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Incontro - Dibattito “L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE” Mercoledì 30 Novembre 2005 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Ingegneria. Relatori Prof. Marcello Falasco Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione Università Politecnica delle Marche
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Incontro - Dibattito “L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE” Mercoledì 30 Novembre 2005 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Ingegneria Relatori Prof. Marcello Falasco Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione Università Politecnica delle Marche “COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO” Carlo Campetella General Manager Campetella Racing “L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL MONDO DELLE MOTO-CORSE” Università Politecnica delle Marche – Ass. Universitaria Mechanica – Fed. Italiana Moto (Comitato Regionale Marche)
“L’ECONOMIA NEL MONDO DELLE CORSE” “COSTITUZIONE, GESTIONE E DISPOSIZIONI FISCALI NELLE SOCIETA’ E ASSOZIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NEL SETTORE MOTOCICLISTICO” Relazione invitata Prof. Marcello Falasco Università Politecnica delle Marche Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche – email: falasco@diiga.univpm.it – www.diiga.univpm.it/falasco.html
ARGOMENTI TRATTATI • COSTITUZIONE SOCIETARIA • DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE • SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
FORME GIURIDICHE COSTITUTIVE L’attività sportiva dilettantistica può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate : • Associazione Sportiva riconosciuta con personalità giuridica (artt : 14-35 cod.civ.) ; • - Associazione sportiva non riconosciuta priva di personalità giuridica (artt: 36-38 cod.civ.) ; • - Società di capitale senza finalità lucrative (soc.p.Azioni, S.r.l., società cooperative) Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) MODALITA’ DI COSTITUZIONE Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico con riferimento alle norme richiamate dal D.Lgs. 460/97 sugli enti non commerciali e Onlus. L’atto costitutivo deve contenere : • la denominazione sociale con la dizione esplicita :Ass. sportiva dilettantistica e la disciplina sportiva praticata. • l’oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali). • la sede sociale , il termine e la nomina dei primi organi dirigenti. Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) MODALITA’ DI COSTITUZIONE Lo statuto deve contenere tutte le clausole di cui alla legge 460/97 tra le quali : • Assenza fini di lucro ; • Divieto distribuzione utili e avanzi di gestione ; • Disposizione sul patrimonio ; • Obbligo di redazione rendiconto economico e finanziario ; • Gratuità degli incarichi agli amministratori salvo rimborsi spese ; • Organi di controllo (revisori collegio dei probiviri ); • ----------------------------------------------------------- • ----------------------------------------------------------- Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE (artt 14-35, cod. civ., art.90 comma 18, L.289/02) MODALITA’ DI COSTITUZIONE Responsabilità patrimoniali società e associazioni sportive riconosciute : Per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde il patrimonio sociale (autonomia patrimoniale perfetta), gli amministratori agiscono in nome e per conto dell’associazione e non sono responsabili delle obbligazioni assunte. Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
PERDITA DEI BENEFICI FISCALI La mancanza dei requisiti richiesti per statuto e atto costitutivo delle clausole richiamate fanno perdere alle società ed associazioni i benefici fiscali di cui ai regimi agevolati , ex legge 398/91. Per effetto della recente legge n.289/02, comma 17, è previsto che in tutti segni distintivi rivolti al pubblico (fatture o altro documento), deve essere sempre scritta la denominazione di:“Società o Associazione sportiva dilettantistica”con il relativo settore di appartenenza (ass. sportiva dilettantistica moto-corse e la relativa affiliazione alla federazione sportiva).Viene consentito per le associazioni già in essere (D.L.72/04), di provvedere all’integrazione della ragione sociale mediante delibera dei soci evitando l’onere di modificare l’atto costitutivo e lo statuto. REGISTRO CONI : Società ed associazioni devono iscriversi al registro tenuto dal CONI, la mancanza dell’iscrizione non fa perdere i benefici fiscali ma solo eventuali contributi pubblici. Il registro svolge solo una funzione anagrafica ricognitiva Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON RICONOSCIUTE Per gli aspetti legati ai requisiti statutari valgono le stesse cose dette per le associazioni riconosciute Atto costitutivo e statuto redatto con scrittura privata registrata. Responsabilità contrattuale : risponde il fondo comune . Vi è solo responsabilità personale nel caso in cui il fondo non è sufficiente per coprire le obbligazioni sociali, indipendentemente dalla carica ricoperta. Gli amministratori e il presidente agiscono in nome proprio e per conto dell’associazione (autonomia patrimoniale imperfetta). Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
SOCIETA’ SPORTIVE DI CAPITALE SENZA FINALITA’ LUCRATIVE (art. 90 comma 17, lett. C, L.2897/02) Nasce una nuova categoria giuridica che permette a chi svolge attività sportiva dilettantistica di costituirsi nelle forme delle società di capitali ( S.p.a., S.r.l., società cooperative), secondo le disposizioni vigenti in materia dettate dal codice civile venendosi a creare un tipo di società senza fini lucrativi. Per la redazione statuti e atti costitutivi valgono le stesse regole già viste per le associazioni sportive. Si estendono alle società di capitale le disposizioni agevolative fiscali di cui alla legge 398/91 e successive integrazioni e modificazioni. Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Disposizioni contabili e fiscali per le attività sportive dilettantistiche alla luce delle modifiche apportate alla legge 398/91 Regime forfetario E’ il regime utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre sottoposto però a determinati vincoli. 1. REQUISITI SOGGETTIVI : Devono essere società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una federazione sportiva nazionale e/o da un ente di promozione sportiva. 2. REQUISITI OGGETTIVI : I proventi commerciali del precedente periodo d’imposta (futuro per chi inizia l’attività), non devono superare il limite di € 250.000,00. Nei proventi commerciali rientrane le sopravvenienze attive. Non rientrano nel limite le plusvalenze patrimoniali e le attività commerciali connesse alle attività istituzionali . Il regime forfetario si chiede per opzione ed è vincolante per un quinquennio. Superato detto limite cade il regime forfetario e le società devono passare al regime di contabilità ordinaria perdendo i benefici della legge 398/91 Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali AI FINI IVA L’iva si versa in maniera forfetaria con percentuali da applicare sugli importi dell’iva a debito : • 50% dell’iva a debito sui proventi commerciali, compresa la pubblicità ; • 90% dell’iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni ; • 2/3 dell’iva a debito sulle fatture emesse per cessioni od concessioni di diritti di riprese televisive o trasmissioni telefoniche. L’aliquota iva da applicare generalmente è del 20%, con eccezione, dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo non superi € 12,91, con aliquota del 10%. Il versamento -iva a debito- si esegue, senza maggiorazione dell’1%, con il modello F24, con liquidazioni trimestrali entro e non oltre il 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Legge 398/91 e Agevolazioni fiscali IMPOSTE DIRETTE IRES - ex IRPEG e IRAP Il reddito imponibile è dato dal 3% dei proventi commerciali sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali. Ai fini Irap il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito Ires i costi delle retribuzioni del personale dipendente , collaboratori coordinati e continuativi, compensi di lavoro autonomo. Esclusioni dalla base imponibile Irap : Indennità e rimborsi erogati agli sportivi dilettanti. (art.90,commi 10 e 5 , L. n.289/02). Tenuta libri sociali e contabili : • Libri sociali (libro soci, consiglio direttivo revisori e probiviri) • Libri contabili( libro inventari e contabilità generale per i rendiconti economici e finanziari). • Libri speciali previsti fiscalmente per ottenere le agevolazioni (raccolta fondi da manifestazioni , destinazione contributi pubblici). • Registri e documenti fiscali Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
Agevolazioni previste dall’art. 25, comma 2 Legge 133/99 Sulla base della legge richiamata sono esclusi dalla base imponibile : • i ricavi conseguiti per lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (somministrazione di alimenti e bevande, vendita materiale sportivi, gadget, cene sociali e lotterie) ; • Proventi commerciali, limite massimo € 51.645,69, connessi agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi nei limiti di due eventi per anno. Non concorrono alla formazione della base imponibile inoltre : • I contributi pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali. • Si devono tenere separati rendiconti per i proventi esenti a qualsiasi titolo Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
COMPENSI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE REQUISITI SOGGETTIVI : Atleti dilettanti, giudici di gara, allenatori commissari preposti agli arbitri, dirigenti addetti alle manifestazioni sportive, medici sportivi, massaggiatori. REQUISITI OGGETTIVI : rimborsi forfetari , compensi, premi, indennità di trasferta . Restano escluse le spese documentate e le indennità chilometriche in occasione di manifestazioni sportive. • DISCIPLINA FISCALE : • Sono esclusi da tassazione i rimborsi, compensi e indennità per importi non superiori a € 7.500,00 ; • Superate € 7.500,00 e fino ad importi di 28.158,28, si applica una ritenuta a titolo di imposta, per importi superiori si applica ritenuta a titolo d’acconto Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E’ prevista una detrazione del 19%ai fini Ire-ex Ipef- per erogazioni liberali per importi non superiori a € 1.500,00 con contestuale versamento con assegno bancario o postale. La certificazione dei pagamenti è dovuta solo per importi superiori a € 516,46. Il corrispettivo in denaro o natura, erogato da imprese in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono, per i soggetti eroganti, sino ad importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00, spese di pubblicità e propaganda deducibili per intero nell’esercizio sostenute o in quote costanti di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ Le sponsorizzazioni consistono in una erogazione finanziaria da enti pubblici o imprese private per manifestazione sportiva allo scopo di promuovere : nome e ragione sociale , marchio , immagine , attività e prodotti. Il contratto di sponsorizzazione si qualifica come contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive, dove un soggetto (sponsor, società sportiva), si obbliga ad associare (abbinare), per un certo periodo di tempo o nel corso di una manifestazione sportiva, artistica o culturale il nome (marchio, prodotto), dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche
SPONZORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ Pubblicità : è occasionale rispetto all’evento sportivo (cartelloni, striscioni) . Le sponsorizzazioni sono considerate ai fini fiscali come spese di pubblicità. • Disposizioni fiscali : • Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili per intero nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costati di 1/5 in tale esercizio e nei 4 successivi : • Le spese di sponsorizzazione rientrano tra le spese di pubblicità e ai fini della ripartizione seguono le stesse regole della pubblicità e propaganda. • IVA : • Sponsorizzazioni detrazione iva forfetizzata del 10% • Pubblicità detrazione iva forfetizzata del 50% Marcello Falasco - Università Politecnica delle Marche