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Rischio biologico

Rischio biologico. Dr. M.G. Verso Sezione di Medicina del Lavoro Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti Università degli Studi di Palermo. Agente biologico. Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano

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Rischio biologico

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Presentation Transcript


  1. Rischio biologico Dr. M.G. Verso Sezione di Medicina del Lavoro Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti Università degli Studi di Palermo

  2. Agente biologico • Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

  3. Microrganismo • Qualunque entità microbiologica che può riprodursi o trasferire materiale genetico: batteri, funghi, virus, parassiti, colture cellulari.

  4. Pericolosità di un agente biologico valutata in base: • Infettività • Patogenicità • Trasmissibilità • Neutralizzabilità • Virulenza: insieme delle caratteristiche di infettività e patogeneticità.

  5. Infettività • Capacità di un microrganismo di sopravvivere alle difese dell’organismo ospitante e di replicarsi all’interno.

  6. Patogenicità • Capacità di un microrganismo di produrre malattia a seguito di infezione.

  7. Trasmissibilità • Capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore ad uno non infetto.

  8. Neutralizzabilità • Disponibilità di misure di profilassi per prevenire la malattia o terapeutiche per curarla.

  9. Elenco principali attività a rischio agenti biologici • Industrie alimentari • Agricoltura • Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale • Servizi sanitari (comprese unità di isolamento e post-mortem) • Laboratori clinici, veterinari e diagnostici • Impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti speciali potenzialmente infetti • Impianti per la depurazione dei gas di scarico

  10. Esposizione di un lavoratore avviene per: • Contatto diretto con l’agente (ingestione, aspirazione, ferite, ecc..) • Effetti allergici e/o tossici dovuti a sostanze liberate dall’agente biologico (senza che sia avvenuto il contatto con lo stesso).

  11. RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE SANITARIO • Epatite B • Epatite C • Tubercolosi • Infezione da HIV • Antropozoonosi (Brucellosi, Rickettsiosi, Leishmaniosi, ecc…)

  12. Trasmissione diretta dall’infetto (cute, mucose, contatto sessuale) • Trasmissione indiretta (flugge, vomito, feci, urine, sangue, pus) • Trasmissione tramite vettore (zanzare, zecche, ecc.) Fattori favorenti: • Cute lesa • Immunodeficienze congenite • Immunodeficienze secondarie (leucemie, linfomi, terapie antiblastiche, cortisoniche, radianti, immunosoppressive, insufficienza epatica e renale)

  13. Epatite B • Principale rischio infettivo in A.O. • Virus a DNA di 42 nm • Riproduzione virale a livello epatocitario • Risposta immunitaria • Co-infezione con virus D o δ

  14. Epidemiologia infezione HBV • Elevata frequenza in Africa Centrale, Sud-Est asiatico, bacino amazzonico e Cina (70-90%) • Europa Meridionale, Giappone, America latina, Nordafrica: 20-55% • Nordamerica, Australia, Europa Occidentale e Settentrionale: 5% • Italia Meridionale > Settentrionale • Personale sanitario: 25-50%

  15. Trasmissione infezione HBV • Trasmissione con sangue e suoi derivati • Trasmissione con sperma, secrezioni vaginali, saliva, lacrime, sudore • Trasmissione verticale: da madre a feto e da madre a neonato Modalità più frequenti: puntura con ago infetto, tagli accidentali

  16. Clinica infezione da HBV • Tempo di incubazione: 6 sett - 6 mesi • Epatite acuta: febbre, astenia, dispepsia, ittero, feci ipocromiche, urine ipercromiche; sindrome influenzale; asintomatica • Epatite acuta fulminante: esito infausto • Guarigione nel 95% dei casi • Cronicizzazione in Epatite cronica persistente o in Epatite cronica attiva (cirrosi ed epatocarcinoma)

  17. Prevenzione infezione HBV • Prevenzione generica per malattie a trasmissione parenterale • Prevenzione specifica: immunizzazione attiva Vaccinazione antiepatite: • Vaccino a DNA ricombinante • Vaccinazione gratuita per personale sanitario • Schema vaccinale: 0-1-6 mesi

  18. Epatite C • Virus a RNA • Meccanismo diretto di citotossicità • Minore potere infettante • Trasmissione parenterale (trasfusione di sangue ed emoderivati) • Epatite acuta frequentemente cronicizzantesi (50-60%): cirrosi epatica e carcinoma epatico

  19. TBC • Mycobacterium tubercolosis • Infezione polmonare o extrapolmonare (reni, cute, ossa) • Primo contatto: complesso primario asintomatico • Periodo silente • Formazione di ascessi freddi ad andamento torpido (polmoni, reni, ossa) colliquantesi in condizioni di immunosoppressione

  20. Rischio TBC per il personale sanitario • Pazienti con tubercolosi polmonare aperta (ascesso aperto che scarica nell’albero respiratorio): colpi di tosse, starnuti • Reparti a rischio: pneumologia, malattie infettive, laboratori

  21. Prevenzione rischio TBC • Maschera facciale • Test tubercolinico: Tine test o intradermoreazione di Mantoux

  22. Infezione da HIV • Retrovirus a RNA • Clinica: deperimento organico, linfoadenopatia, infezioni opportuniste, neuropatie • Categorie a rischio: tossicodipendenti, omosessuali, bisessuali, emofilici • Non esiste né prevenzione specifica, né terapia • Minore resistenza ed infettività rispetto all’HBV • Numero limitato di infezioni a carico del personale sanitario: inoculazione di sangue infetto, contaminazione di membrane mucose o lesioni cutanee

  23. D.Lgs. 81/2008 Titolo X Esposizione ad agenti biologici Art. 266-286

  24. Classificazione in 4 gruppi agenti biologici secondo rischio di infezione (art. 268) • Gruppo1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; • Gruppo2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nelle comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche; • Gruppo3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente può propagarsi nelle comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche; • Gruppo4: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo’ presentare un elevato rischio di propagazione nelle comunità; non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

  25. Nel caso in cui l’agente biologico non possa essere attribuito ad uno fra i due gruppi, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. • L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici di gruppo 2, 3, 4.

  26. Art. 269 - Comunicazione • Il D.L. che intenda esercitare attività che comportano uso di agenti biologici di gruppo 2, 3, 4 comunica all’Organo di Vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: • nome e indirizzo dell’azienda, titolare. • DVR.

  27. Art. 270 - Autorizzazione • Il D.L. che intenda utilizzare un agente biologico di gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della Sanità. • La richiesta di autorizzazione è corredata dalle informazioni di cui al comma 1 art. 269 e dall’elenco degli agenti che si intende utilizzare. • Autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del Ministero della Salute sentito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità. • Durata autorizzazione: 5 anni (è rinnovabile). • Il Ministero della Salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici di gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione.

  28. Art. 271 Valutazione del rischio • Il D.L. nella valutazione del rischio tiene conto di: -classificazione agenti biologici; -informazioni sulle malattie che possono essere contratte; -potenziali effetti allergici e tossici; -conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; -eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; -sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

  29. Il DVR è integrato con i seguenti dati: • fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; • n° di lavoratori addetti; • generalità RSPP; • metodi e procedure lavorative adottate, misure preventive e protettive applicate; • programma di emergenza contro rischi agenti gruppo 3 e 4.

  30. Il D.L. effettua nuovamente la valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa ed in ogni caso trascorsi 3 anni dall’ultima valutazione effettuata.

  31. Art. 272 Misure tecniche, organizzative, procedurali Il D.L.: • evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi; • limita al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti; • adotta misure collettive ed individuali di protezione; • adotta misure igieniche per ridurre al minimo la propagazione accidentale fuori dal luogo di lavoro; • usa il segnale di rischio biologico; • elabora idonee procedure per prelevare, manipolare, trattare campioni di origine umana ed animale;

  32. definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; • verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario; • predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati; • concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.

  33. Articolo 273 - Misure igieniche Il D.L. assicura che: • i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; • i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; • i D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; • gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

  34. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

  35. Articolo 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie Il D.L. presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. Il D.L. definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

  36. Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Il D.L. assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al II livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al III livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al IV livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. • Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il D.L. adotta misure corrispondenti almeno a quelle del II livello di contenimento. • Nei luoghi in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, il D.L. adotta misure corrispondenti almeno a quelle del III livello di contenimento.

  37. Articolo 277 - Misure di emergenza • Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

  38. Il D.L. informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il RLS, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. • I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

  39. Articolo 278 - Informazione e formazione Il D.L. fornisce ai lavoratori informazione, istruzioni e formazione per quanto riguarda: • i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; • le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; • le misure igieniche da osservare; • la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei D.P.I. ed il loro corretto impiego; • le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; • il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

  40. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. • Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

  41. Articolo 279Prevenzione e controllo • I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

  42. Primo obiettivo della S.S. • identificare il più precocemente possibile, tutti coloro che, per diverse cause di predisposizione hanno una probabilità più elevata di contrarre malattie in funzione dell’attività svolta cioè • deve in primo luogo identificare i lavoratori che possono essere considerati ipersuscettibili nei confronti dei F.R. da agenti biologici

  43. Il D.L., su conforme parere del MC, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del MC; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore.

  44. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro.

  45. Sorveglianza sanitaria • visita preventiva; • visita periodica; • dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici.

  46. Il MC fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

  47. Art. 280 Registro degli esposti e degli eventi accidentali • I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro, istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, in cui sono riportati per ciascuno di loro l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione professionale. • Il D.L. cura la tenuta di tale registro tramite il MC. • RSPP e RLS hanno accesso a tale registro.

  48. Il D.L. consegna copia del registro all’Istituto Superiore di Sanità, all’ISPESL ed all’Organo di Vigilanza competente per territorio comunicando ad essi ogni 3 anni le variazioni intervenute; • Il D.L. comunica all’ISPESL ed all’Organo di Vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro; • Il D.L. consegna all’ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;

  49. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda il D.L. consegna: -copia del registro a Istituto Superiore di Sanità, Organo di Vigilanza competente per territorio, ISPESL. -cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.

  50. in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; • tramite il MC comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al RLS i dati collettivi anonimi contenuti nel registro.

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