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Decreto Correttivo al Codice Ambientale: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Decreto Correttivo al Codice Ambientale: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE Servizio Ambiente – Confindustria Genova 4 marzo 2008. CODICE AMBIENTALE Parte II Titolo I

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Decreto Correttivo al Codice Ambientale: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

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  1. Decreto Correttivo al Codice Ambientale: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE Servizio Ambiente – Confindustria Genova 4 marzo 2008

  2. CODICE AMBIENTALEParte II Titolo I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, VAS, VALUTAZIONE D’INCIDENZAE AIA (Artt. 4-10) Titolo II VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Artt. 11-18) Titolo III VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE (Artt. 19-29)

  3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

  4. COSA E’ LA VAS Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale , lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. Scopo: garantire che nell’ambito del processo di approvazione di piani e programmi vengano presi in considerazione gli impatti significativi generati dall’attuazione degli stessi.

  5. P/P oggetto della VAS 1/3 • P/P elaboratiper la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto (progetti sottoposti a VIA o a Verifica di VIA);

  6. P/P oggetto della VAS 2/3 • P/P per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d’incidenza è compresa nella procedura di VAS).

  7. P/P oggetto della VAS 3/3 • Sono inoltre oggetto di VAS, previa apposita verifica di assoggettabilità (ai sensi dell’art. 12) che accerti la possibilità di impatti significativi, le modifiche minori dei P/P di cui sopra, gli stessi P/P qualora interessino l’uso di piccole aree a livello locale nonché P/P diversi che definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti. Sono espressamente esclusi i P/P: • destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato; • finanziari o di bilancio; • di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica.

  8. VAS STATALE Sono sottoposti a VAS statale i P/P la cui approvazione è di competenza di organi dello Stato; A.C. Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali. Le attività tecnico / istruttorie sono svolte dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale che sostituisce quella tecnico- Consultiva per le Valutazioni Ambientali.

  9. VAS Regionale o Provinciale Sono sottoposti a VAS Regionale o Provinciale i P/P la cui approvazione è di competenza regionale o degli enti locali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali.

  10. Iter procedurale VAS • Si specifica che le procedure , sia statali che regionali, avviate precedentemente a tale data devono essere concluse seguendo le norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento. • L’iter procedurale è fondamentalmente centrato su un’ampia fase di consultazione a più livelli, sulla redazione di un Rapporto Ambientale e sull’espressione di un Parere motivato Vedi schema • I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza VASsono annullabili per violazione di legge.

  11. VALUTAZIONE D’ IMPATTO AMBIENTALE

  12. COSA E’ LA VIA Processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio . La VIA è uno strumento di supporto alla decisione che serve a verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali di un determinato progetto. Si conclude con parere motivato da parte dell’A.C.

  13. OGGETTO DELLA VIA Sono sottoposti a VIA tutti i progetti pubblici e privati che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente. Definizione d’impatto ambientale : l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente...in conseguenza dell’attuazione di piani o programmi o progetti…”.

  14. VIA statale Sono di competenza statale i progetti individuati nell’Allegato II . L’Autorità Competente è il Ministro dell’Ambiente e del territorio e del mare, il quale si avvale in fase istruttoria della “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale”.

  15. VIA regionale Sono di competenza regionale i progetti individuati nell’Allegato IIInonché i progetti individuati nell’Allegato IV e relativi a nuove opere o interventi ricadenti, anche solo parzialmente, all’interno di aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n° 394. In sede regionale l’Autorità Competente sarà la P.A. individuata dalle stesse norme regionali.

  16. Oggetto di VIA 1/3 Sono altresì oggetto di VIA, previa verifica di assoggettabilità che evidenzi come gli stessi possano avere impatti significativi sull’ambiente, i progetti: • di cui all’Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; • relativi a modifiche o estensioni dei progetti individuati nell’Allegato II; • individuati nell’Allegato IV(nel caso che tali progetti non ricadano neppure parzialmente in aree protette, le regioni possono determinare, sulla base dei criteri di cui all’allegato V, esclusioni dalla verifica di assoggettabilità, per particolari progetti o in particolari situazioni ambientali).

  17. Oggetto di VIA 2/3 • In merito alle categorie progettuali rientranti nella normativa di VIA si segnala come dalla data di entrata in vigore del correttivo le attività di smaltimento e recupero in procedura semplificate non avranno nessun trattamento differenziato rispetto a quelle in procedura ordinaria. • La nostra l.r. 38/98 aveva già recepito questo adeguamento proveniente dalla direttiva europea.

  18. Oggetto di VIA 3/3 • Altra importante novità è che le attività di recupero rifiuti da R2 a R9 (indipendentemente se esse siano in ordinaria o in semplificata) non sono più soggette a VIA obbligatoria, ma a verifica di assoggettabilità ( punti z.a e z.b dell'allegato IV).Solo la R1 rimane soggetta a VIA obbligatoria, (vedi lettera n dell’allegato III). • Va inoltre segnalato che tali attività, riferite ai rifiuti non pericolosi, sono assoggettate a verifica di assoggettabilità se superano le 10t/g (la normativa precedente le assoggettava a VIA obbligatoria in caso di superamento della soglia di 100 t/giorno).

  19. Iter procedurale • Fulcro della procedura di VIA è la valutazione, ad opera dell’Autorità Competente, di uno Studio di Impatto Ambientale che deve essere redatto a cura del proponente il progetto e secondo i criteri contenuti nell’allegato VII . • Lo Studio di impatto ambientale deve riguardare il Progetto definitivo (precedentemente veniva preso in considerazione il progetto preliminare) • Contrariamente a quanto previsto nel testo del D.Lgs. 152/06, l’iter di valutazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso e motivato non essendo più previsto che in difetto di tale provvedimento “si intenda emesso un giudizio negativo”.

  20. Modifiche, modifiche sostanziali ed estensioni • le modifiche/estensioni di progetti di cui agli allegati II e III che sono conformi alle soglie previste per le varie tipologie di progetto sono soggette a VIA,tutte le altre modifiche/estensioni, comprese quelle riferite ai progetti dell’allegato IV sono invece soggette a procedura di verificache deve accertare se le stesse debbano considerarsi modifiche/estensioni sostanziali ossia produrre effetti negativi significativi ed in tal caso saranno oggetto della procedura di VIA.

  21. Norme di coordinamento 1/2 • Per i progetti di competenza stataleche ricadano anche nel campo di applicazione della normativa IPPC ex D. Lgs 59/05, la VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale. • Per i progetti di competenza regionale e questi ricadano anche nella normativa IPPC, le regioni possono prevedere che la VIA faccia luogo anche dell’AIA qualora le autorità competenti coincidano, in caso contrario devono assicurare che la procedura AIA sia coordinata all’interno della VIA.

  22. Norme di coordinamento 2/2 • La VIA comprende la valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 ex DPR 357/97. • Inoltre l’art. 26 comma 4 prevede che la VIA “…. sostituisca o coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale …. inclusa l’AIA …”

  23. Novità in materia di IPPC 1/3 Il D.Lgs n. 4/2008 ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n.59/05 in materia di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) che si possono qui di seguito riassumere: • Art. 5 lett. H) D.Llgs 59/05: si prevede che la domanda di AIA debba prevedere non solo l’indicazione delle misure per controllare le emissioni nell’ambiente ma anche: “le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’Ambiente”.

  24. Novità in materia di IPPC 2/3 • Art. 5 c. 10 ) D.Llgs 59/05: con la modifica apportata si prevede una discrezionalità (precedentemente era obbligatorio) in capo all’Autorità competente circa la convocazione o meno della Conferenza di servizi. • Art. 5 c. 11 D.Lgs 59/05: viene chiarito che l’Autorità competente può comunque rilasciare l’AIA anche qualora, nei termini previsti, non intervengano i pareri del Sindaco (ex art. 216,217 R.D. n.1265 del 1934) nonché quelli dell’Agenzia di protezione dell’ambiente (e delle Agenzie regionali) in merito al monitoraggio ed al controllo degli impianti e delle emissioni.

  25. Novità in materia di IPPC 3/3 • Art. 9, c. 1 D.Lgs 59/05: con la modifica apportata vengono meglio precisati i casi e le modalità del rinnovo quinquennale dell’AIA. • Art. 17 c. 5 D.Lgs 59/05: viene abrogato l’inciso che rinviava alla scadenza dei termini indicati nei calendari regionali per la presentazione delle domande, come ultimo termine per garantire l’esclusione delle applicazioni delle sanzioni di cui all’art. 16 c.1 per colui che esercita un impianto senza AIA. Ciò si è reso necessario per garantire una sostanziale omogeneità rispetto alla fissazione dei nuovi termini previsti per la presentazione delle domande (scadenza 31 gennaio 2008) stabiliti dal Decreto Legge 30 ottobre 2007 n. 180, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2007 n. 243.

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