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Richiedenti asilo e rifugiati in Italia . Docente: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche. Livelli di protezione. Protezione Internazionale. PROTEZIONE SUSSIDIARIA. Sistema di protezione nazionale. La definizione di rifugiato – clausola di inclusione.
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Richiedenti asilo e rifugiati in Italia Docente: Anna Elia Processi migratori, territorio e politiche
Livelli di protezione Protezione Internazionale PROTEZIONE SUSSIDIARIA Sistema di protezione nazionale
La definizione di rifugiato – clausola di inclusione Art. 1.A.2, Conv. Ginevra 1951, integrato dal Prot. New York 1967 È rifugiato chi “temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi”.
Carattere dichiarativo della qualifica di rifugiato L’obbligo di tutela nasce nel momento in cui l’individuo soddisfa i criteri indicati nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e giunge nel territorio o si trova nella giurisdizione di uno Stato estero, indipendentemente dal riconoscimento formale dello status di rifugiato. Una persona non diventa rifugiato perché è riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. Manuale UNHCR, par. 28
Gli elementi costitutivi della definizione: La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza abituale L’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza/residenza Il fondato timore di persecuzione La persecuzione I motivi della persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)
1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità o residenza abituale … si trova fuori dal paese del quale è cittadino oppure, non avendo una cittadinanza, si trova fuori dal paese della sua abituale residenza … La Convenzione di Ginevra permette il riconoscimento dello status di rifugiato solo a coloro che abbiano varcato i confini dello Stato di nazionalità o di residenza abituale (nel caso degli apolidi)
3. Il fondato timore … temendo a ragione … Timore = elemento soggettivo Fondato = elemento oggettivo
3. Il fondato timore: l’elemento soggettivo Elemento soggettivo: paura, anticipazione Il rifiuto di tornare nel paese di origine Il fatto di aver presentato una domanda di protezione internazionale indica la presenza di un timore Questione di credibilità: il richiedente teme veramente quello che dice che gli potrebbe succedere in caso di rimpatrio? Considerare: contesto personale, di famiglia e sociale, esperienze personali (persecuzioni passate), danni subiti da persone in una situazione simile
3. Il fondato timore: l’elemento soggettivo Manuale UNHCR, § 40: La considerazione dell’elemento soggettivo è inseparabile da una valutazione della personalità del richiedente, dato che le reazioni psicologiche degli individui non sono necessariamente identiche nelle stesse circostanze [..] Art. 3.3 Dlgs. 251/2007‘Esame dei fatti e delle circostanze’ c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente[..]condizione sociale, sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personale , [..] gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
Motivi di persecuzione: razza La persecuzione per ragioni di “razza” comprende, fra l’altro, le persecuzioni fondate su: COLORE DELLA PELLE DISCENDENZA APPARTENENZA AD UN GRUPPO ETNICO Le razze non esistono? Esistono i razzisti ed anche le persecuzioni di carattere razziale. Riferimenti in diritto internazionale: Conv. ONU eliminazione discriminazione razziale del 1965 Riferimenti in diritto comunitario: art. 10, lett. a) Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano: art. 8, lett. a) D. Lgs. 251/2007
4. La persecuzione Non esiste una definizione universalmente accettata di persecuzione Persecuzione come: - minaccia alla vita o alla libertà (art. 31 e 33 Conv. Ginevra 1951) Art. 7, D. Lgs. 251/07 - graviviolazioni di altri diritti umani fondamentali (in particolare, tortura, altri atti o trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna penale per fatti non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle anticipatamente stabilite dalla legge) - somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani,il cuiimpatto complessivosia sufficientemente grave da avere uneffetto analogo ad una violazione grave di diritti umani fondamentali
LE FORME DELLA PERSECUZIONE (ESEMPI) Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essere richiesto il compimento di atti criminali; atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia. Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007
4.La persecuzione: questioni controverse Persecuzione / discriminazione Manuale UNHCR, parag. 54 “Differenze di trattamento più o meno rilevanti fra diversi gruppi sociali esistono in molte società. Le persone che godono di un trattamento meno favorevole per effetto di tali differenze non sono necessariamente vittime di persecuzione. E’ solo in circostanze particolari che la discriminazione determina persecuzione. Ciò avviene se le misure discriminatorie implicano conseguenze pregiudizievoli per la persona colpita” Fuga dalla persecuzione / fuga dalla giustizia Le persone che fuggono dall’applicazione della pena per la commissione di reati comuni nonsono considerate rifugiati, a meno che: non sia inflitta una pena eccessiva l’applicazione della legge penale sia discriminatoria Inoltre: anche una persona condannata per un crimine di diritto comune può essere riconosciuto rifugiato (ma, possibile applicazione della clausola di esclusione)
L’agente di persecuzione Posizione UNHCR: Stato, agente non statuale ove la Stato non può o non vuole fornire protezione Persecuzioni direttamente imputabili allo Stato Persecuzioni imputabili a soggetti assimilabili allo Stato (es. partiti o organizzazioni politiche che controllano un territorio) Persecuzioni imputabili a soggetti privati o gruppi sociali, contro cui lo Stato non voglia o non sia in grado di offrire adeguata protezione NB: affinché vi sia persecuzione non è necessario dimostrare l’intento persecutorio o valutare le motivazioni del soggetto agente Riferimenti in diritto comunitario: art. 6 e 7 Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano: art. 5 e 6 D. Lgs. 251/2007
5. I motivi di persecuzione Secondo la Convenzione di Ginevra, si è rifugiati solo se la persecuzione temuta è riferibile ad una delle seguenti ragioni: Razza Religione Nazionalità Opinioni politiche Appartenenza ad un determinato gruppo sociale I motivi indicati dalla Convenzione non si escludono l’un l’altro. Riferimenti in diritto comunitario art. 10 Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano art. 8 D. Lgs. 251/2007
Motivi di persecuzione: razza La persecuzione per ragioni di “razza” comprende, fra l’altro, le persecuzioni fondate su: COLORE DELLA PELLE DISCENDENZA APPARTENENZA AD UN GRUPPO ETNICO Le razze non esistono? Esistono i razzisti ed anche le persecuzioni di carattere razziale. Riferimenti in diritto internazionale: Conv. ONU eliminazione discriminazione razziale del 1965 Riferimenti in diritto comunitario: art. 10, lett. a) Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano: art. 8, lett. a) D. Lgs. 251/2007
Permesso di soggiorno Status di rifugiato = permesso per ASILO - 5 anni rinnovabile (art. 23, c. 1 D. Lgs. 251/07). Protezione sussidiaria = permesso per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 3 anni rinnovabile previa verifica permanenza condizioni (art. 23, c. 2 D. Lgs. 251/07). Protezione umanitaria = permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI – periodo “non superiore alle necessità documentate” (nella prassi, un anno). Rinnovabile. (art. 5, c. 3 lett. e) TUIMM; art. 11, c. 1 lett. c-ter) DPR 394/1999;
Definizione di persona ammissibile alla protezione sussidiaria Art. 2, lett. g D. Lgs n.251/07 Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiatoma nei confronti di cui sussistonofondati motivi di ritenereche, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
Definizione di DANNO GRAVE Art. 14, D.Lgs n. 251/07 A) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte B) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
DIFFERENZE TRA STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA Persecuzione / Danno grave Fondato timore/ Fondati motivi Nel caso del rifugiato deve sussistere il presupposto del nesso causale (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale)
Le regolamentazioni al diritto di asilo introdotte dalla legge 30 luglio del 2002 - Bossi-Fini • Vengono istituite le Commissioni territoriali (prima c’era solo una commissione nazionale). • Sono previsti 20 giorni di tempo dalla presentazione della domanda alla decisione di prima istanza. • Inoltre, viene introdotta la possibilità di un riesame dell'eventuale decisione negativa in prima istanza dalla stessa Commissione, integrata da un membro della Commissione nazionale per l'asilo. • L'introduzione della protezione umanitaria per coloro i quali, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, necessitano di una forma di protezione sussidiaria poiché in fuga da guerre o da violenze generalizzate; e l'istituzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
I CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) • Con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, introduce i CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo).Dai CARA il richiedente asilo ha la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. • Dal 1998, la gestione dei CARA è affidata alla gestione di centri e associazioni con finalità prettamente umanitarie e sociali. Il fine era quello di coniugare l’aspetto socio-assistenziale dell’accoglienza, a quello della sicurezza. • Nei centri devono essere presenti esponenti dell’ACNUR. Un membro dell’ONU è presente nella commissione territoriale.
Sedi commissioni territoriali: Gorizia; Milano;Foggia;Siracusa; Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;Trapani. • La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente asilo entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.
Lo SPRAR • 2002 – (L. 189/02) istituzionalizzazione del sistema con la costituzione del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e del Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali la cui gestione è affidata dal Ministero dell’Interno all’ANCI.
Gli attori territoriali della rete SPRAR sono: • gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto; • le organizzazioni del terzo settore, in qualità di enti attuatori; • gli attori locali che partecipano attivamente e con ruoli differenti (partenariato attivo, collaborazioni, ecc.) alla vita dei soggetti territoriali: le scuole, gli uffici del lavoro, le ASL, le associazioni di volontariato. • il progetto SPRAR è il frutto dell’azione coordinata di questa pluralità di soggetti, coinvolti sia in modo formale (ad esempio, attraverso protocolli di intesa) che in via informale.
Le misure di accoglienza dello SPRAR • i centri di accoglienza per richiedenti asilo – CARA; • i centri di accoglienza polifunzionali metropolitani – nel 2007 sono stati stilati accordi tra grosse realtà comunali ed il ministero(Roma, Milano, Firenze e Torino). Obiettivo coniugare l’aspetto dei servizi di base forniti nei centri di accoglienza governativi con quelli diretti all’integrazione erogati dai comuni (collegamento con le aziende sanitarie locali e gli ospedali, percorsi di inserimento sociale degli ospiti nel tessuto urbano); • i progetti territoriali dello SPRAR: progetti territoriali ordinari; progetti per categorie vulnerabili (minori non accompagnati; vittime di violenza o di torture; madri sole; famiglie); • Sperimentazione progetti di reinsediamento(Rieti, Riace, Trapani transitamento CARA) – UNHCR – FER – Ministero dell’Interno.
L’arrivo dei migranti dal nord Africa: le strategie di “contenimento” dei flussi migratori – gennaio-aprile 2011"Dobbiamo chiudere i rubinetti e cominciare a svuotare lavasca“ (Dichiarazione Bossi 5 aprile 2011.) • I trasferimenti forzati da Lampedusa verso le tendopoli dopo 60 giorni di permanenza sull’isola (la produzione dell’emergenza) • I rimpatri arbitrari dei cittadini tunisini via mare, le proposte di sostegno finanziario ai rientri • 5 aprile - Gli accordi di natura economica con il governo tunisino per i rimpatri (100milioni per frenare lo tsunami umano) • Le tendopoli: CIE o centri di accoglienza? Il divieto di ingresso alle organizzazioni umanitarie e agli organismi di volontariato • Le “disattenzioni” verso i minori non accompagnati
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 aprile 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria “nel territorio del Nord Africa” per consentire un “efficace contrasto” all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 11-4-2011)
Una “parvenza” di accoglienza per i richiedenti asilo originari dal Corno d’Africa e dall’area Subsahariana: le dinamiche • I nuovi« CARA » gestiti dalla protezione civile in collaborazione con organismidelterzosettore « selezionati » nella totale disinformazionedeglientilocali (l’umanizzazionedelelpratichedetentive (Bauman 1998)) • La detrazione di risorse e di autonomia alle amministrazioni comunali e ai soggetti sociali impegnati nel sistema SPRAR • I rimpatriassistiti
I provvedimenti legati allo “stato di emergenza” • I CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione (trattenimento fino a 18 mesi – legge 2 agosto 2011, n. 129) • La repressione delle rivolte a Lampedusa settembre 2011: le prigioni galleggianti (il trattenimento dei migranti sui CIE adibiti sulle navi a Porto Empedocle); i trasferimenti forzati dall’isola verso le destinazioni sconosciute • I rimpatri forzati dai diversi CIE e le espulsioni immediate dalle coste del meridione d’Italia: dall’inizio dell’anno al 1 novembre 2011 sono 3.592 i rimpatri coatti verso la Tunisia e 965 quelli verso l’Egitto. • L’accoglienza dei richiedenti asilo negli hotel disusati
Dati protezione civile sulla presenza dei migranti dal nord-Africa nei CARA e nei progetti SPRAR di accoglienza integrata (10/10/2011)
Ministero dell'Interno, circolare del 1° marzo 2013 Chiusura Emergenza umanitaria Nord Africa