290 likes | 528 Views
Marco Mancarella Professore Aggregato in Informatica giuridica Università del Salento Vice Direttore Laboratorio eGovernment Avvocato in Lecce. Giurisprudenza amministrativa e digitalizzazione della P.A. DAE Puglia - TAR Lecce, 24 aprile 2009 .
E N D
Marco Mancarella Professore Aggregato in Informatica giuridica Università del Salento Vice Direttore Laboratorio eGovernment Avvocato in Lecce Giurisprudenza amministrativa e digitalizzazione della P.A.DAE Puglia - TAR Lecce, 24 aprile 2009
Oggetto intervento: analisi odierno rapportogiurisprudenza amministrativa - digitalizzazione della P.A. attuali problematiche e incertezze veloce ricognizione, non esaustiva, della più recente giurisprudenza
La giurisprudenza amministrativa, inizialmente “diffidente”, acquista poi un ruolo fondamentale per colmare lacune e dirimere dubbianche dopo il C.A.D. (D.Lgs. 82/05) le modifiche alla Legge 241/90 (L. 15/05, L. 80/05)il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06)compito in progress del giudice amministrativo…
Due settori di fondamentale interesse nella più recente giurisprudenza amministrativa:1) ruolo della firma digitale/qualificata nell’esternazione in forma elettronica di atti amministrativi2) pubblicazione in rete di atti amministrativi
- Ruolo firma digitale/qualificata - Breve chiarimento:3 forme di firma elettronica (C.A.D., art. 1)1) firma elettronica semplice2) firma elettronica qualificata3) firma digitale
- Ruolo firma digitale/qualificata - C.A.D., art. 341) atti aventi rilevanza interna: qualsiasi delle tre tipologie di firma2) atti aventi rilevanza esterna: nessuna indicazionema dall’impianto del C.A.D., confermato dal Codice dei Contratti, si evince netta predilezione del legislatore per la firma digitale e firma elettronica qualificata (es. artt. 21 e 65)
- Ruolo firma digitale/qualificata - Buona parte della giurisprudenza si discosta dal C.A.D.:riconosce valore giuridico agli atti aventi rilevanza esterna non sottoscritti con firma qualificata/digitale
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.R.G.A. Bolzano n. 63/2008T.A.R. Veneto n. 3920/2007in una procedura concorsuale hanno pieno valore giuridico i chiarimenti forniti via e-mail (firma elettronica semplice) dalla stazione appaltante ad una ditta partecipante
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.A.R. Lecce n. 526/2008l’invio all’appaltatrice di una semplice e-mail (firma elettronica semplice) con indicazioni in merito all’esecuzione dell’appalto è atto utile a comprovare il perfezionamento di un contratto di affidamento servizi
- Ruolo firma digitale/qualificata - C.d.S., sez. IV, n. 296/2008ammissibile l’azione proposta da un’associazione di comuni per l’annullamento della determinazione negativa, esternata attraverso un messaggio informatico prodotto automaticamente dal programma (assenza di firma digitale/qualificata) predisposto per la gestione elettronica dei procedimenti di iscrizione all’albo nazionale degli enti di servizio civile
- Ruolo firma digitale/qualificata - Il C.d.S., dunque, ha ritenuto di valorizzare la volontà provvedimentale manifestata al momento della programmazione..
- Ruolo firma digitale/qualificata - ..ma persa l’occasione di statuire in ordine a:- natura dell’atto programma (atto amm. generale o regolamentare?)- atto programma possibile solo per attività vincolata? O anche discrezionale pura e tecnica?
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.A.R. Lecce – Ricorso n.r.g. 1403/2008“Click Day”possibile primo arresto chiarificatorio su scala nazionale
- Ruolo firma digitale/qualificata - Altra recente giurisprudenza più vicina al dettato del C.A.D. in tema di firma digitale/qualificataT.A.R. Lazio n. 1129/2008non si può effettuare un’autodichiarazione attraverso una semplice e-mail (firma elett. semplice)
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.A.R. Lazio n. 11404/2007la mera copia di un bilancio societario trasmessa per e-mail (firma elettr. semplice) dalla Camera di Commercio non equivale a copia autentica del documento
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.A.R. Napoli n. 664/2008se in una gara di appalto è prevista la produzione della documentazione su supporto informatico deve sempre esser apposta la firma digitale
- Ruolo firma digitale/qualificata - T.A.R. Toscana n. 411/2008una nota inviata via e-mail (firma elett. semplice) non detiene i requisiti formali di un parere ministeriale
- Ruolo firma digitale/qualificata - Riflessioni: notevole discrasia tra valore della firma elettronica semplice in base al C.A.D. e valore riconosciuto da buona parte della giurisprudenza amministrativa
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - T.A.R. Lecce n. 1668/2008la prova dell’inserzione in un sito informatico di un determinato documento e la sua conformità all’originale può essere fornita mediante l’attestazione scritta dell’impiegato preposto a tale incombenza o del dirigente che abbia ordinato l’affissione
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - ..ma la pubblicazione online di un documento non può esser episodica...
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - T.A.R. Lazio n. 13004/2007un ente pubblico che faccia uso episodico del proprio sito non può pretendere che i suoi interlocutori debbano onerarsi della consultazione dello stesso e quindi non può ritenere di aver adeguatamente divulgato un atto mediante inserimento sul sito
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - C.d.S. n. 1949/2007la difformità tra il bando pubblicato sulla G.U.C.E. e quello apparso sul sito web dell’Amministrazione, concretizzatesi nella previsione, in seno alla sola versione web, di taluni requisiti a pena di esclusione, comporta l’illegittimità della procedura
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - Giurisprudenza che nega valore alla pubblicazione di atti in reteT.A.R. Sardegna n. 2241/2007la pubblicazione sul sito internet della Regione delle cartografie allegate al P.P.R. non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, non essendo con tale mezzo garantita l’autenticità del documento
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - Riflessioni: incertezza in ordine al valore della pubblicazione atti online
- Pubblicazione atti amministrativi in rete - ..tutte incertezze e discrasie cui il legislatore intende porre rimedio a breve..
D.D.L. n. 1441 – bis – B(in fase di approvazione finale)dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni in forma cartacea di atti e provvedimenti non avranno effetto di pubblicità legale, solo pubblicazione onlineobbligo di pubblicazione online di un indirizzo di posta elettronica certificata per le richieste del cittadinoregistro online dei procedimenti amministrativi elettronici, con possibilità di verifica a distanza dell’avanzamento delle procedurewww.camera.it
Riflessioni finali: dinanzi alle sfide tecnologiche necessità di una forte collaborazione giudice – avvocato....solo in tal modo sarà possibile far emergere in ambito giudiziario profili di illegittimità “latenti” nelle procedure amministrative elettroniche..
..e costruire una più solida ed univoca giurisprudenza in tema di diritto amministrativo elettronico!
Giurisprudenza amministrativa e digitalizzazione della P.A.Grazie!Prof. Avv. Marco Mancarellamarco.mancarella@unisalento.it