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Il contratto collettivo di diritto comune: l’ efficacia soggettiva. I problemi di efficacia del contratto collettivo di diritto comune. La duplice dimensione dell’efficacia: 1° tipo: l’efficacia soggettiva 2° tipo: l’efficacia oggettiva.
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Il contratto collettivo di diritto comune: l’efficacia soggettiva
I problemi di efficacia del contratto collettivo di diritto comune La duplice dimensione dell’efficacia: • 1° tipo: l’efficacia soggettiva • 2° tipo: l’efficacia oggettiva
Il problema dell’efficacia soggettiva attiene alla individuazione dei soggetti vincolati dal contratto collettivo (efficacia in senso orizzontale) Il problema dell’ efficacia oggettiva attiene alla ricerca del meccanismo giuridico attraverso cui il contratto collettivo può vincolare i singoli soggettiiscritti, parti di rapporti individuali di lavoro (efficacia in senso verticale) Significati: Entrambi i problemi riguardano la parte normativa del contratto collettivo
L’efficacia soggettiva Delimitazione del problema: l’efficacia dei contratti collettivi sovra-aziendali (diversi sono i problemi e le soluzioni per i contratti collettivi aziendali) Regola generale: Il contratto collettivo si applica solo ai rapporti di lavoro i cui soggetti – datore di lavoro e lavoratore – siano entrambiiscritti alle associazioni sindacalifirmatarie del c.c. principio della rappresentanza di diritto comune Soggetti a cui non si applica noniscritti alle OOSS
Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di diritto comune (artt. 1387 e ss. c. c.) art. 1372, 2° comma, c.c.: “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge” Art. 1388 c.c.: “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato (…) produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” Tutti i soggetti che, non avendo con l’iscrizione conferito alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente estranei all’attività contrattuale Soggetti terzi
Proiezione grafica del contratto collettivo ad efficacia soggettiva limitata Sindacato dei lavoratori (rappresentante, in senso tecnico giuridico degli iscritti) Es.: Fiom, Fim Uilm Associazione datoriale (rappresentante, in senso tecnico giuridico delle imprese aderenti) Es.: Federmeccanica Contratto collettivo Efficacia soggettiva Limitata ai lavoratori iscritti e occupati alle dipendenze di un impresa aderente lavoratori iscritti imprese aderenti
L’efficacia soggettiva del contratto collettivo • Perché l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è ancora un problema (un secolo dopo le prime esperienze negoziali)?
I - La soluzione corporativa Nell’ordinamento corporativo, entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti dalla natura giuridica attribuita al sindacato (soggetto di diritto pubblico) e alle sue attività contrattuali • Art. 1 disp. prel. cod. civ. Sono fonti del diritto • Le leggi • I regolamenti • Le norme corporative • Gli usi Risolveva il problema dell’efficacia ma a prezzo della compressione della libertà sindacale Contratti transitoriamente mantenuti in vigore dal d.lgt. n. 369 del 1944 (art. 43) Si dispose la permanenza “in vigore, salvo le successive modifiche, delle norme contenute nei contratti collettivi” all’epoca vigenti. orientamento giurisprudenziale favorevole alla sostituibilità del contratto corporativo ad opera di quello privatistico
II - La soluzione costituzionale • Art. 39 Cost. (c. 2,3,4) • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione (…) • E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
Le ragioni della mancata attuazione dell’art. 39, comma 2,3,4, Cost. • Timori di ingerenza statuali nella vita associativa interna (controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti) • Opposizione dei sindacati minoritari (collaterali alle forze di governo) • Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso: la costituzione materiale • L’efficacia “di fatto” del contratto collettivo di diritto comune (prassi, giurisprudenza e leggi speciali) • La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica: la legislazione di sostegno (lo Statuto dei lavoratori) • Proposta di formale abrogazione dell’art. 39 Cost. nell’ambito della Commissione per le riforme istituzionali (1985)
La legge Vigorelli (l. 741/1959) Il meccanismo di ricezione dei contratti collettivi in decreti delegati III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e della l. n. 1027/1960 (di proroga) • I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE • Eccesso di delega (art. 76 Cost.) • Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o “ostativa” delle disposizioni costituzionali • Si cercava di conseguire il medesimo obiettivo del Costituente, con modalità diverse da quelle approntate dal Costituente
La sent. della Corte cost. n. 106/1962 III La soluzione della legge n. 741 del 1959 (cd. legge Vigorelli) e la l. n. 1027/1960 (di proroga) “anche una sola reiterazione della delega (…) toglie alla legge i caratteri della transitorietà e dell’eccezionalità (…) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo” La decisione della Corte cost. travolse tutti contratti recepiti in decreti emanati sulla base dell’art. 1 della l. n. 1027/1960
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE • L’insuccesso dei tentativi e il ritorno al punto di partenza: l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune dei contratti • Vincola soltanto gli iscritti alle organizzazioni sindacali che l’hanno stipulato sulla base del principio della rappresentanza di diritto comune.
Il contratto collettivo tra ordinamento statuale ed ordinamento intersindacale le due concezioni del contratto collettivo collidono e, “in mancanza di una cerniera normativa (…) prevale la concezione statuale, ossia la qualificazione negozial-privatistica delcontratto stesso” (Rusciano, 2004) alla forza politica del contratto collettivo nell’ordinamento intersindacale, non corrisponde altrettanta forza giuridicanell’ordinamento statuale
La non sostenibilità pratica della efficacia soggettiva limitata agli iscritti dal punto di vista delle imprese (iscritte) Nella prassi, problemi di natura gestionale, contabile e amministrativa inducono i datori di lavoro - a prescindere dai vincoli giuridici - a non operare distinzioni di trattamento fra iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali • Difficoltà di pianificazione dei costi • Doppia contabilità • Difficoltà di gestione dei diversi trattamenti normativi
La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune Le diverse tesi (o espedienti) dottrinali e giurisprudenziali volti alla dilatazione dell’ambito soggettivo di applicazione del contratto collettivo Ruolo decisivo della giurisprudenza
A) La non necessità della iscrizione bilaterale; la sufficienza della adesione al sindacato del solo datore di lavoro (Pera, 1958) – la tesi è stata ampiamente recepita dalla giurisprudenza B) l’adesione, esplicita o implicita, al c.c. comporta l’obbligo di applicazione a tutti i dipendenti del medesimo c.c. Numerose decisioni giudiziarie fanno riferimento ad un generico concetto di “adesione” al c.c. – tale adesione può ricavarsi: 1) da un richiamo esplicito del c.c.da parte del contratto individuale; 2) da un comportamento concludente, consistente in una continuativa applicazione di fatto del c.c. Meccanismi giurisprudenziali e tesi dottrinali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva Il contratto collettivo è di fatto spontaneamente applicato
Una massimaCass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596 I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti
L’onere della prova dell’iscrizione del datore di lavoro al sindacato o dell’adesione implicita o esplicita al contratto collettivo, grava, in linea di principio, sul lavoratore… tuttavia… il datore di lavoro ha, inoltre, l’onere di eccepire alla I udienza del processo la propria non appartenenza al sindacato e, dunque, l’inapplicabilità del contratto collettivo Meccanismi giurisprudenziali sulla dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva se il dibattito tra le parti si svolge sul presupposto , anche implicito della assoggettabilità del rapporto di lavoro al contratto collettivo, la mancata contestazione del datore di lavoro viene intesa come tacita adesione o comunque come prova in re dell’adesione stessa
Il rinvio legale alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) L’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva delegata nella elaborazione dottrinale il contratto collettivo oggetto di rinvio integrativo legale ha efficacia soggettiva generalizzata al pari della legge delegante fonte rinviante e fonte destinataria del rinvio hanno stessa efficacia soggettiva
La tesi giurisprudenziale “regina”:l’estensione giudiziale della “parte economica” dei CCNL • Gode di maggiori consensi in giurisprudenza • si basa sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cc. • presupposto: la immediata precettività dell’art. 36 Cost. • I poteri equitativi del giudice ex art. 2099, comma 2
I giudici hanno escogitato un procedimento “correttivo-integrativo” del contratto di lavoro, avvalendosi, coma base giuridica, del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099, comma 2, cod. civ. In realtà – e contrariamente al disposto letterale dell’art. 2099, comma 2 - il procedimento “correttivo-integrativo” è stato (e continua ad essere) applicato, non in mancanza di accordi sull’entità della retribuzione, ma in presenza di accordi che prevedono retribuzioni di entità inferiori ai minimi retributivi contrattuali Giurisprudenza ultra legem o praeter legem Art. 36 Cost. e art. 2099, comma 2, c.c.
Il parametro della sufficienza La giurisprudenza individua un parametro significativo di sufficienza nella clausola retributiva dei contratti collettivi di diritto comune. “Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi, che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”
Precisazione L’applicazione dei contratti collettivi non deriva dalla loro giuridica obbligatorietà ma da una sorta di presunzione di corrispondenza tra minimi contrattuali collettivi e retribuzione sufficiente a cui , ai sensi dell'art. 36, il lavoratore ha diritto.
…Conseguenza Proprio in quanto si tratta di una “presunzione di corrispondenza”, il giudizio, rimane libero da vincoli Il giudice potrebbe utilizzare criteri di sufficienza DIVERSI da quelli indicati dal contratto collettivo (rinvio)
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano? NO, Per i limiti intrinseci alla soluzione basata sull'art. 36. • Rimane pur sempre una tipica espressione giudiziale dell'equità del caso singolo, inidonea a produrre effetti al di là delle parti in giudizio ed esposta nella pratica al rischio di valutazioni soggettive. • In ogni caso, si tratta di una soluzione limitata alle clausole retributive dei contratti collettivi
I meccanismi legali di estensione dell’efficacia soggettiva Costituisce una violazione dell’art. 39? E’ una legislazione assimilabile alla legge Vigorelli? L’art. 36 Statuto Impone alle amministrazioni pubbliche di inserire, nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e nei capitolati di appalto di opere pubbliche, una clausola determinante l’obbligo (per il beneficiario o appaltatore), di applicare ai dipendenti condizioni di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi della categoria o della zona. NO. NON SI TRATTA DI UN “OBBLIGO” DI RISPETTARE I CONTRATTI COLLETTIVI… …MA DI UNA SORTA DI “ONERE” SE INTENDE OTTENERE IL BENEFICIO O L’APPALTO, IL DATORE DI LAVORO DEVE APPLICARE IL CONTRATTO
Altre ipotesi in cui opera il meccanismo legale di estensionedell’ambito di eff. sogg. L’art. 22, comma 3, T.U. n. 286/1998 sulla immigrazione: stabilisce che il trattamento economico e normativo dei lavoratori extra-comunitari non possa essere inferiore a quello stabilito dai c.c. L’art. 8 della legge n. 877/1973 sul lavoro a domicilio che obbliga gli imprenditori a retribuire i lavoratori a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo stabilite dai c.c. L’art. 5 del d. lgs. n. 276/2003: pone in capo alle società di somministrazione il requisito-obbligo del “rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile”