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Le Fondazioni di Partecipazione e la nuova normativa per la valorizzazione dei beni culturali

2. INDICE. Premessa: i modelli di gestione possibili Le Fondazioni di Partecipazione Rassegna legislativa: la nuova normativa. . . . 3. I MODELLI DI GESTIONE POSSIBILI. ISTITUZIONECONSORZIOCONSORZIO TRA ENTI previsto per leggeSOCIETA' MISTAFONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE. 4. . Possibili alternative: ISTITUZIONE .

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Le Fondazioni di Partecipazione e la nuova normativa per la valorizzazione dei beni culturali

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    3. 3 I MODELLI DI GESTIONE POSSIBILI ISTITUZIONE CONSORZIO CONSORZIO TRA ENTI previsto per legge SOCIETA’ MISTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

    4. 4 Possibili alternative: ISTITUZIONE Nozione: L’istituzione è un istituto di carattere amministrativo ed è definito quale organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi pubblici, dotato di autonomia gestionale. Natura: istituto con autonomia gestionale, nell’ambito dei piani di sviluppo dell’ente locale. Struttura: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore. I componenti del C.d.A sono nominati dal Sindaco. L’ordinamento e le funzioni della istituzione sono determinate dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente Locale da cui dipendono. Quest’ultimo fornisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, provvede alla copertura di eventuali costi sociali. Obbligazioni: sono contratte in nome e per conto dell’Ente da cui dipendono. Gli atti di manutenzione straordinaria possono essere assolti in stretta collaborazione con l’ente comunale. Personale: regime pubblicistico comunale, imperniato sul pubblico concorso. Per i profili legati a speciali professionalità, l’Istituzione potrà attivare contratti di diritto privato a tempo determinato

    5. 5 Possibili alternative: CONSORZIO DEFINIZIONE: sono delle organizzazioni comuni tra più imprenditori di uno stesso ramo o di attività connesse, che si costituiscono per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Si tratta di un istituto con finalità anticoncorrenziali. La STRUTTURA permane imprenditoriale, regolata di conseguenza, vincolante per le imprese od enti che vi partecipano, tanto sotto il profilo degli obblighi giuridici quanto sotto quello degli oneri contabili e finanziari. SCOPO: l’aumento del profitto ovvero un risparmio di costi ovvero ancora il raggiungimento di un fine comune di produzione di attività o servizi attuato in regime di non concorrenza. Tale impostazione permane anche se al consorzio partecipi un ente pubblico

    6. 6 Possibili alternative: CONSORZIO TRA ENTI previsto per legge L’articolo 35 della legge finanziaria 2002 individua, in modo sistematico, una via privilegiata verso l’utilizzo di strumenti quali le fondazioni e le società di capitali possedute dagli enti locali applicando solo in via residuale altre strutture come istituzioni, aziende speciali e consorzi.

    7. 7 Si tratta di una tipica società per azioni, con la struttura, gestionale e contabile, prevista per le società per azioni commerciali; è società sicuramente lucrativa, anche se vi è un “patto” di non distribuire utili. Fiscalmente non agevolata. Il capitale della Società mista è diviso in azioni, che possono, anzi devono, circolare per la vita dell'ente. Questo rilievo fa si che una società che è azionista della Società mista, vi partecipa per realizzare, attraverso di essa ed internamente all'ente, un profitto. Tale circostanza può creare imbarazzo nell'Ente Pubblico. Possibili alternative: SOCIETA’ MISTA

    8. 8 La soluzione della Fondazione di Partecipazione I soggetti finanziatori e partecipanti alla Fondazione, gestori della medesima, non si attendono contropartite proporzionali alle risorse erogate, come accade nella S.P.A Mista; Le attività operative della Fondazione non si misurano in termini di profitto economico o di finalità anticoncorrenziali, pur adottandosi economicità ed efficacia di gestione; Vi è una difficoltà intrinseca a misurare il valore aggiunto delle attività previste, stante il loro carattere prevalentemente immateriale e non profit, laddove materialità e profit, possono ritrovarsi nell' attività strumentale della fondazione ovvero esternamente alla medesima, (società strumentale); Il patrimonio della fondazione è indivisibile ( non essendo suddiviso in azioni) e comporta divieto di trasferimento, riscatto e distribuzione; Quest'ultima considerazione non inibisce una "larga base partecipativa" alla Fondazione, composta da tanti privati cittadini o semplici operatori: questi ultimi, infatti, versando un piccolo contributo, potranno iscriversi all'ente, che li distribuirà secondo determinate categorie, potranno amministrare il medesimo, secondo principi di democraticità indiretta, e usufruire delle sue iniziative ed eventi.

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    11. 11 Premessa La Fondazione di Partecipazione è un istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e non profit in genere, diffuso negli ultimi cinque anni ed oggi sempre più utilizzato a diversi livelli, vista la sua elasticità e duttilità nell’adattarsi alle specifiche situazioni. E’ un istituto senza scopo di lucro, al quale si può aderire apportando denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi.

    12. 12 Caratteristiche di base della Fondazione di Partecipazione Assenza di scopo di lucro. Scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale. Possibile presenza di Enti Pubblici Territoriali (Regione, Provincia, Comune) sia in veste di fondatori sia mediante propri rappresentanti nell’organo di indirizzo e gestione e nell’organo di sorveglianza. Presenza di Fondatori privati, aziende ed Enti finanziatori. Possibilità di adesioni successive all’atto costitutivo in qualità di Partecipanti e Partecipanti Istituzionali. Riunione e sintesi delle predette componenti in Organi collegiali, quali Consiglio di Indirizzo e Gestione o Consiglio di Amministrazione.

    13. 13 Sotto un profilo squisitamente dogmatico, il rilievo fondamentale che era stato mosso nei primi tempi alla Fondazione di partecipazione riguardava in via principale la circostanza che questo istituto giuridico, quale fondazione atipica, violerebbe il principio di tipicità delle persone giuridiche e darebbe rilevanza ad una figura giuridica che, contenendo elementi tipici della fondazione “frammisti” a quelli tipici dell’ associazione, susciterebbe dubbi non solo sulla disciplina da applicarsi ma finanche circa la legittimità dell’istituto. Condividendo la necessità di una revisione codicistica in tema di persone giuridiche private, pur tuttavia ben possono essere rintracciati elementi documentali e condotte riflessioni che portano a dissolvere le perplessità circa l’ammissibilità nel nostro ordinamento di fondazioni atipiche, quali le Fondazioni di Partecipazione, con conseguente legittimità dell’istituto e specificità di disciplina applicabile al medesimo. La legittimità delle Fondazioni di partecipazione

    14. 14 La legittimità delle Fondazioni di partecipazione L’art. 1 DPR 361/2000, Fondazione di Partecipazione e principio di tipicità; Recenti provvedimenti legislativi (in parte citati sopra) che delineano varie Fondazioni di Partecipazione e loro riconduzione all’art. citato; Coerenza degli impianti statutari e normativi descritti in rapporto all’ordinamento civilistico, senza aver provocato ovvero attualmente necessitare di modifiche al Codice Civile.

    15. 15 L’art. 1 DPR 361/2000, Fondazione di Partecipazione e principio di tipicità

    16. 16 Recenti provvedimenti legislativi Decreto Legislativo del 18 novembre 1997, n.426, recante la trasformazione dell’Ente Pubblico “Centro sperimentale di cinematografia” nella Fondazione “Scuola Nazionale di Cinema”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1997 n.289; Decreto legislativo del 29 gennaio 1998, n.20 recante la trasformazione in fondazione dell’Ente pubblico “Istituto Nazionale del dramma antico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1998, n.35; Decreto legislativo del 23 aprile 1998, n.134, recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1998, n.105; Decreto legislativo del 20 luglio 1999, n.273, trasformazione in fondazione dell’Ente Autonomo “la Triennale di Milano”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n.186; Decreto legislativo del 21 aprile 2000 recante l’approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”, in Milano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2000, n.105, in applicazione del Decreto Legislativo del 13 maggio 1999; Decreto ministeriale (Ministero degli Affari Esteri) del 26 novembre 1999 recante il riconoscimento giuridico della Fondazione Italia in Giappone 2001, nonché legge 10 agosto 2000,n.252, ove all’art.2 si legge “1.Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d’intesa, può partecipare quale fondatore alla Fondazione “Italia in Giappone 2001”. 2. Il Ministero del commercio con l’estero, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, quest’ultimo in base al disposto dell’art.10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, possono partecipare alla fondazione di cui al comma 1 quali promotori. 3. altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla fondazione di cui al comma 1 del presente articolo…… Legge 8 novembre 2000, n.328 ha previsto il riordinamento definitivo delle IPAB, disponendone la trasformazione in Fondazioni di partecipazione. L’art. 59, n.3, della legge finanziaria 2001, e successivo regolamento, prevede che le Università, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca, possano costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, adottando lo schema della Fondazione di partecipazione.

    17. 17 Coerenza degli impianti statutari e normativi descritti in rapporto all’ordinamento civilistico I provvedimenti citati, non modificando il codice civile, hanno richiesto che le fondazioni ivi previste si dotassero di norme statutarie che facilitassero l’incontro pubblico/privato riservando alla parte pubblica forti poteri di controllo, ma permettendo che la partecipazione dei soggetti privati si realizzasse anche nella designazione di componenti degli organi. E si badi che, correttamente, il ragionamento è a ritroso: le fondazioni disciplinate dai decreti legislativi trovano la loro copertura giuridica proprio nell’art. 1 DPR 361/2000, cosicché tali provvedimenti, oltreché costituzionalmente protetti, risultano applicazione dell’articolo citato.

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    26. 26 Corporate governance La Fondazione nei suoi organi non prevede necessariamente la maggioranza pubblica: ai rappresentanti degli enti pubblici fondatori può venire attribuito il voto “pesante” nelle delibere di importanza strategica, come l’approvazione dei bilanci, le modifiche statutarie e lo scioglimento e devoluzione del patrimonio. Ciò consente che la Fondazione sia a tutti gli effetti un ente di diritto privato.

    27. 27 INDICE

    28. 28 La nuova normativa Art. 10 d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 Legge 23 dicembre 2000 n.388 D.P.R. 24 maggio 2001 n.254 D.M. 27 novembre 2001 (registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2002) Art. 35 comma 15 sub3 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002)

    29. 29 Dall’art. 10 d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 all’art. 35 comma 15 sub3 legge finanziaria 2002 Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 il Ministero per i Beni e le Attività culturali, ai fini di un più efficace esercizio delle sue funzioni ed in particolare per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati e costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società. Le possibili scelte di esternalizzazione:

    30. 30 L’art. 10 d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 prevede che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a poter stipulare accordi con altre amministrazioni e con privati, può costituire e partecipare a fondazioni, associazioni e società per il perseguimento delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Ora l’art. 35 comma 15 della finanziaria 2002 prevede che “gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate”. Dall’art. 10 d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 all’art. 35 comma 15 sub3 legge finanziaria 2002

    31. 31 Garanzia di continuità

    32. 32 Il D.M. 27 novembre 2001 Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2002, n.95

    33. 33 Il patrimonio della Fondazione è costituito da: i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria; i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero; i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. D.M. 27 novembre 2001 PATRIMONIO

    34. 34 D.M. 27 novembre 2001 IMPIANTO STATUTARIO DELLE FONDAZIONI CUI IL MINISTERO PARTECIPERA’

    35. 35 D.M. 27 novembre 2001 IMPIANTO STATUTARIO DELLE FONDAZIONI CUI IL MINISTERO PARTECIPERA’

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    37. 37 Iter costitutivo di una Fondazione di Partecipazione Analisi dell’ambiente e dei possibili Partecipanti Definizione caratteristiche dello statuto Definizione atto costitutivo Deliberazione degli organi aventi poteri deliberanti Costituzione: devono comparire in atto i legali rappresentanti degli enti fondatori, i quali devono nominare il Presidente, il legale rappresentante e i primi componenti degli organi della Fondazione; Riconoscimento: presentazione della documentazione necessaria alla Regione o alla Prefettura

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