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Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino Torino, 21 febbraio 2007 La direttiva 2003/49/CEE sui pagamenti di interessi e canoni delle imprese consociate Antonella Magliocco. Le origini.
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Ordine dei Dottori Commercialisti di TorinoTorino, 21 febbraio 2007La direttiva 2003/49/CEE sui pagamenti di interessi e canoni delle imprese consociate Antonella Magliocco
Le origini • Prima proposta: 1991, ritirata nel 1994 sulla falsariga della direttiva madre-figlia n.90/435/CE sui dividendi • Seconda proposta: 1998nel pacchetto “Monti” Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 Post Atto di adesione dei 10 nuovi Paesi UE ma in acquis comunitario Direttiva 2004/66/CE del 26 aprile 2004 (I modifica) Direttiva 2004/76/CE del 29 aprile 2004 (II modifica) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Gli obiettivi • Abolire i prelievi alla fonte sui pagamenti di interessi (cd. ritenute in uscita) ed evitare fenomeni di doppia imposizione • Evitare aggravi formali (procedure di rimborso) • Evitare problemi di liquidità alle società nei flussi cross border (superamento del sistema del credito di imposta previsto nelle convenzioni internazionali) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Regime applicabile • Regime di esenzione nello • Stato della fonte • Autonomia impositiva dello Stato • di residenza della società beneficiaria vantaggi economici per il Paese esportatore di capitali (interessi) o di tecnologia (canoni) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Natura dei proventi art. 2 • INTERESSI : redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o no da ipoteca, con o senza partecipazione agli utili (esclusi interessi moratori) in linea con art. 11 OCSE • ROYALTIES: compensi da uso o concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche, scientifiche (comprese pellicole cinematografiche software ), di brevetti, marchi, disegni, modelli, progetti, ecc. (nozione ampia) + CANONI DI LOCAZIONE = compensi per uso/concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche nel territorio nazionale non del tuttoin linea con art. 12, § 2, OCSE Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Natura dei proventi [segue] CASI DI ESCLUSIONE art.4 • Pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato • Crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore • Crediti con clausola di remissione e conversione in partecipazione agli utili • Crediti senza diritto al rimborso del capitale – o con diritto dopo 50 anni. RINVIO ALLA LEGISLAZIONE INTERNA DELLO STATO DI ORIGINE Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Debitore/Creditore NUMEROSI REQUISITI 1. forma giuridica di cui all’allegato alla direttiva (elenco chiuso) per l’Italia: spa, sapa, srl + gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali 2. residenza intra UE 3. NO esenzione imposta societaria (elenco aperto: “imposta identica o sostanzialmente simile”) 4. rapporto partecipativo (“società consociate”) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Debitore: pagatore di interessi o canoni • Società con sede nell’UE • Stabile organizzazione di società UE ma solo se proventi fiscalmente deducibili nello Stato UE di insediamento della PE (“principio di inerenza”) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Creditore: “beneficiario effettivo” No intermediari: agenti, delegati o fiduciari Per PE: collegamento effettivo + pagamento imposte nello Stato della PE Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Rapporto partecipativo:“società consociata” Caso 1 Caso 2 Caso 3 Soc B Soc A Soc B Soc C 25% 25% 25% 25% Soc B Soc A Soc A N.B.: SOLO PARTECIPAZIONI DIRETTE Agli Stati: facoltà di prevedere un holding period di 2 anni Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Entrata in vigore art. 7 Interessi e canoni pagati dal 1° gennaio 2004 Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Regime transitorio Art. 6 • Regime transitorio originariamente solo per 3 Paesi: • Grecia e Portogallo (interessi + canoni) - Spagna (canoni) DIRETTIVA 76/2004/CE "difficoltà finanziarie”: Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia (5 Paesi) [importatori netti di capitali e tecnologie] RINVIO FINO AL 1° LUGLIO 2005 NO APPLICAZIONE DIRETTIVA POI PERIODO TRANSITORIO INTERESSI 8 anni per Grecia Lettonia Polonia e Portogallo: aliquota del 10% (ultimi 4 anni: 5 %) 6 anni per Lituania: 10% (ultimi 2 anni: 5%) CANONI 8 anni per Grecia Lettonia Polonia e Portogallo: aliquota del 10% (ultimi 4 anni: 5 %) 6 anni per Spagna, Repubblica Ceca, Lituania: 10% 2 anni rinvio per Slovacchia (fino a metà 2006) Bulgaria + Romania: 10% (fino al 2010) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
L’accordo UE - Svizzera Accordo bilaterale sulla fiscalità del 26.10.2004 art.15, c.2 sulla scia della direttiva sul risparmio “Misura equivalente”: non più WT dal 1.7.2005, salvi periodi transitori dei singoli Stati Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
L’attuazione in Italia Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (All. A) (“comunitaria per il 2003”) Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.143 Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 2 novembre 2005 Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Entrata in vigore 1° gennaio 2004 (fino all’emanazione del d.lgs. 143, dubbi su immediata applicabilità) I^ proc. di infrazione della Commissione Europea - gen. 2005: parere motivato art.226 Tr. UE • Decreto lgs. n.143 “Interessi e canoni maturati (anziché pagati) • dal 1° gennaio 2004 • Circolare n.47/E: ratio evitare pratiche dilatorie • per gli interessi ante entrata in vigore II^ proc. di infrazione della Commissione Europea (2006/4136): “parere motivato” del 9.1.2007 violazione del principio di proporzionalità Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Entrata in vigore (2) Obbligo di ottemperanza alla decisione UE D.L. del 7 febbraio 2007 Modifica dell’art.3, comma 1, del decreto lgs. n.143 EFFICACIA RETROATTIVA Restituzione delle ritenute ai non residenti a carico dei sostituti di imposta che recuperano attraverso la compensazione Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Tratti salienti della disciplina: art.26-quater dpr 600/73 • Efficacia retroattiva all’ 1.1.2004: recupero attraverso i sostituti di imposta (art.17 d.lgs. 241/97) • Società consociata caso C: solo se in Stato UE e per quota di partecipazione, rilevanza diritti di voto • Holding period: 1 anno (in linea con la direttiva “madre- figlia” sui dividendi) • Effettiva imposizione degli interessi/canoni (NO solo imposizione della società beneficiaria) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Tratti salienti della disciplina [segue] • Delegificazione nuove società/nuove imposte: D MEF • Normativa antielusiva: modifica art. 37-bis, lett. f-ter (pagamenti extraUE) contro società conduit • Procedura obbligatoria: dichiarazione valida 1 anno alla società consociata su requisiti + attestazione residenza della società e di PE ex Autorità fiscali estere Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
TASSAZIONE DEGLI INTERESSI DEI NON RESIDENTI : DISCIPLINA GENERALE • INTERESSI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI: NO PRELIEVO (principio di extraterritorialità ex art. 23 TUIR) • INTERESSI DA OBBLIGAZIONI ex DPR 239/96: NO PRELIEVO se percettore in Stato white-list • INTERESSI DA MUTUI (art.26-bis dpr 600/73): NO PRELIEVO se percettore in Stato white-list ART.26, co.5 PRELIEVO 12.5% (27% se black list) - salvo convenzioni - SU PRESTITI DI DENARO, CAMBIALI FINANZIARIE, OBBLIGAZIONI NON QUOTATE, ecc. Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Definizione degli interessi (+) Decreto n. 143/05 - Circolare n.47/E • INTERESSI DA MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI ANCHE SE NON DERIVANTI DA TITOLI O CERTIFICATI • INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI, COMPRESI I PROVENTI DEI PREDETTI TITOLI COLLEGATI ALL’ANDAMENTO DI PARAMETRI FINANZIARI • “ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLE PREDETTE FATTISPECIE” Proventi da CD, BF, titoli di massa, cambiali finanziarie, certificati di partecipazione a OICVM, titoli atipici + interessi moratori REDDITI DI CAPITALE Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Definizione degli interessi (-) casi di esclusione • remunerazione dei finanziamenti “eccedenti” di cui all’art. 98 TUIR (thin cap) • proventi di cui all’art.44, co. 2, lett.a) [la cui remunerazione derivi totalmente dalla partecipazione ai risultati dell’impresa] e di cui all’art.109, co. 9, lett. a) [la cui remunerazione derivi anche parzialmente dalla partecipazione ai risultati dell’impresa], anche con riferimento alla quota parte dedotta dalla società erogante • proventi derivanti dalla AIP • crediti con clausola di partecipazione agli utili/conversione in azioni (equity swap, equity option) • crediti senza diritto al rimborso del capitale o oltre 50 anni(accordi di mutuo presunto e subordinato) NO INTERESSI ma non sempre applicabile DIR. n.435/90 (?) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
L’art. 26- quater del DPR 600/1973 Caso 3 Soc C 25% 25% PE Soc B PE Soc A Ambito di applicazione più ampio della direttiva “madre-figlia” 435/90 RILEVANTE OGNI FLUSSO TRA QUALSIASI COPPIA DELLE TRE SOCIETA’ Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
L’art. 25 del DPR 600/1973 canoni(da opere di ingegno, brevetti marchi, ecc.) ritenuta del 30% a titolo di imposta estensione ai canoni di locazione per “attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato” nozione coincidente con direttiva 49 No modificato art. 23 del TUIR, co. 2 lett. c) canoni da opere di ingegno, ecc., e di locazione rientranti in redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. g e h) Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
Le forme di ruling Ruling internazionale - Art. 8 del decreto legge n.269/2003 “le imprese con attività internazionale hanno accesso a una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties” Interpello ex art. 21, l. 413/91 per art. 37-bis, lettera f-ter “… qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea” Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007
CONCLUSIONI • Disciplina comunitaria - ambito applicativo soggettivo particolarmente ristretto platea dei destinatari ridotta (dal 1° gennaio 2007 la soglia partecipativa per i dividendi “madre-figlia”: 15%) • Normativa italiana di recepimento - in molti casi più “aperta” della disciplina comunitaria (ad es. diritti di voto, holding period, interessi moratori, ecc.) - definizione di interessi: risente della mancata sistematizzazione della disciplina generale (artt. 44 e ss. TUIR) penalizzazione degli strumenti finanziari in posizione intermedia tra titoli similari alle azioni e alle obbligazioni Antonella Magliocco – Torino 21.2.2007