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SOCIETÀ DI COMODO Rassegna di giurisprudenza. OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.
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OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Cassazione, sent. n. 8663/2011 ”Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate”. Conforme sent. n. 5843del 13 aprile 2012 “essendo atto definitivo in sede amministrativa, recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un’ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi dell’art. 19, co. 1 D.Lgs. 546 del 1992, davanti al giudice tributario che esplica, a riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell’atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all’accertamento della ricorrenza o meno delle condizioni applicative dell’agevolazione richiesta”. Conforme sent. n. 20394 del 29 novembre 2012…la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h).
FACOLTA’ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Sentenza n. 17010del 15 ottobre 2012 …Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante. A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).”. “…Occorre, infine, chiarire, in coerenza con la ritenuta mera facoltà d'impugnazione, le ragioni in virtù delle quali (oltre al dato normativo della non riconducibilità dell'istituto in esame in alcuna delle "voci" elencate nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, ed anzi in conformità con la sua ratio) l'omessa impugnazione dell'atto di diniego non pregiudica la posizione del contribuente che ad esso non ritenga di adeguarsi. Ciò deriva dal fatto che tale atto, in assenza di espresse previsioni contrarie, è privo di efficacia vincolante nei confronti del contribuente stesso”.
C.T.P. Vercelli 3.4.2013 n. 13/01/13 - Locazioni infragruppoLa locazione infragruppo di un fabbricato il cui canone non è congruo rispetto ai parametri dell'art. 30 della L. 724/94 non determina l'assoggettamento della società locatrice al regime delle società non operative, se il canone è congruo rispetto ai valori OMI. C.T. P. Bolzano 30.4.2013 n. 46/2/13 – Mancato superamento test ricavi Nel caso oggetto di esame la differenza tra ricavi effettivi (€ 213.027,00) e ricavi presunti (€ 248.176,00) è da ritenere del tutto modesta e ciò tenuto conto soprattutto della discutibile scelta di applicare, ai fini del calcolo dei ricavi presunti, del moltiplicatore del 15% parametrato al costo delle immobilizzazioni, laddove dette immobilizzazione sono state classificate nella categoria residuale degli "Altri beni mobili" mentre sarebbe stato presumibilmente più corretto considerare un impianto fotovoltaico delle dimensioni di quello gestito dalla società, come bene immobile (con conseguente applicazione della percentuale più ridotta del 6%) o, in ogni caso, non rientrante nella categoria degli "Altri beni mobili
C.T. Prov. Venezia 27.11.2013 n. 134/1/13 – economicità della gestione Contestazione: il mancato conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla normativa sulle società deriverebbe da una consapevole scelta imprenditoriale in quanto la società ricorrente avrebbe acquistato l'azienda da altra società composta dalla medesima compagine per cui sarebbe di tutta evidenza che C. srl non poteva non conoscere le caratteristiche dell'azienda da acquistare. Parere CTP: è stato sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda, prevedendo una graduazione del canone alla luce dell'obiettiva situazione di crisi che interessava il settore della ristorazione. Tale circostanza - sebbene possa portare a far ritenere non congruenti i canoni di affitto rispetto ai valori normali - non può essere da sola posta a supporto della natura di comodo della società che affitta a terzi il proprio ramo d'azienda. L'Amministrazione Finanziaria non può limitarsi a censurare una scelta aziendale, essendo suo onere contestare l'antieconomicità dell'operazione e - quindi - la situazione obiettiva denunziata dal contribuente che ha reso non possibile il realizzo dei ricavi presunti. La finalità della normativa di riferimento è quella di disincentivare il ricorso a strutture societarie meri centri di imputazione di costi senza alcun collegamento diretto con l'attività di fatto esercitata