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La tipologia delle pronunce delle Corti costituzionali

La tipologia delle pronunce delle Corti costituzionali. Quali effetti conseguono alle pronunce di incostituzionalità? Controllo diffuso: il giudice disapplica la legge Controllo accentrato: il giudice annulla la legge

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La tipologia delle pronunce delle Corti costituzionali

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Presentation Transcript


  1. La tipologia delle pronunce delle Corti costituzionali

  2. Quali effetti conseguono alle pronunce di incostituzionalità? • Controllo diffuso: il giudice disapplica la legge • Controllo accentrato: il giudice annulla la legge • In ogni caso le Corti creano diritto (anche espungendo le norme dall’ordinamento)

  3. Controllo preventivo: • Es. Francia: • la legge non entra in vigore • interviene una revisione costituzionale • Non circola come “modello puro”

  4. Es. Portogallo: • Controllo preventivo • Controllo successivo: astratto – concreto • Effetti controllo preventivo: il presidente ha un obbligo di veto (superabile dal Parlamento) • Controllo concreto: il giudice disapplica la norma incostituzionale • Erga omnes se per tre volte il Tribunale costituzionale giudica la norma incostituzionale

  5. L’attività “creativa” delle corti costituzionali si arricchisce nel tempo di un’articolata tipologia di sentenze • Differenziazione: • efficacia temporale • contenuto

  6. Efficacia temporaleEs. Costituzione Polonia(termine predeterminato costituzionalmente) • Art. 190. • § 3. La sentenza del Tribunale Costituzionale entra in vigore il giorno della pubblicazione, tuttavia il Tribunale Costituzionale può stabilire un diverso termine di perdita della efficacia vincolante dell’atto normativo. Tale termine non può eccedere i diciotto mesi se si tratta di legge, i dodici se di altri atti normativi. In caso di sentenze, legate a spese finanziarie non previste nella legge di bilancio, il Tribunale Costituzionale stabilisce il termine della perdita dell’efficacia vincolante dell’atto normativo sentito il parere del Consiglio dei Ministri. • (vd. mandato d’arresto europeo) • (trad. tratta da: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/pl/polonia.pdf)

  7. LOI SPECIALE DU 6 JANVIER 1989. SUR LA COUR D'ARBITRAGE(termine non predeterminato, previsto in legge organica) • Art. 8. If the action is well-founded, the Court of Arbitration shall entirely or partially annul the statute, decree or rule referred to in Article 134 of the Constitution against which the action was instituted. • Where the Court so deems necessary, it shall, by a general ruling, specify which effects of the nullified provisions are to be considered maintained or be provisionally maintained for the period appointed by the Court.

  8. Es. Repubblica Slovacca(termine obbligatorio costituzionalmente previsto) • Art. 132: • (1) In cases where the Constitutional Court finds any contradictions in statutory rules as defined by Article 125, these rules, parts or clauses thereof shall become ineffective. The authorities that passed these rules shall be obliged to bring them to conformity with the Constitution and constitutional statutes not later than six months following the finding of the Constitutional Court (…). Otherwise these rules, parts or clauses thereof shall become ineffective after six months following the decision of the Constitutional Court. (…)

  9. Per contenutoes. le “sentenze monito” • Germania: • Appellentscheidungen • sentenze di “ancora costituzionalità” (ma il legislatore provveda) • Portogallo: • controllo per omissione • Presidente della Repubblica, provedor de justiça, assemblee regionali • Efficacia dichiarativa

  10. Italia: rigetta la questione “…ma il legislatore intervenga” (altrimenti la Corte interverrà in futuro) Ad es. sent. 61/2006 (in materia di cognome): • “A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. • Tuttavia, l’intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l’attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell’automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi.

  11. Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore. • Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia.”

  12. Un altro esempio: constitutional exemption • Ordinamento canadese • La norma non è di per sè dichiarata incostituzionale, ma lo è in quanto applicata al caso concreto • CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS • 12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment. • R. v. Chief (1989) • (ma non sempre: Latimer [2001] 1 S.C.R. 3 )

  13. Nell’ordinamento italiano:il ruolo del giudice a quo NB: il controllo di costituzionalità nell’ordinamento giuridico italiano è accentrato ma esiste comunque un ruolo di filtro del giudice a quo (Calamandrei: il giudice è un “portiere”) “tertium genus” (rilevanza e non manifesta infondatezza) NB: l’introduzione del controllo diffuso fu una delle opzioni prese in considerazione dall’Assemblea costituente

  14. Il giudice ha l’obbligo dell’interpretazione costituzionalmente conforme • Sent. 116/2002: • il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli implicitamente ritiene conforme a Costituzione; • (…) • questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che é impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta (…); • la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. • PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

  15. “ove siano prospettabili diverse interpretazioni della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta”

  16. Tipologia di sentenzeCorte costituzionale italiana Dicotomia fondamentale: Accoglimento: la questione è fondata • PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. […] della legge […] [ad es. nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne]

  17. Rigetto: il “dubbio” in merito alla costituzionalità della norma è infondato (es. sent. 64/1962 in materia di adulterio) PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE  • (…) dichiara non fondata la questione, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Lagonegro del 24 novembre 1960 e del Pretore di Ancona del 10 maggio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.   • (In conclusione, la norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non é stata creata a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto é stato preso atto di una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica. Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in considerazione, é questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale.  ) • NB: è una “discriminazione ragionevole”! • (successivamente la Corte muterà orientamento nel un medesimo percorso che, alcuni anni dopo, è stato compiuto dalla Corte costituzionale turca)

  18. Qual è la loro efficacia? Chi è vincolato a quanto statuito dalla Corte costituzionale? • Sentenze di rigetto: effetti inter partes • Perché? • (Tuttavia: una questione identica sarà probabilmente giudicata nello stesso modo) • (rare eccezioni es. Belgio)

  19. Sentenze di accoglimento: • Erga omnes, dal giorno successivo alla pubblicazione in GU • Ha effetti nei confronti dei rapporti ancora pendenti • Con un’unica eccezione

  20. Interpretativa: non è una sentenza che interpreta: in tutte le sentenze i giudici interpretano! • È una decisione che subordina la costituzionalità o l’incostituzionalità di una norma ad una determinata interpretazione: • Come dicotomia iniziale: interpretative di accoglimento, interpretative di rigetto

  21. Interpretativa di rigetto • costituzionalità della norma • PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore (…) del (…), sulla legittimità costituzionale delle norme contenute (…) in riferimento all'art. (…) della Costituzione.)

  22. Interpretativa di accoglimento: • incostituzionalità della norma PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. (…), ove interpretati nel senso (…) • Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, (…).

  23. es. Sent. 78 del 2007 (accesso degli stranieri irregolari ai benefici penitenziari “extramurari”) PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative da essi previste. • Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

  24. La disposizione è incostituzionale… • Sentenza di accoglimento parziale (“…nella parte in cui”) • Sentenze sostitutive: “…nella parte in cui prevede A invece di B” (es. sent 215 del 1987)

  25. Sentenza 215 del 1987 • Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reiscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli studi, facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore.

  26. Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquisire presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, sì da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere. • Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla giovane ad assistere alle lezioni.

  27. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, (…) • Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza scolastica" di questi ultimi: ed in particolare, dopo aver previsto, nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola (trasporto gratuito dalla abitazione alla scuola, accesso a questa mediante adatti accorgimenti ed eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche, assistenza agli invalidi più gravi durante le ore scolastiche) prescrive, nel secondo comma, che, per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali". • Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie";

  28. La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato art. 28, in quanto, limitandosi a disporre che "sarà facilitata" tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di tale diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost. • (…) • La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto esclusivamente programmatorio, limitandosi ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate e future facilitazioni. Il suo tenore non é perciò idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore; a garantirla, cioè, come diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del giudizio a quo) le condizioni che - se concretamente verificate - ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente secondo comma del medesimo articolo.

  29. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "É assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori. • In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionale, secondaria o amministrativa (cfr. par. 2), possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse. • Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui importanza ed urgenza é sottolineata dalle considerazioni sopra svolte - di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale.

  30. PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "É assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.

  31. Sentenza 97 del 1998 • reato di cui all’art. 90 (cod. mil. pace): si perfeziona "per il solo fatto" di introdursi clandestinamente, o con inganno, in quei luoghi in cui é vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato • reclusione militare da due a cinque anni • pena meno grave qualora l’introduzione fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si verifichi allo scopo di commettere reati contro la difesa militare: onde la violazione del principio contenuto nell’art. 3 della Costituzione

  32. PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni

  33. Sentenze additive • Sentenze additive di principio: “…nella parte in cui non prevede…” (è tuttavia necessario l’intervento del legislatore)

  34. Sentenze additive: “nella parte in cui non prevede…” • Alcuni esempi : • 219/1994 (HIV) • 27/98 (vaccinazioni) • Elementi comuni: materia (salute vd. art. 32), sentenze additive: • La Corte diventa una sorta di “legislatore” • NB: la concezione originaria della giurisdizione costituzionale vedeva le Corte come “legislatore negativo”

  35. Sentenza 27 del 1998 • dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica) • NB: obbligatorietà della vaccinazione dal 1966 • Discriminazione non ragionevole

  36. Nelle sentenze additive, quindi, la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma • “nella parte in cui non prevede qualcosa” • Quale limite incontrano questo tipo di sentenze?

  37. Materia penale, la Corte lo afferma espressamente ad es. nella sentenza 508/2000: • [402. Vilipendio della religione dello Stato. • Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]

  38. “Sebbene, in generale, il ripristino dell’uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l’esclusione delle sentenze d’incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l’orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995). • La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.”

  39. Ma: vd. sent. 440/1995: che tipo di sentenza è? • nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di (…) • Considerato in diritto • L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di legittimità costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal primo comma dell'art. 724 del codice penale, sotto il duplice profilo della violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e della violazione del principio di uguaglianza in materia di religione (artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione). • 1. L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo contravvenzionale la condotta di chi «pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato». La prima prospettazione della questione si incentra sulle conseguenze che - ad avviso del Tribunale rimettente - deriverebbero dall'espunzione dal vigente ordinamento della nozione di «religione dello Stato».

  40. Qual è il bene tutelato? • Inizialmente: • 1. La tutela della religione di Stato (lo Stato tutela l sua religione • 2. collocazione nel «titolo» quanto mai eterogeneo delle «contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi», collocazione che giustifica anche per la bestemmia (come per il gioco d'azzardo, gli atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio, ecc.) una configurazione più riduttiva, come atto di malcostume. • mutamenti sociali. • come religione di maggioranza: • La religione cattolica è configurata non più come la religione dello Stato in quanto organizzazione politica, ma dello Stato in quanto società: la protezione speciale della «religione dello Stato» si giustificherebbe per «la rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene... (…) • come «sentimento religioso», elemento base della libertà di religione (tutte le religioni) • L'abbandono del criterio quantitativo, così argomentato dalla Corte, significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. 

  41. 4. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola «religione dello Stato», è da notarsi che, in senso stretto, il termine «venerati», impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla «religione dello Stato» può valere soltanto per i Simboli e le Persone.

  42. La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte - esclusa restando ogni valenza additiva della presente pronuncia, di per sè preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e di pene - si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in materia penale. • La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principî costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse. • Per questi motivi • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: «o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».

  43. Le Corti come “quasi-legislatori” un esempio storico: Roe v. Wade (1973) • To summarize and to repeat: • 1. A state criminal abortion statute of the current Texas type, that excepts from criminality only a life-saving procedure on behalf of the mother, without regard to pregnancy stage and without recognition of the other interests involved, is violative of the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. • (a) For the stage prior to approximately the end of the first trimester, the abortion decision and its effectuation must be left to the medical judgment of the pregnant woman's attending physician. • (b) For the stage subsequent to approximately the end of the first trimester, the State, in promoting its interest in the health of the mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways that are reasonably related to maternal health. • (c) For the stage subsequent to viability, the State in promoting its interest in the potentiality of human life […]   may, if it chooses, regulate, and even proscribe, abortion except where it is necessary, in appropriate medical judgment, for the preservation of the life or health of the mother.

  44. (…) • This holding, we feel, is consistent with the relative weights of the respective interests involved, with the lessons and examples of medical and legal history, with the lenity of the common law, and with the demands of the profound problems of the present day. The decision leaves the State free to place increasing restrictions on abortion as the period of pregnancy lengthens, so long as those restrictions are tailored to the recognized state interests. The decision vindicates the right of the physician to administer medical treatment according to his professional judgment up to the points where important.

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