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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Maurangelo Rana Esperto Tributario - Avvocato. L’opposizione a cartella di pagamento.

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

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Presentation Transcript


  1. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA Maurangelo Rana Esperto Tributario - Avvocato MILANO

  2. L’opposizione a cartella di pagamento Gli strumenti proponibili avverso la notifica di una cartella di pagamento, come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (tra le quali, SS.UU. N. 489/2000, 491/2000, 562/2000) e successivamente confermato dall’art. 29 del d.lgs. n. 46/99 (nuova disciplina della riscossione a mezzo ruolo) sono: • l’opposizione ex art. 23 della legge n. 689/81; • l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; • l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. MILANO

  3. L’opposizione ex art. 23 della l. n. 689/81 Tale opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella, con preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il cui contenuto sarà conosciuto per la prima volta dall’opponente al momento della notifica di tale cartella. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola. MILANO

  4. L’art. 23 della legge n. 689/81 “Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi (comma così sostituito all'articolo 59, comma 1, legge n. 69 del 2009). MILANO

  5. L’art. 23 della legge n. 689/81 Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile (prima era ricorribile per cassazione), convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. MILANO

  6. L’art. 23 della legge n. 689/81 Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. MILANO

  7. L’art. 23 della legge n. 689/81 A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (giudizio secondo equità).Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” MILANO

  8. Risoluzione Agenzia Entrate n. 408 del 30/10/08 L'art. 26, d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato l'ultimo comma del predetto art. 23 il quale prevedeva, quale fase di gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l'appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria. Nessuna modifica normativa, invece, e' stata apportata al comma 10 del medesimo art. 23, il quale tuttora prevede che "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta". Pertanto, l’Agenzia ritiene che nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo. MILANO

  9. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente contesta l’illegittimità della iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. MILANO

  10. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Tale opposizione deve essere attivata (entro venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti le successive intimazioni di pagamento (ex avvisi di mora). MILANO

  11. Il fermo amministrativo Ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. n. 602/73, l’agente della riscossione, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati; l’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata ad opera dell’agente della riscossione al soggetto nei confronti del quale è disposto il fermo stesso. Secondo l’Agenzia delle entrate “si ritiene opportuno che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo, ma prima dell’iscrizione dello stesso presso il competente PRA, trasmettano al debitore una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro 20 giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo” (Nota n. 57413 del 09/04/2003). MILANO

  12. L’iscrizione di ipoteca legale L’art. 77 del DPR n. 602/73 prevede che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati. In sostanza, quindi, all’agente di riscossione è riconosciuta una garanzia di tipo reale mediante l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore e dei coobbligati. L’agente della riscossione è tenuto ad iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile, determinato secondo le regole per la vendita all’incanto, e può procedere solo decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. MILANO

  13. Impugnabilità del fermo e dell’iscrizione ipotecaria Il comma 26-quinquies dell’art. 35 del Decreto Bersani ha modificato il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”, prevedendo, dopo la lettera e), le seguenti due ulteriori ipotesi per le quali è proponibile ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale: e-bis): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili; e-ter): il fermo di beni mobili registrati. MILANO

  14. La giurisdizione nel fermo amministrativo La competenza giurisdizionale va ripartita secondo il seguente criterio: se il fermo amministrativo è disposto per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario; se, invece, il credito per il quale viene disposto il fermo ha natura “non tributaria” (es. sanzione amministrativa), il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono (ex art. 103 Cost.) al riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura cautelare, il Giudice dinanzi al quale proporre l’opposizione sarà il Giudice ordinario (Vd. Ord. Cass. SS.UU. 11/05/09 n. 10672). MILANO

  15. Rassegna di prassi amministrativa Il rilascio dei certificati di proprieta' dei veicoli senza l'annotazione del fermoamministrativo che lo stesso veicolo ha precedentemente subito, e' soggetto all'imposta di bollo di euro 14,62 (Ris. AE n. 462 del 02/12/2008). Tenuto conto della norma interpretativa prevista dall'art. 3, comma 41, del d.l. n. 203 del 2005, i concessionari possono eseguire i fermi sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. n. 503 del 1998. In ogni caso, e' opportuno che l'iscrizione del fermo sia preceduta da un preavviso contenente un ulteriore invito al pagamento delle somme dovute (Ris. AE n. 2 del 09/01/2006). I concessionari della riscossione non devono applicare, nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo (o degli enti creditori, in caso di inesigibilita'), le spese di notifica dei c.d. "preavvisi di fermoamministrativo“ (Ris. AE n. 181 del 27/12/2005). MILANO

  16. Rassegna di prassi amministrativa Al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall‘art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che, se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa non può essere validamente esperita qualora non sia preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere, entro cinque giorni, l'obbligo risultante dal ruolo. L’esperibilità delle azioni cautelari del credito, invece, sono condizionate unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (Ris. AE n. 128 del 24/04/2002). MILANO

  17. L’espropriazione forzata L’Agente della riscossione, per conseguire quanto è dovuto per effetto dell’iscrizione a ruolo, può fare espropriare i beni del debitore, esercitando il diritto che, a norma di legge, è attribuito ad ogni creditore (articolo 2910 del codice civile). MILANO

  18. Il procedimento di espropriazione forzata Può sinteticamente racchiudersi nelle seguenti fasi: 1) il pignoramento che, dalla data di notifica del relativo avviso, comporta la sottrazione al debitore della disponibilità giuridica del bene; 2) la vendita del bene al pubblico incanto a cura del concessionario e quindi la materiale sottrazione al debitore del bene stesso; 3) la soddisfazione del credito dell’ente impositore o degli altri eventuali creditori con il ricavato della vendita. MILANO

  19. Modalità Il procedimento viene eseguito secondo modalità diverse a seconda che si tratti di espropriazione di beni mobili presso il debitore (ad esempio, beni ubicati nella casa di abitazione), ovvero presso terzi (ad esempio, presso il datore di lavoro per le somme dovute a titolo di stipendio, nella misura di un quinto dello stesso), di espropriazione di beni immobili (ad esempio, la casa di abitazione del debitore), ovvero beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli del debitore). L’agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro. MILANO

  20. Termini Se l’agente della riscossione non procede all’espropriazione forzata in una delle forme sopra indicate nel termine di un anno dalla data di notifica della cartella, è tenuto, prima di avviare tali procedimenti, a notificare al debitore un atto di intimazione ad eseguire il pagamento di quanto dovuto nel termine di 5 giorni. MILANO

  21. Il Pignoramento L’espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto. Si tratta di una ingiunzione notificata dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso. Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario. MILANO

  22. Pignoramento presso terzi Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica. In questi casi, la norma prevede infatti che il terzo debitore venga invitato a versare direttamente all’agente della riscossione le cifre dovute dal debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis). Possono redigere e notificare l'atto anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142). In merito e' intervenuta recentemente la Corte Costituzionale (ordinanza 393/2008) che ha dichiarato la regolarità costituzionale della procedura e l'assenza di una rilevante disparità di trattamento tra i diversi tipi di debitori. MILANO

  23. L’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 La procedura di riscossione tramite ingiunzione ha inizio con l’emissione dell’atto da parte del funzionario responsabile dell’ufficio delle entrate se l’ente locale gestisce in proprio, o dal legale rappresentante del soggetto ex art. 53, del D.lgs. n. 446 del 1997 o dell’azienda speciale o della società mista negli altri casi. Il contribuente ricevuto l’atto ha 30 giorni di tempo per adempiere all’obbligazione ovvero, in alternativa, può proporre ricorso. L’opposizione va proposta innanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell’ articolo 12, comma 2 della legge 28.12.2001, n. 488 (Finanziaria 2002) per le entrate tributarie e innanzi al giudice ordinario competente per valore (giudice di pace per importi non superiori a 5.000 euro, Tribunale per importi superiori) per quelle aventi oggetto entrate patrimoniali. In quest’ultimo caso, il ricorso dà luogo ad un normale giudizio di cognizione nel quale l’opponente assume la veste di attore e ha l’obbligo di provare i fatti a fondamento delle sue ragioni. MILANO

  24. La natura dell’ingiunzione fiscale Pur essendo indiscussa la natura di titolo esecutivo, all'ingiunzione fiscale non può essere riconosciuta, in mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso, la natura di titolo per l'iscrizione di ipoteca. Tale importante assunto è stato precisato dall'Agenzia del Territorio con la circolare n. 4/T/2008 del 20 maggio 2008, che individua l'esatto ambito di applicazione della norma che attribuisce ai Comuni e ai c.d. concessionari locali la possibilità di procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale secondo le disposizioni concernenti la riscossione mediante ruolo, in quanto compatibili. MILANO

  25. L’art. 1, comma 153, della finanziaria 2008 A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Si pone, quindi, un divieto di svolgere attività di recupero delle somme iscritte a ruolo riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano trascorsi due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. MILANO

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