della retribuzione mensile • L'elemento principale della retribuzione mensile è il minimo contrattuale (paga base), il cui importo è fissato dai contratti collettivi in relazione a ciascuna qualifica contrattuale. Altri elementi della retribuzione possono essere: contingenza; è un importo che fino al 31/12/1991 è servito per adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita;

  22. Busta Paga 2 • elemento distinto della retribuzione (EDR); pari ad un importo di €10,33, viene corrisposto dall’1/1/1993 a tutti i lavoratori del settore privato; • indennità di vacanza contrattuale; legata al mancato rinnovo contrattuale, è una percentuale del tasso di inflazione programmata; • terzo elemento (superminimo collettivo); somma contrattata a livello aziendale per tutti i lavoratori e spesso differente per categoria di appartenenza; • scatti di anzianità; da erogare al compimento di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso una stessa azienda. • superminimo; importo contrattato "ad personam" senza nessun riferimento particolare a valori convenzionali se non l'andamento del mercato del lavoro per una data figura professionale; • indennità; previste dai contratti collettivi, hanno la funzione di compensare lo svolgimento di lavori particolarmente onerosi e difficili. • fringebenefict: il datore di lavoro può erogare anche prestazioni in natura quali: alloggio, mensa, autovettura, stipulazione di polizze assicurative, prestiti agevolati.

  23. FOI- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati • Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992) • Variazioni Percentuali dell'anno indicato rispetto all' anno precedente • 1948 (5,9) 1949 (1,5) 1950 (1,3) 1951 (9,7) 1952 (4,2) • 1953 (1,9) 1954 (2,7 )1955 (2,8) 1956 (5,0) 1957 (1,9) • 1958 (4,8) 1959 (0,4) 1960 (2,7) 1961 (2,9) 1962 (5,1) • 1963 (7,5) 1964 (5,9) 1965 (4,3) 1966 (2,0) 1967 (2,0) • 1968 (1,3) 1969 (2,8) 1970 (5,1) 1971 (5,0) 1972 (5,6) • 1973 (10,4) 1974 (19,4 )1975 (17,2) 1976 (16,5) 1977 (18,1) • 1978 (12,4)1979 (15,7) 1980 (21,1) 1981 (18,7) 1982 (16,3) • 1983 (15,0) 1984 (10,6) 1985 (8,6) 1986 (6,1) 1987 (4,6) • 1988 (5,0)1989 (6,6) 1990 (6,1) 1991 (6,4) 1992 (5,4) • 1993 (4,2) 1994 (3,9) • 1995 (5,4) 1996 (3,9) 1997 (1,7) • 1998 (1,8) 1999 (1,6) 2000 (2,6) 2001 (2,7) 2002 (2,4) • 2003 (2,5) 2004 (2,0) 2005 (1,7 )2006 (2,0) 2007 (1,7) • 2008 (3,2) 2009 (0,7) 2010 (1,6) 2011 (2,7) 2012 (3,0)

  24. Accordo interconfederale • Trilaterale: Datori-Lavoratori-Governo • Bilaterale: Datori-Lavoratori

  25. Accordi Interconfederali eScala Mobile • Nella busta paga stava sotto la voce contingenza • Patto Lama-Agelli 1975: Cgil-Cisl-Uil e Confindustria  rivalutazione trimestrale delle retribuzioni su base istat • Protocollo Scotti  combattere l’inflazione disponibilità R.o.l. • Patto di S.Valentino 1984: eliminazione dell’indennità di contingenza • 1986: rivalutazione semestrale • 1992: sostituzione con l’E.d.R.  Protocollo di intesa  decentramento ed r.s.u.  vedi Maastricht  politica dei redditi

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