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CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA. CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE Norme civilistiche e penali relative all’esercizio della professione

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CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE

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  1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMAFACOLTÀ DI INGEGNERIAORDINE DEGLI INGEGNERIDELLA PROVINCIA DI PARMA CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE Norme civilistiche e penali relative all’esercizio della professione Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria Incarichi professionali – Disciplinari di incarico Obblighi tributari – Trattamento previdenziale

  2. I PARTE • Norme civilistiche e penali relative all’esercizio della professione

  3. NORME CIVILISTICHE E PENALI • Il suo operato deve sempre essere svolto con • Diligenza • Prudenza • Perizia • (Codice Civile artt.1228 – 2049 – 2232) L’ingegnere ha a suo carico: RESPONSABILITA’ CIVILI RESPONSABILITA’ PENALI

  4. NORME CIVILISTICHE E PENALI Sentenza della Cass. Pen. 2 luglio 1987: “ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell’interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l’agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l’evento concretatosi in sinistro”. Il suo impegno è volto non solo all’interesse del committente ma al salvaguardia dell’intera comunità

  5. Contrattuale: • Si configura generalmente nel rapporto fra professionista e committente • Prevede un accordo scritto che determini il tipo, i tempi e le caratteristiche della prestazione dovuta • E’ sancita dall’art. 1218 C.C.:“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile “ NORME CIVILISTICHE Si può distinguere la responsabilità civile dell’ingegnere in:

  6. Extracontrattuale: • Si configura generalmente nel rapporto fra professionista e terze parti (altri professionisti, collettività) • E’ sancita dall’art. 2043 C.C.:“Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ NORME CIVILISTICHE N.B. In entrambi i casi l’imputazione di responsabilità presuppone, come ovvio, che possa essere dimostrato un nesso di causa ed effetto fra danno occorso e prestazione del professionista.

  7. Responsabilità contrattuale • Si possono ancora fare delle distinzioni: • Venir meno dei principi di diligenza, prudenza o perizia (artt. 1228 – 2049 – 2232 C.C.) • Il professionista è tenuto a rispondere per fatti derivanti dall’opera di ausiliari e sostituti; • Assume solo le responsabilità circoscritte ad atti ad egli riferibili • Importanza della chiarezza, soprattutto in fase di definizione di incarico • Obbligo di dissociarsi da atti di interferenza o ingerenza da parte di altre figure (committente, altri professionisti…) NORME CIVILISTICHE

  8. Concetto di dolo o colpa grave • L’art. 2236 C.C. cita: • “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. “ • Cosa si intende per “speciale difficoltà” ? • Problemi o prestazioni che esulano dalle conoscenze e metodologie correntemente acquisite e utilizzate • Prestazioni urgenti che non permettano il giusto approfondimento concettuale o di indagine NORME CIVILISTICHE

  9. Concetto di dolo o colpa grave • Il professionista in questi casi deve sempre: • Rendere edotto il committente delle difficoltà sopravvenute e del rischio che pertanto lo stesso committente si assume rendendosi quanto meno corresponsabile di eventuali problemi in sede civile • Accertarsi che sia dimostrabile l’esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà NORME CIVILISTICHE

  10. Responsabilità contrattuale Inadempienza contrattuale (nei tempi o nei modi) Art. 1218 C.C.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“ NORME CIVILISTICHE

  11. Responsabilità contrattuale Inadempienza contrattuale (nei tempi o nei modi) Di conseguenza ex art. 2237 C.C.: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente” NORME CIVILISTICHE

  12. Responsabilità extracontrattuale Art. 2043 C.C.: “Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ Ciononostante sebbene impropriamente è ancora valido l’art. 2236 C.C. precedentemente esposto: L’articolo a rigori è applicabile solo nell’esistenza di rapporti contrattuali fra le parti. La giurisprudenza ne ha esteso il significato anche per le responsabilità di tipo extracontrattuale (Cass. Civile – 17 Marzo 1981 n. 1544) : NORME CIVILISTICHE

  13. Responsabilità extracontrattuale “l’art. 2236 del Codice Civile, sebbene collocato nell’ambito del contratto d‘opera professionale è applicabile, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale in quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione di attività in genere, sia che essa si svolga su base di un contratto sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio” NORME CIVILISTICHE Distinzione dunque anche in sede extracontrattuale di mancanza di perizia per particolari difficoltà tecniche (attenuante) e mancata diligenza o prudenza (completamente a carico del professionista)

  14. Responsabilità extracontrattuale • In sede extracontrattuale è poi piu’ complesso ricostruire il rapporto fra mansioni effettivamente svolte dal progettista e causa effettiva del danno. • Inoltre non è quasi mai pensabile che l’ingegnere si accolli l’intera responsabilità per dati o elementi imprecisi o erronei fornitegli da terze parti • Infine possono essere corresponsabili anche le altre figure ad esempio: • Il direttore lavori che ha il dovere di verificare il progetto che gli viene sottoposto. • L’appaltatore che concorre nelle decisioni di ordine esecutivo a meno che non sia un mero esecutore di ordini (nudus ministri) NORME CIVILISTICHE

  15. Per semplicità di trattazione seguiremo il seguente schema: • Responsabilità dirette, ovvero: • Opera del professionista che cagioni “disastro” • Partecipazione al progetto di un opera che per sua colpa rovini • Responsabilità indirette, ovvero: • Lesioni colpose • Omicidio colposo • Illecito o truffa • Responsabilità di tipo penale non contemplate dal C.P. NORME PENALI

  16. Responsabilità diretta Concetto di “disastro” (art. 449 C.P.): “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis , cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone” NORME PENALI

  17. Responsabilità diretta Concetto di “rovina” (art. 676 C.P.): “Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila” NORME PENALI

  18. Responsabilità diretta Concetto di “colpa grave” (Corte Costituzionale 28/11/73 n.166.): “Nei confronti del professionista, ferma la prudenza la diligenza, per quanto attiene alla “perizia”, solo la colpa grave ( e cioè quella derivante a errore inescusabile, da ignoranza dei principi elementari attinenti all’esercizio di una determinate attività professionale, o propria di una data specializzazione) rileva ai fini della responsabilità penale” NORME PENALI

  19. Responsabilità indiretta Lesioni colpose (C.P. art. 590): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è […]. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale […]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo[…]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. “ NORME PENALI

  20. Responsabilità indiretta Omicidio colposo (C.P. art. 589): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici . “ NORME PENALI

  21. Responsabilità indiretta Truffa (C.P. art. 640): “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare “ NORME PENALI

  22. Responsabilità indiretta Truffa (C.P. art. 640): Il professionista che avvalli provvedimenti o procedure formalmente corrette ma sostanzialmente illecite, non necessariamente per godere di un utile (se non portare a compimento l’opera da lui progettata) ma ad esempio favorendo tramite soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e impresa esecutrice la risoluzione pacifica del contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai danni dello stato o di privati. (da sei mesi a cinque anni di detenzione) NORME PENALI

  23. Responsabilità di tipo penale non contemplate dal C.P • Violazioni della normativa antisismica (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 art. 20) • Violazioni della normativa urbanistico-edilizia Legge 28 febbraio 1985 n.47artt. 6 e 20 • Legge n. 1086/71 (artt. 13, 15 e 16) riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere a struttura metallica o in cemento armato. • Altre… NORME PENALI

  24. Per concludere invitiamo ancora tutti i presenti a riflettere sul ruolo sociale a cui la professione che hanno scelto li chiama: L’ingegnere (libero professionista o dipendente) deve cercare indubbiamente di assecondare le esigenze del committente (o della ditta per la quale lavora) a patto però che ciò non sia pregiudizievole per la tutela e la salvaguardia della collettività. Ciò non è affermato solamente in termini deontologici ma anche in termini di diritto Civile e Penale. Ricordiamo la sentenza della Cass. Pen. 2/7/87: ”ai fini della responsabilità di reato colposo a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta nell’interesse del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che l’agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità tra quella attività e l’evento concretatosi in sinistro”. CONCLUSIONI

  25. II PARTE • Esercizio professionale individuale ed associato – Società di ingegneria • Incarichi professionali – Disciplinari di incarico • Obblighi tributari – Trattamento previdenziale

  26. ESERCIZIO PROFESSIONALE L'esercizio professionale dell’ingegnere viene riconosciuto dal punto di vista legislativo dalla legge 1395 del 1923 con la quale fra l’altro vengono istituiti gli Ordini professionali. Il successivo regolamento del 1925 prescrive poi che per l’esercizio della professione sia indispensabile il superamento di un esame statale di abilitazione. Si ribadisce infine che ai sensi dell'art. 2229 C.C. in base alla determinazione della Legge 25.04.1938 n. 897 la professione di ingegnere può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale. La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 2231 C.C., addirittura non da azione per il pagamento del compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di difetto di competenza. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  27. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE L'esercizio professionale in forma individuale è certamente, anche per gli ingegneri, il più antico e tuttora il più diffuso. E' regolamentato giuridicamente dagli artt.2229 - 2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo e di governo della categoria precedentemente esposta ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici. Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  28. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 C.C. deve essere condotto personalmente seppur con l'aiuto di sostituti ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove consentito. II Professionista ha diritto, come afferma l'art. 2233 C.C., al compenso convenuto o a quello determinato secondo le tariffe e gli usi: per gli ingegneri (e gli architetti) è in vigore la legge 02.03.1949 n. 143 che costituisce la tariffa professionale peraltro attualmente obbligatoria come minimi (salvo la facoltà di sconto del 20% per gli Enti Pubblici) Come tutti gli altri professionisti l'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente ESERCIZIO PROFESSIONALE

  29. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE L'art. 2237 C.C. dispone che il Committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Per contro il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa. L'esercizio professionale individuale può essere svolto, come ora frequentemente accade, nell'ambito di studi plurinominali intesi solo alla suddivisione delle spese sempre più rilevanti. Talora nell'ambito di tali studi plurinominali, come pure nell'ambito di studi associati, si costituiscono società di servizi aventi il compito di gestire la struttura organizzativa complessiva suddividendo le spese conseguenti pro quota tra i professionisti partecipanti ESERCIZIO PROFESSIONALE

  30. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI La progettazione e la successiva esecuzione di grandi opere nel campo dell'ingegneria civile ed industriale richiedono la costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti settori ai quali viene affidato congiuntamente un singolo incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche. Si sono così venute a costituire specie negli ultimi anni, associazioni temporanee di professionisti, peraltro non regolamentate, costituite spesso per iniziativa degli stessi professionisti e talora della Committenza specie pubblica. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  31. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI Tali associazioni temporanee, sorte anche a seguito del divieto di costituzione di società tra professionisti secondo il disposto ora abrogato della legge n. 1815/1939, comportano rilevanti problemi di convivenza specie sotto il profilo economico appena attenuati dalla presenza di un capo gruppo coordinatore per il quale è previsto un adeguato specifico maggior compenso (solitamente il 20% del compenso globale). E' evidente che per le associazioni temporanee di professionisti valgono le norme esposte per l'esercizio individuale. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  32. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA II superamento dell'esercizio professionale in forma individuale in atto anche in Italia e nei paesi mediterranei seppur in misura molto inferiore agli altri Paesi, e la precarietà dell'associazione temporanea ha comportato, specie negli ultimi anni, un notevole sviluppo dell'esercizio in forma associata sommariamente previsto dall'art. 1 della già citata legge n. 1815/1939. Tale esercizio associato, peraltro non specificamente normato, è stato agevolato dalla più recente legislazione tributaria che l'ha esplicitamente previsto e riconosciuto. Lo studio associato per poter sorgere ed esprimersi nel rispetto delle leggi vigenti svolgendo attività che ne giustificano la costituzione e le finalità, deve autoregolamentarsi nelle forme di quello che si può definire un contratto atipico, affine con il contratto di società semplice. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  33. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA • Si devono sottolineare al riguardo due circostanze fondamentali: • Deve essere rispettato il concetto di personalità di esecuzione dell'opera • Deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei professionisti associati attraverso la struttura dello studio associato. • Si osserva infine che l'esercizio associato della professione comporta la conseguenza che i compensi dovuti dal Committente verranno corrisposti allo studio associato in base alla tariffa della categoria di appartenenza del professionista o dei professionisti personalmente officiati dal Committente. • Tra i problemi rilevanti dello studio associato si rileva quello relativo al conferimento delle quote di partecipazione da parte dei soci e del riparto delle spese e degli utili. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  34. LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA I limiti dello studio associato specie nella progettazione e nella esecuzione di opere notevoli e complesse hanno determinato il sorgere di società di ingegneria nonostante il divieto della legge n. 1815/1939. Negli anni passati, a far tempo dalla fine della seconda guerra mondiale, la progressiva affermazione delle società di ingegneria, particolarmente nel settore degli incarichi pubblici, ha dato luogo ad una prolungata e rigida azione di opposizione da parte degli Ordini e dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. Da qualche tempo tale opposizione si è notevolmente attenuata con l'affermazione di precise, specifiche condizioni per la costituzione e l'attività delle Società di ingegneria nel senso precipuo che debbono essere governate e prevalentemente costituite da professionisti e che debba essere esclusa la realizzazione delle opere progettate. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  35. LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA • In merito alla situazione attuale delle società di ingegneria si segnala: • • l'eliminazione, avvenuta in base all'art. 24 della legge n. 266/1997, del divieto di costituzione di società professionali, divieto già previsto dalla legge n. 1815/1939; • la previsione dell'art. 17 della legge n. 109/1994 e n. 216/1995 come recentemente modificato dalla cosiddetta "Merloni ter" di affidamento da parie di Enti Pubblici di progettazione, direzione lavori ed altro a società di ingegneria in forma di società di capitali i cui requisiti dovranno essere specificati nel regolamento di attuazione. Nel frattempo il comma 7 dell'art. 17 fissa alcune norme provvisorie; ESERCIZIO PROFESSIONALE

  36. LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA • la situazione per quanto riguarda gli incarichi a committenza privata risulta ancora vaga e non meglio specificata; a causa del buco normativo nei riguardi dei rapporti fra società di ingegneria e committenza non pubblica, la giurisprudenza e abbastanza concorde nel proporre un atteggiamento tollerante nelle controversie che possono insorgere in questi casi. • la previsione nell'ambito della futura legge quadro sulle professioni (o di un suo stralcio) di una specifica, completa e definitiva regolamentazione delle società professionali per lo svolgimento di incarichi tecnici sia privati che pubblici. ESERCIZIO PROFESSIONALE

  37. Gli incarichi professionali ad ingegneri possono riguardare prevalentemente: • la progettazione di massima, definitiva ed esecutiva di opere civili, di macchine o di impianti; • la direzione lavori delle opere precitate; • il collaudo tecnico-amministrativo e/o funzionale delle opere stesse; • la stima e/o la consulenza di opere d'ingegneria. INCARICHI PROFESSIONALI

  38. Gli incarichi possono essere affidati da Enti pubblici, per i quali valgono norme particolari, e da Committenti privati (Società o singoli). Come si è esposto possono essere affidati a: INCARICHI PROFESSIONALI • professionisti singoli; • professionisti associati temporaneamente; • professionisti in associazioni professionali; • professionisti in società di ingegneria.

  39. L'affidamento di incarichi di progettazione da parte di Enti pubblici è regolamentato dalle precitate leggi n. 109/1994 e n. 216/1995 come modificate dalla recente "Merloni ter": • per importi inferiori a 100.000 € a professionisti di fiducia; • per importi tra 100.000 €200.000 €a professionisti scelti in base ai loro curricula previa adeguata pubblicità; • per importi oltre 200.000 € per gara europea conformemente alla Direttiva n. 92/50 recepita in Italia dal Decreto "Karrer" che prevede l'affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando in base a prefissati parametri i curricula, l'attrezzatura, il prezzo ed il tempo. INCARICHI PROFESSIONALI

  40. Per gli Enti pubblici l'affidamento degli incarichi avviene sempre in forma scritta per delibera. Per il Committente privato è sempre buona cosa che sia affidato per iscritto con lettera controfirmata corredata da contratto o disciplinare. Per le opere pubbliche in particolare si elabora e sottoscrive un disciplinare di incarico. Non esiste uno schema fisso e vincolante di disciplinare: di norma è più o meno complesso in ragione del tipo e dell'importanza dell'incarico. Tale disciplinare contiene varie norme particolari che possono essere completive e interpretative della tariffa professionale vigente. LETTERE, DELIBERE E DISCIPLINARI D'INCARICO

  41. La normativa vigente relativa all'I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto), e il Testo Unico delle Imposte Redditi, prevedono che chi esercita una libera professione come iscritto ad un Albo specifico assuma la partita I.V.A. Sono ammesse prestazioni professionali senza partita IVA soltanto nel caso di una loro "occasionalità", situazione che viene a cessare nel momento in cui insorgono comportamenti che la rendono "abituale". Le circostanze che determinano la "occasionalità" delle prestazioni non sono mai state chiarite in modo definitivo, e comunque sono collegate all'importo dei redditi provenienti dall'attività professionale, al numero di fatture (parcelle) emesse e al periodo di tempo per il quale detta attività risulta esercitata. OBBLIGHI TRIBUTARI: PARTITA I.V.A.

  42. Il possesso della partita I.V.A. implica l'assunzione di rilevanti e ricorrenti obblighi di tipo fiscale quali: a) l'obbligo di emissione di fatture gravate da IVA e loro numerazione progressiva ed annotazione sugli appositi libri; b) l'obbligo di versamenti periodici dell'imposta riscossa, entro i termini previsti, pena pesanti sanzioni, anche per un solo giorno di ritardo; c) l'obbligo della dichiarazione annuale; d) l'annotazione su appositi libri delle spese sostenute e fiscalmente riconosciute, nonché dell'acquisto di beni inerenti all'esercizio della professione. OBBLIGHI TRIBUTARI: PARTITA I.V.A.

  43. La legge 4 Marzo 1958, n. 179 (Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) comparsa su G.U. 24.3.1958, n. 72 istituisce dal punto di vista legislativo la cassa di previdenza di ingegneri e architetti (Inarcassa). L’iscrizione a INARCASSA, per chi esercita la libera professione, è obbligatoria ai sensi dell’art. 21 della legge n.6 del 3 gennaio 1981. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: INARCASSA

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