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Art. 1321 c.c. CONTRATTO. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Autonomia contrattuale Art. 1322 c.c. CONTRATTO. Le parti sono libere di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici.
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Art. 1321 c.c. CONTRATTO Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Autonomia contrattuale Art. 1322 c.c. CONTRATTO Le parti sono libere di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
Tipici ed atipici CONTRATTI TIPICI Modelli predeterminati dal legislatore ATIPICI Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge
Categorie CONTRATTO • Bilaterali (due parti) • Plurilaterali (più parti) struttura • Oneroso (es. contratto di compravendita) • Gratuito (es. contratto di donazione) titolo
Distinzioni CONTRATTO perfezionamento • Consensuali (si perfezionano con il consenso delle parti) • Reali (si perfezionano con consenso + consegna della cosa) • Ad effetti reali (producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale) • Ad effetti obbligatori (producono solo il sorgere di obbligazioni) effetti
TRATTATIVE Art. 1337 c.c. Fase preliminare alla stipulazione di un Contratto. Le parti tentano di raggiungere un’intesa. Le parti devono comportarsi secondo buona fede
BUONA FEDE Dovere di correttezza che impronta a principi di solidarietà e lealtà tutta la materia contrattuale buona fede: obbligo di salvaguardare l’altrui interesse nei limiti in cui è compatibile con il proprio
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE Art. 1337 c.c. Sanzione per la violazione del dovere di correttezza nelle trattative
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE Art. 1337 c.c. Obbliga al risarcimento del danno arrecato con la valutazione del: danno emergente lucro cessante
Art. 1351 c.c. CONTRATTO PRELIMINARE Accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto • Effetti obbligatori • Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo) • Deve avere la stessa forma richiesta per il definitivo • In caso di inadempimento si può domandare al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)
Art. 1325 c.c. REQUISITI DEL CONTRATTO Accordo delle parti Causa Oggetto Forma
1. Accordo REQUISITI Convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti Il contratto è perfetto
L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito a seconda del modo di manifestazione di volontà delle parti Espressa: attuata con segni linguistici dichiarazione Tacita: mediante comportamenti concludenti Silenzio circostanziato
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Scambio proposta e accettazione (1326) È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte La proposta deve essere completa di tutti gli elementi L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come nuova proposta
Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione
2. Causa REQUISITI È il risultato economico - giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto Deve essere lecita e meritevole di tutela a pena di nullità del contratto
3. Oggetto REQUISITI Contenuto del contratto: insieme delle disposizioni contrattuali in cui esso consiste Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
Requisiti OGGETTO Materiale Giuridica Possibilità Non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume Liceità determinatezzaodeterminabilità Deve essere specificato con sufficienti indicazioni
4. Forma REQUISITI È il modo di manifestazione della volontà negoziale Principio generale della libertà della forma
Modalità FORMA Espressa Tacita Ad substantiam Ad probationem Volontà manifestata con segni di linguaggio Volontà manifestata con comportamenti concludenti La mancanza di una determinata forma comporta nullità del contratto (es.: donazione) Il contratto deve essere provato per iscritto (non è un elemento essenziale) (es.: transazione)
Forma scritta per la validità del contratto. In questo caso se il contratto è concluso oralmente non è nullo (ad es. la vendita di un bene immobile) FORMA SCRITTAPer alcuni contratti è la legge che stabilisce la forma che deve essere utilizzata. Da ciò deriva che la legge determina due situazioni: • Forma scritta solo per la prova dell’esistenza del contratto. In questo caso se il contratto è concluso oralmente è valido, ma se una delle parti non adempie l’altra è in difficoltà perché non ha la prova scritta dell’esistenza del contratto.
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA La scrittura privata viene firmata dalle parti davanti ad un pubblico ufficiale che attesta la veridicità delle firme FORMA SCRITTA • SCRITTURA PRIVATA Il contratto è scritto con qualsiasi mezzo e firmato dalle parti • SCRITTURA PER ATTO PUBBLICO Il contratto viene redatto da un pubblico ufficiale e firmato dalle parti e dallo stesso pubblico ufficiale. Nel caso della compravendita di immobili la legge richiede come obbligatorio l’atto pubblico redatto da un Notaio.
ELEMENTI ACCIDENTALI 1. CONDIZIONE 2. TERMINE 3. MODO
Definizione 1. CONDIZIONE Clausola che subordina gli effetti del contratto ad un evento futuro ed incerto • Evento futuro: non si è ancora verificato • Evento incerto: può non verificarsi mai
Tipologie CONDIZIONE Sospensiva Risolutiva Potestativa Meramente potestativa
Avveramento CONDIZIONE L’avveramento dell’evento dedotto in condizione rende il contratto definitivamente efficace o inefficace EFFETTO RETROATTIVO (ex tunc)
RISOLUTIVA Es. Ti permetto di abitare nel mio appartamento fin quando non mi sposerò. L’avverarsi di questa condizione porterà alla risoluzione del contratto di comodato. TIPI DI CONDIZIONE • SOSPENSIVA Es.Compro una casa a condizione che il Comune mi rilasci le autorizzazioni necessarie per ristrutturarla
RISOLUTIVA In questo caso gli effetti del contratto cessano se si verifica la condizione. Durante la pendenza della condizione il contratto produce i suoi effetti. L’avveramento della condizione opera retroattivamente e cioè come se il contratto non fosse stato mai concluso TIPI DI CONDIZIONE • SOSPENSIVA In questo caso gli effetti del contratto si producono solo se si verifica la condizione. Durante la pendenza della condizione gli effetti giuridici del contratto non si producono. L’avveramento opera retroattivamente, cioè come se il contratto fosse stato efficace fin dall’inizio.
Definizione 2. TERMINE Momento dal quale o fino al quale si produrranno gli effetti del contratto • L’avvenimento è sempre certo • Può essere certo o incerto quando si verificherà
Tipologie TERMINE 1. Termine di efficacia Termine di durata del rapporto contrattuale Momento in cui il contratto si perfeziona 2. Termine di perfezione 3. Termine di adempimento Momento in cui deve adempiersi un’obbligazione 4. Termine potestativo Clausola che rimette alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento iniziale o finale
Definizione 3. MODO Clausola apposta nei negozi a titolo gratuito (es. donazione) a cui si subordina la produzione degli effetti contrattuali Obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell’attribuzione Es. Dono una villa al Comune perché l’adibisca a residenza per anziani
Disciplina MODO Il modo impossibile o illecito si considera come non apposto, salvo che abbia costituito il solo motivo determinante
Patologie INVALIDITÁ Invalidità Del momento genetico Rescissione Risoluzione Per vicende successive Recesso
Validità ed invalidità INVALIDITÁ Quando l’atto è conforme alle regole dettate dalla legge esso è valido Può produrre i suoi effetti Quando l’atto non si è regolarmente formato esso è invalido
Invalidità Nullità Annullabilità
Concetto NULLITÁ Forma generale e più grave di invalidità del contratto che comporta la radicale inefficacia del negozio Tutti possono farla valere
Caratteri NULLITÁ • Imprescrittibile: è rilevabile senza limiti di tempo • Rilevabile d’ufficio dal giudice • Chiunque ha interesse può farla valere • Non sanabile: nessun atto successivo può sanare tale invalidità
Artt. 1418 – 1424 c.c. NULLITÁ IL CONTRATTO È NULLO QUANDO: È contrario a norme imperative Manca uno dei requisiti essenziali È illecita la causa L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile
1.Contrarietà a norme imperative NULLITÁ Ipotesi generale di nullità degli atti giuridici per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume Norma imperative: comando generale ed astratto Ordine pubblico: principi fondamentali ed inderogabili dell’ordinamento Buon costume: principi morali correnti in un certo tempo in quel dato luogo
2. Mancanza di un requisito NULLITÁ Il contratto è nullo quando manca uno dei suoi elementi essenziali o quando siano insufficientemente o inadeguatamente determinati Es.: compro una casa già mia (manca la causa) Es.: compravendita immobiliare verbale (manca la forma)
3. Illiceità della causa NULLITÁ Il contratto è nullo quando la causa è illecita, ossia quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume Costituisco una Associazione che favorisce la prostituzione Costituisco una società il cui scopo è quello di fare sequestri di persone a scopo di lucro Faccio un contratto per il riciclaggio denaro sporco
4. Dell’oggetto NULLITÁ Il contratto è nullo quando l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile Possibile: sia materialmente che giuridicamente Lecito: non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume Determinato: alla conclusione del contratto Determinabile: in un secondo momento
Art. 1421 c.c. AZIONE DI NULLITÁ Azione di mero accertamento che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse L’azione è: IMPRESCRITTIBILE
Conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.) NULLITÁ Trasformazione di un contratto nullo in un contratto diverso ma valido, del quale contenga i requisiti di sostanza e forma Solo quando risulta che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità Es.: usufrutto di immobile non in forma scritta può convertirsi in locazione dello stesso
Artt. 1425 – 1440 c.c. ANNULLABILITÁ IL CONTRATTO È ANNULLABILE PER: Incapacità legale o naturale di agire Vizi del consenso (errore, violenza e dolo) In tutti i casi previsti dalla legge
Caratteri ANNULLABILITÁ Il contratto annullabile è provvisoriamente valido • Rilevabile solo dalla parte nel cui interesse è prevista • È sanabile
VIZI DEL CONSENSO Anomalie del processo formativo della volontà La volontà sussiste ma «è viziata» Errore Violenza Dolo
ERRORE Falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti ad un contratto che, senza quell’errore, non avrebbe voluto Caratteri (1428 c.c.) Riconoscibile Essenziale