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Forme di Governo

Forme di Governo. Monarchia costituzionale. Passaggio da stato assoluto a stato liberale (a seguito della rivoluzione inglese e del Bill of Rights : 1688-1689); Poi dalla fine del Settecento circola in Europea occidentale: Francia (1814 e 1830); Belgio (1831), Italia (1848);

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Forme di Governo

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Presentation Transcript


  1. Forme di Governo

  2. Monarchia costituzionale • Passaggio da stato assoluto a stato liberale (a seguito della rivoluzione inglese e del Bill of Rights: 1688-1689); • Poi dalla fine del Settecento circola in Europea occidentale: Francia (1814 e 1830); Belgio (1831), Italia (1848); • È dualistica: separazione Re e Parlamento. Attribuite loro distinte funzioni e diversa legittimazione; • Il Re ha prerogative proprie; partecipa alla funzione legislativa (con le Camere); è titolare del potere esecutivo; nomina i magistrati (che poi sono inamovibili). Può sciogliere la Camera bassa; • Il governo come organo collegiale non esiste. I ministri sono funzionari nominati e revocati dal Re. • Assemblea: poteri legislativi, anche in materia tributaria e di bilancio. Può usare l’impeachment come strumento per far valere la responsabilità dei mistri-funzionari (responsabilità giuridica con forte connotazione politica);

  3. Forma di governo Parlamentare • Si afferma prima nel Regno Unito l’operare delle convenzioni dopo il 1714, con Giorgio I. (in Belgio, in Francia e Italia perché si formano consuetudini). • Prima fase: Government by influence (manca ancora la fiducia, è il re che cerca i supportersper le varie politiche del suo governo), che poi cede lentamente al Government by party in Parliament. • Il Cabinet (che riunisce i più stretti collaboratori del Re) inizia a riunirsi autonomamente sotto il Primo Lord del Tesoro (poi Primo Ministro: vedi Walpole nel 1729). • Seconda fase: nel 1784 Lord North si dimette dopo sfiducia della Camera dei Comuni per perdita delle colonie statunitensi. • In origine è dualista: governo a «doppia fiducia», del Re e del Parlamento L’impeachment evolve verso una sfiducia non più solo individuale, ma anche collegiale. E un re che scioglie le camere.

  4. Forma di governo parlamentare • Ulteriore svolta: si va verso il monismo. Dopo la riforma riforma elettorale del 1832, nel 1834 per l’ultima volta Re Guglielmo IV revoca un Primo Ministro (Lord Melbourne) e scioglie la Camera. Ma le elezioni confermano la maggioranza favorevole al Primo Ministro. • Monismo: deriva dal parlamento, meglio, dalla Camera che avvia il circuito rappresentativo. • Il governo diviene Governo responsabile verso Parlamento; il Re esce dal circuito di formazione dell’indirizzo politico; • Il re regna ma non governa: controfirma ministeriale, per cui “scarica su esecutivo” la responsabilità e poi anche la titolarità sostanziale delle decisioni. • Può essere: a prevalenza dell’esecutivo (UK) o del legislativo (Francia).

  5. Forma di Governo parlamentare a prevalenza dell’esecutivo (1) • Modello esemplare e tradizionale della forma di governo parlamentare monista classica. • Non è razionalizzato, si basa su norme non scritte, consuetudinarie e convenzionali. Ciò lo ha reso adattabile al mutamento delle situazioni sociali e politiche, garantendone una sostanziale continuità dal XIX secolo ad oggi. Vi sono stati i tentativi di razionalizzazione (meglio, di codificazione): da ultimo, il Fixed-termParliamentsAct 2011. 0 • Organi: Legislativo (Comuni, Lords e Corona). • Solo la Camera dei Comuni è elettiva: sistema elettorale di tipo maggioritario a turno unico di tipo majority (first-pass-the post) che ha conservato la tendenza al bipartitismo: no un solo partito, ma tendenza a che solo due possano essere gli aspiranti a formare il governo. • Solo la Camera dei Comuni entra in gioco per il rapporto fiduciario. • Bicameralismo non perfetto: come codificato anche dai ParliamentsAct del 1911 e 1949. • Con le elezioni: si dà anche indicazione a primo Ministro. Nominato dalla Regina, ma per convenzione è il leader del partito che vince le elezioni e che, di solito, ottiene la maggioranza dei seggi ai Comuni. • Esecutivo: Primo Ministro e suo Cabinet. Nominati e revocati da Corona, ma per convenzione anche designati da Primo Ministro. • Primo Ministro è in posizione di sovraordinazione agli altri Ministri e esercita importanti poteri: • patronage: propone le nomine dei magistrati, lords vitalizi; nomina e revoca ministri; decide lo scioglimento della Camera dei Comuni. • Rapporti con il Parlamento: fiducia presunta; discorso della Corona • Responsabilità politica: molto raro che si dia sfiducia espressa. Quando si verifica, si va a scioglimento, in base alla convenzione per cui spetta al popolo far valere la responsabilità politica (salvo il caso di sostituzione del leader).

  6. Forma di Governo parlamentare a prevalenza dell’esecutivo (2) • La Corona è ridimensionata, i suoi poteri (royalprerogatives) sono formalmente da questa esercitati, ma sostanzialmente sono nelle mani del Primo Ministro. La titolarità formale, ovviamente è un limite alla assoluta discrezionalità del primo ministro. • Casi in cui riemerge la prerogativa: mancata indicazione del leader; casi di hungparliament; revoca del primo ministro se attenta a democraticità ordinamento; rifiuto di scioglimento se inutile o contraria all’interesse nazionale. • Ruolo opposizione: • Già si è detto che l’effetto della legislazione elettorale inglese è quello di originare un sistema partitico bipartitico: l’effetto non è quantitativo, ma qualitativo: 1) partito con la maggioranza assoluta dei seggi; 2) partito di opposizione che ha più degli altri effettive possibilità di vincere alle successive elezioni e di diventare il partito di maggioranza assoluta. • A questo partito è attribuito il ruolo di Opposizione di Sua Maestà: il Ministers of the Crown Act 1937 conferisce al leader del principale partito di opposizione (quello che ha più possibilità di vincere le successive elezioni) uno status e un trattamento (anche economico) equiparabile a quelli dei Ministri. • In più è il «primo ministro» dello shadow cabinet.

  7. Monista a prevalenza del Parlamento: Francia (III Repubblica: 1875-1940) • Esito di convenzioni più che di una rigorosa applicazione testi costituzionali); • Repubblica parlamentare, con presidente eletto per sette anni dalle camere riunite; Parlamentare monista; esecutivo bicefalo: il presidente è parte dell’esecutivo; i ministri sono nominati dal presidente e potrebbero essere anche verso di lui responsabili; Camera e senato (indiretta elezione) sono in posizione paritaria; Il presidente può sciogliere la Camera su parere conforme del Senato. • L’evoluzione denota un distacco da tale quadro: • dopo che il Presidente MacMahon fa uso nel 1877 del potere di scioglimento con esiti a lui avversi (si dimette), non verrà più utilizzato; • Dichiarazione del Presidente Grévy del 1879: sottomesso alla volontà popolare. Il presidente esce dal circuito dell’indirizzo politico. • Parlamento ha quindi un ruolo centrale: a tal punto influente (controlla esecutivo anche attraverso le commissioni permanenti) che basta un voto contrario per provocare le dimissioni del Governo, le quali, peraltro, non sono giuridicamente scritte e disciplinate. • Lo stesso Primo Ministro non è figura contemplata: si afferma in via di prassi e viene codificata solo nel 1934. • Deriva verso assemblearismo o a parlamentarismo assoluto.

  8. Razionalizzazione della forma di governo • Con la fine della prima guerra mondiale ci si propone di razionalizzare la forma di governo: • rafforzare la stabilità degli esecutivi; • mettere per iscritto le norme relative al rapporto di fiducia: il governo ha l’obbligo di dimettersi solo in ipotesi di approvazione di mozione di sfiducia; • Ridimensionamento capo dello stato. • Due modelli: monista (Austria e Cecoslovacchia); dualista (Germania di Weimar). • In entrambi i casi: né la scrittura delle regole sulla sfiducia né la elezione del capo dello stato mettono al riparo dall’avvento dei totalitarismi. • Dopo la seconda guerra mondiale: • Razionalizzare il rapporto di fiducia nei suoi vari aspetti; • si aggiunge la previsione di organi di garanzia (tribunali costituzionali) chiamati a mediare e risolvere potenziali conflitti tra poteri ed evitare così le degenerazioni del primo tentativo di razionalizzazione.

  9. forma di governo presidenziale • Caratteristiche essenziali: esecutivo monocratico (presidente direttamente espressivo della volontà popolare); separazione rigida dei poteri (non c’è fiducia, non c’è scioglimento). • Stati Uniti d’America: deriva dalla monarchia costituzionale inglese. Forma di governo dualistica, dove, però, la differente legittimazione non deriva da ragioni di classe sociale, ma dalla circostanza che presidente e congresso attingono entrambi alla sovranità popolare. • LEGISLATIVO è composto dal Congresso: House of Representatives(ogni due anni dall’intero corpo elettorale: esprime il principio nazionale); Senate (due per Stato: principio federale. Durano in carica sei anni e si rinnovano ogni due: organo permanente; eletti dal popolo dal 1913: XVII em.). • ESECUTIVO: affidato al Presidente. Dura in carica 4 anni rinnovabile una sola volta (XXII em del 1951). Elezione di II grado

  10. Checks and Balances • Ogni potere ha la possibilità di controllare e di condizionare gli altri nell0’esercizio delle rispettive funzioni. • Legislativo: • La Camera (e Senato): il power of the pursue : approva bilanci e leggi di spesa, decidendo le somme che servono al Presidente per attuare le sue politiche; • Senato: concede l’advice and consent alle nomine presidenziali (funzionari federali e giudici federali, compresi i giudici della Corte suprema) e (a 2/3 dei componenti) ai trattati conclusi dal presidente. • Impeachment: messa in stato d’accusa da parte della Camera; giudica il senato presieduto dal ChiefJustice. • Esecutivo: • a) no iniziativa legislativa, ma: messaggio sullo stato dell’Unione; affida ai suoi deputati/senatori la presentazione dei disegni di legge. • b) potere di veto: superabile 2/3; il presidente non lo rinvia entro dieci giorni: diventa legge. • c) a meno che il rinvio non sia possibile perché il Congresso ha aggiornato i lavori: il rinvio è giuridicamente impossibile e il potere di veto insuperabile: pocket veto.

  11. Forma di governo direttoriale • è un unicum: Confederazione svizzera. • Vi sono precedenti storici: Uruguay (1951-1966). • Origini: Costituzione dell’anno III (1795) e di qui importato nel 1798 in Svizzera dalle truppe francesi. Confermato dalle costituzioni del 1848, 1874 e 1999. • 1) Parlamento bicamerale: Assemblea Federale (Consiglio Nazionale + Consiglio degli Stati); • 2) Governo: Consiglio federale: 7 membri, eletti individualmente da assemblea federale (convenzioni per provenienza cantonale, per “formula magica”, ecc.) • 3) Non da questa revocabile. Assomma le funzioni di governo e di capo dello stato: a rotazione. • 4) Il consiglio nazionale non può sciogliere le camere.

  12. Forma di governo semipresidenziale accoglie un elemento tipico delle forme di governo parlamentari: responsabilità politica e relazione fiduciaria tra legislativo ed esecutivo. e uno della forma di governo presidenziale: elezione popolare del Presidente. • Ne consegue un duplice dualismo: quanto a configurazione dell’esecutivo (esecutivo bicefalo); quanto a derivazione degli organi (presidente e parlamento hanno distinti canali di legittimazione). • Il prototipo (anche per la denominazione – Duverger) è la V Repubblica Francese, in particolare, dal 1962, anno della riforma costituzionale che ne sancito l’elezione diretta del presidente (prima, nel testo originario, era eletto da un collegio elettorale rappresentativo delle varie componenti territoriali: parlamentari, consiglieri dei territori d’oltremare, consigli municipali; poi revisione imposta da De Gaulle). • Non è l’unico: Esperienze storiche: Weimar (1919); Esperienze vigenti: Finlandia, Austria, Islanda, Portogallo, Irlanda. • Ragioni per la sua adozione: 1) conquista indipendenza: sostituire a un monarca un MONARCA REPUBBLICANO (Finlandia, Irlanda e Islanda); 2) volontà di contrapporre al pluralismo politico, che si esprime nel parlamento, l’unità e autorità dello stato impersonata da presidente con forte legittimazione (Francia, Weimar, Austria); 3) fuoriuscita da una dittatura (Portogallo, per bilanciare, mediante garanzia democraticità elezione presidenziale, il ruolo dei militari). • Gli esiti pratici sono molto differenti: a preminenza del primo ministro: che è il vero leader e il presidente svolge un ruolo simbolico e formale (Austria, Irlanda, Islanda) => detto anche semipresidenzialismo apparente perché nella realtà funziona come una forma di governo parlamentare; effettivamente diarchico: separazione di competenze tra Presidente e Primo Ministro. Il presidente ha poteri propri e rilevanti: politica estera (Finlandia), scioglimento del parlamento, impugna le leggi, veto revoca del governo in casi eccezionali (Portogallo). A preminenza del presidente: Francia, salvo le ipotesi, ormai molto rare a seguito delle riforme del 2000 e del 2008, di coabitazione.

  13. Francia • scopo della Costituzione: limitare i partiti e il legislativo (vedi esperienze precedenti). • Un esecutivo forte e stabile, con un Governo responsabile che ha i poteri per attuare in Parlamento il proprio programma; presidente che è arbitro ma anche con poteri importanti. • Presidente • Eletto ogni 5 anni: per evitare la coabitazione e inversione del calendario elettorale (prima presidenziali, poi parlamento). • Poteri propri: 1) Nomina del primo Ministro (e lo costringe a dimissioni); 2) Referendum legislativo (anche per modificare costituzione); 3) Scioglimento assemblea nazionale (se per esempio, gli è politicamente avversa); 4) poteri di crisi. • Il Governo determina e dirige la politica nazionale; primo ministro dirige azione di governo; • Rapporto fiduciario: a maggioranza assoluta vi è l’approvazione della sfiducia (si contano solo i voti favorevoli alla sfiducia. • Questione di fiducia è approvata se entro 24 ore non viene presentata una mozione di sfiducia e poi approvata.

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