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Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini

Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini. LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO. Rif.a integrazione : Circolare Dott.Commercialisti NOTE SU ASPETTI PROCEDURALI DELLA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE Febbraio 2011. Il QUADRO NORMATIVO.

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Presentation Transcript


  1. CorsodiTecnicaProfessionaleProf. Silvia Cecchini

  2. LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

  3. Rif.a integrazione :Circolare Dott.CommercialistiNOTE SU ASPETTI PROCEDURALIDELLA CONSULENZA TECNICA INMATERIA CIVILEFebbraio 2011

  4. Il QUADRO NORMATIVO La figura del CTU è disciplinatadalcodicediproceduracivileprincipalmenteneiseguentiarticoli: Art. n° 61 (CTU) Art. n° 191 (nomina del consulente) Art. n° 193 (giuramento del consulente) Art. n° 194 (attività del consulente) Art. n° 198 (libricontabili) Art. n° 201 (C.T.PARTE )

  5. ART. 61 c.p.c. “ Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l’intero processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta avviene tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni attuate dal presente codice”

  6. ART. 191 c.p.c. Nei casi di cui agli art. 61 e seguenti, il giudice istruttore : nomina un C.T e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”

  7. ART. 193 c.p.c. “All'udienzadicomparizioneilgiudiceistruttorericorda al consulentel'importanzadellefunzioniche è chiamato ad adempiere, e ne riceveilgiuramentodibenee fedelmenteadempiere le funzioniaffidategli al solo scopodi fare conoscereaigiudici la verità

  8. ART. 194 c.p.c. “Il consulentetecnicoassistealleudienzeallequali è invitatodalgiudiceistruttore; compie, anchefuoridellacircoscrizionegiudiziaria, le indaginidi cui all'articolo 62, dasè solo o insiemecolgiudicesecondociòchequestidispone. Puòessereautorizzato a domandarechiarimentialleparti, ad assumereinformazionidaterzi e a eseguirepiante, calchi e rilievi. segue…..

  9. ART. 194 c.p.c. …. Anchequandoilgiudicedisponecheilconsulentecompiaindaginidasè solo, le partipossonointervenirealleoperazioni in persona e a mezzo deipropriconsulentitecnici e deidifensori, e possonopresentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”

  10. ART. 198 c.p.c. Il giudice istruttore può dare incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte,può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195

  11. Inizio delle operazioni peritali L’inizio delle operazioni assume particolare importanza, in quanto da tale data decorre il termine per il deposito dell’elaborato, viceversa sarà cura del CTU comunicare alle parti, la data, il luogo e l’inizio delle operazioni che in mancanza comporteranno la nullità della consulenza.

  12. ART. 201 c.p.c. “Il giudiceistruttore, con l'ordinanzadinominadel consulente, assegnaallepartiun termineentro il qualepossononominare, con dichiarazionericevutadalcancelliere, un loroconsulentetecnico. Il CTU invia la periziaalleparti per osservazionientro un certotermine Il consulentedella parte, (CTP) oltre ad assistere a normadell'articolo 194 alleoperazioni del consulente del giudice, partecipaall'udienza e alla camera diconsiglioognivoltache vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultatidelleindaginitecniche.”

  13. Consulente tecnico d’ufficio E’ un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività La sua funzione è tesa ad integrare l’attività del giudice E’ chiamato ad esprimere giudizi ed ad effettuare verifiche

  14. Consulente tecnico d’ufficio è vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice e non è tenuto, invece, ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte. In ogni caso, laddove, durante l’effettuazione delle operazioni peritali, sorgano delle questioni relative ai poteri ed ai limiti dell’incarico affidato al consulente, questi deve informare il magistrato

  15. REQUISITI PER LA NOMINA L’Alboda cui attingeilGiudice è diviso in categorie per ognisettore E’ istituitopressoognitribunale L’iscrizione è subordinata a particolarirequisiti: CompetenzaSpecchiatacondotta tecnica morale

  16. NOMINA DEL CTU Una volta nominato, il CTU è obbligato ad accettare l’incarico: può rifiutarsi solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato Ha il diritto di astensione Può essere ricusato dalle parti per incompatibilità dell’incarico o altro Viene nominato nella cd. “fase istruttoria del processo”

  17. INADEMPIENZE COMPORTAMENTALI Il presidente del Tribunaleesercital’attivitàdivigilanza e puòpromuovereazionidisciplinari(avvertimento,sospensione….) nelcaso in cui ilConsulenteTecnico non abbiaadempiutoagliobblighiderivantidall’incaricoassunto o non abbiamantenutounadeterminatacondotta morale e professionale

  18. Responsabilità del Consulente Due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITA’ MORALE: Lo scopo è quellodiricercare e accertare la veritàduranteilpropriooperatonelrispetto del propriocodicedeontologico RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Essendoassimilatoad un pubblicoufficiale, sussistono in capo al consulentetutte le responsabilitàgiuridichepropriediquestoincarico

  19. Attività del Consulente tecnico Redige una relazione scritta denominata “perizia” Tale perizia non è del tutto vincolante per il giudice, il quale può decidere di farne disporre una nuova oppure non considerarla, dandone giustificato motivo

  20. LA PERIZIA Non costituisceunaprova in sensotecnico,ma è un elementodiprovautilizzata del giudice per compiere le sue valutazioni

  21. LA PERIZIA Espletato l’incarico da parte del CTU , può sorgere per le parti la necessità di contestarne gli esiti di dimostrarne l’erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti. A tale proposito il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito al lavoro svolto. Se necessario il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o intervenendo in udienza o in forma scritta

  22. ConsulenteTecnicodi Parte Qualorailgiudicenomini un perito, le partisipossono far assisteredaperitidi parte (CTP) I consulentidi parte formulanodeduzionisull’operato del consulented’ufficio e possonodepositarerelazioni a sostegno o contro la periziad’ufficio

  23. Consulentetecnicodi parte Per la suanomina è sufficienteunadichiarazioneresa al cancelliere Partecipaalleudienze e puòessereammesso in camera diconsiglio per chiarire al giudice le proprieosservazionitecniche

  24. Consulente tecnico di parte Presenta la propriarelazionechepuòessere: Inserita con quella del CTU nelfascicoloagliatti Presentataautonomamente ma in questocaso non costituisce mezzo diprova

  25. Consulente tecnico di parte Nellapraticaaccadespessocheanche prima dellanomina del CTU,una parte decidadiessereassistitada un consulente: In talcasosiinstaura un comunecontrattodimandato con limitatipoteri. È un normalerapportocontrattualetraprivati.

  26. Liquidazione del compenso All’attodellaconsegna in cancelleriadellaperizia, il CTU puòallegare la richiestadiliquidazione del compenso.

  27. Liquidazione del compenso Il CTU dovràelencaretutte le spesesostenutenellapropriaparcellacheverràdepositatapresso la cancelleria del giudicecompetente. Tale parcellavieneanalizzatadalGiudicecheprovvede a liquidarla,previeeventualidecurtazioni, con decretoche pone l’onere del pagamento a caricodiuna o piùparti in causa.

  28. Utilizzodiausiliari ilconsulentetecnicodeveessereautorizzatodalgiudice ad utilizzaregliausiliari. Puòottenereilrimborso del compenso per l'attivitàsvoltadaausiliarisoltanto se è statopreventivamente a ciòautorizzatodalgiudice, in casocontrariodeveprovvederepersonalmente al rimborso.

  29. Utilizzo di ausiliari In ognicaso è ilconsulentecherimaneresponsabileanche per l’operatosvoltodaipropriausiliari.

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