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La Riforma del Codice del Lavoro Modifiche proposte (I). Trento, aprile 2012. Il quadro della riforma. Organizzazione del tempo di lavoro; Controllo delle condizioni di lavoro ( autorizzazioni e comunicazioni all’ispetorato del lavoro);
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La Riforma del Codice del LavoroModifiche proposte (I) Trento, aprile 2012
Il quadro della riforma • Organizzazionedel tempo di lavoro; • Controllodellecondizionidi lavoro (autorizzazioni e comunicazioniall’ispetoratodel lavoro); • Licenziamentoindividuale per causa economica; • Contrattazionecollettiva
Tempo di lavoro e tempo di non lavoro • Allargamentodellemodalitàdi banca di tempo • Retribuzionedel lavoro straordinario • Vacanze e giornifestivi • Riduzione o sospensionedell’attività per motividicrisiaziendale.
Art. 208 – Banca di tempo 1– Per contrattocollettivo, puòesserestabilitoun regime di banca di tempo (…) 2 – Il periodonormale di lavoro puòessereaumentato fino a quattro ore algiorno com il limite di 60 ore allasettimana; le ore in piùhannoil limite di duecentoalanno.(...) 4– Il contrattocollettivo di lavoro deve disporresu: a) La compensazionedel lavoro prestato in eccesso equivalente, in tempo senza lavoro, pagamento in denaro o leduemodalità; b) L’anticipo com ilqualeildatore di lavoro deve comunicareallavoratoreilbisogno di lavorare in più; c) Il periodo in cuilariduzionedel tempo di lavoro per compensareil lavoro prestato in eccesso deve essereattuata, per iniziativadellavoratore o, nella sua mancanza, deldatore di lavoro, e ancora l’anticipoconcuil’uno deve informarel’altrosull’utgilizzazionedellariduzione. (...) 4 ... a) La compensazionedel lavoro prestato in più, chepuòesserefattaalmeno in una dellemodalitàseguenti: • Riduzioneequivalente deltempo di lavoro; • Aumento delperiododivacanze; • Pagamento in denaro. (...)
Art. 208-ABanca di tempo individuale (NUOVO) • 1. Ilregime di banca di tempo puòesserestabilito per accordofraildatoredi lavoro e illavoratore, potendo, in questaipotesi, ilperiodonormalede lavoro essereaumentatodue ore massimo al giorno e arrivarealle 50 ore settimanali; l’aumentohail limite di 150 ore al anno, (…). • 2. L’accordosullostabilimentodella banca di tempo puòesserestipulato mediante proposta scrittadeldatoredi lavoro, e l’accettazionedellavoratore si presume in caso di non oposizionescritta entro i 14 giorniseguenti.
Art. 208 B - Banca di tempo in gruppo (NUOVO) • 1. Ilcontrattocollettivodi lavoro chestabilisceil regime di banca di tempo (…) puòprevedere la possibilità per ildatoredi lavoro diapplicazionedellostesso regime al insieme dei lavoratoridi una squadra, reparto o unitàeconomica, se il 60% dellostessopersonale è affiliatonelsindacatofirmatario . • 2. Nel caso del coma 2 delarticolo precedente (stipulazioneindividuale), se la proposta è accettata da almeno 75% delpersonaledellasquadra, reparto o unitàeconomica, ildatoredi lavoro puòapplicare lo stesso regime all’insieme dei lavoratoridellastessastruttura. • 3. Il regime di banca di tempo non è applicabile ai lavoratorinell’ambitodiuncontrattocollettivochedisponga in senso contrario o affiliati in unsindacatocheabbiaespressooposizione.
Art. 242 – Chiusura per vacanze • 1 – Quando sia compatibile con la natura dell’attività, l’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: (...) • 2 – L’imprenditore può chiudere lo stabilimento durante cinque giorni lavorativi, nell’epoca delle ferie scolastiche di Natale. • 1 - […]. • 2 - L’imprenditore può chiudere l’azienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: • a) Durante cinque giorni lavorativi consecutivi, nell’ epoca di ferie scolastiche di Natale; • b) Un giorno fra un festivo che cade di martedi o giovedi e un giorno di riposo settimanale, (...).
Art. 226 – Nozione di lavoro straordinario • 3 – Non è compreso nella nozione di lavoro straordinario: (...) g) Il lavoro eseguito per compensare la chiusura per vacanze prevista nell’alinea b) del coma 2 dell’art. 242, per decisione dell’imprenditore.
Art. 229 – Riposo compensatorio • 1 – Il lavoratore che presta lavoro straordinario in giorno lavorativo , in giorno di riposo settimanale complementare o in giorno festivo ha diritto a riposo compensatorio, corrispondente a 25 % delle ore di lavoro straordinario eseguite (...). • 2 – Il riposo compensatorio menzionato nel coma precedente diventa effettivo quando compiuto un numero di ore uguale a quello del periodo normale di lavoro giornaliero e deve essere concretizzato nei 90 giorni successivi. (...) • 1 - [Abrogato]. • 2 - [Abrogato]. (…)
Art. 234 – Giorni festivi • 1 – Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Corpus Christi, 10 giugno, 15 agosto, 5 ottobre, 1 novembre, 1, 8 e 25 dicembre. • 1 - Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 10 giugno, 1 novembre, 8 e 25 dicembre.
Art. 238 – Durata delle vacanze • 1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. • (...) • 3 – La duratadelperiodo di vacanze è aumentata per illavoratoresenzaassenzedal lavoro o conassenzegiustificatenelannno precedente neiterminiseguenti: • a) Tregiorni di vacanze, in caso di ungiorni di assenza; • b) Duegiorni di vacanze, in caso di duegiorni di assenza; • c) Ungiorno di vacanze, in caso di tregiorni di assenza. • 1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. (…) • 3 – (Abrogato).
Art. 268 – Retribuzione del lavoro straordinario • 1 – Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: • a) 50 % per la prima ora o frazione e 75 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; • b) 100 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo. • 1 - Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: • a) 25 % per la prima ora o frazione e 37,5 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; • b) 50 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo.
Art. 298 – Riduzione o sospensione dell’attività • 1 – Il datore di lavoro può ridurre temporaneamente la durata normale del lavoro o sospendere i contrati di lavoro, per motivi di mercato, strutturali o tecnologici, catastrofi o altri avvenimenti che siano in grado di affettare gravemente l’attività normale dell’azienda, purchè tale misura sia seja indispensabile per assicurare la viabilità dell’azienda e la continuità dei posti di lavoro.
Art. 300 - Decisione • 1 – Nei cinque giorni (successivi alla comunicazione iniziale), l’imprenditore promuove una fase di informazioni e trattative con la struttura rappresentativa dei lavoratori, in vista a un accordo sulle modalità, ambito e durata delle misure da adottare. • (…) • 3 – Concluso l’accordo o, nella sua mancanza, 10 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione. (...) • 3 – Concluso l’accordo o, nella sua mancanza, 5 giorni dopo (l’inizio del processo) , l’imprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date d’inizio e fine della relativa applicazione.