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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI LE ORIGINI. nasce nel 1941, ad opera della contrattazione collettiva, con lo scopo di attenuare gli effetti negativi della guerra
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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNILE ORIGINI • nasce nel 1941, ad opera della contrattazione collettiva, con lo scopo di attenuare gli effetti negativi della guerra • Nel 1945 si ha la prima regolamentazione legale: la CIG ha la sua prima espansione in connessione con il primo blocco dei licenziamenti • Consiste nell’erogazione di un’erogazione salariale ai lavoratori sospesi o il cui orario di lavoro sia ridotto • REQUISITO FONDAMENTALE E’ CHE LA RIDUZIONE NON SIA DOVUTA A CAUSE NON IMPUTABILI NE’ AL DATORE DI LAVORO NE’ AI LAVORATORI
Evoluzione normativa • Crescita della CIG: • estensione ai settori agricolo e edile • concessione per situazioni di lunga durata • L. 1115/1968: • NASCE LA CIGS: per processi di ristrutturazione e conversione e per crisi aziendale – strumento di politica economica • Si introduce una procedura di consultazione sindacale • L. 164/75 – primo tentativo di razionalizzazione normativa, a cui segue una fase di crescita aselettiva e priva di limiti temporali • L: 675/1977: si introduce la mobilità guidata • L. 223/91: riordino della materia • L. 236/93: segue immediatamente la riforma, sotto forma di dilatazione dell’ambito di applicazione e di proroghe • Attualmente è concesso il potere di proroga con d.m. al Ministro del lavoro
SCHEMA • AMBITO DI APPLICAZIONE • CAUSE INTEGRABILI • SOGGETTI BENEFICIARI • DURATA • PROCEDURE • TRATTAMENTO • FINANZIAMENTO
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA : • AMBITO DI APPLICAZIONE • IMPRESE INDUSTRIALI, EDILIZIA E AGRICOLTURA • LA LEGGE NON STABILISCE ESPRESSAMENTE LIMITI DIMENSIONALI • CAUSE INTEGRABILI: • SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE AD EVENTI TRANSITORI E NON IMPUTABILI ALL’IMPRENDITORE O AGLI OPERAI • SITUAZIONI AZIENDALI DETERMINATE DA SITUAZIONI TEMPORANEE DI MERCATO
CIG ORDINARIA • SOGGETTI BENEFICIARI: • SOLO PER GLI OPERAI FINO AL 1991, POI A OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI • SONO ESCLUSI GLI APPRENDISTI • DURATA:può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi • Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.
FINANZIAMENTO • FINANZIAMENTO DELLO STATO • CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO (1,90) • SONO PREVISTI CONTRIBUTI ADDZIONALI (PER LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO DELLA CASSA)
CIG ORDINARIAPROCEDURA • E’ CONCESSA SU DOMANDA DELL’IMPRESA ENTRO 25 GIORNI DALLA FINE DEL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL TERMINE DELLA SETTIMANA IN CUI HA AVUTO INIZIO LA SOSPENSIONE • OCCORRE ESPERIRE PREVENTIVAMENTE UNA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE – E’ CONDIZIONE DI LEGITTIMITA’ DELLA CONCESSIONE • HA PER OGGETTO LA SITUAZIONE DELL’IMPRESA, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE, L’EVENTUALE ROTAZIONE LA DOMANDA VA PRESENTATA ALLA SEDE LOCALE DELL’INPS L’INTERVENTO E’ DELIBERATO DA UN’APPOSITA COMMISSIONE PROVINCIALE
CIG ORDINARIA PRESTAZIONE: • e’ un’erogazione all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate tra le 0 e l’orario contrattuale (max 40) • MASSIMALE: L'importo non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2006 è di € 803,77 ed è elevato a € 998,50 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31). • EQUIPARAZIONE AI PERIODI DI LAVORO: • CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA : • AMBITO DI APPLICAZIONE • IMPRESE INDUSTRIALI CHE HANNO NEL SEMESTRE PRECEDENTE IN MEDIA Più DI 15 DIPENDENTI, INCLUSI GLI APPRENDISTI • COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO • IMPRESE COMMERCIALI CON Più DI 200 ADDETTI (MA TEMPORANEAMENTE RIDOTTI A 50) • AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO > 50 • IMPRESE DI VIGILANZA • IMPRESE APPALTATRICI DI MENSA RISTORAZIONE PULIZIA DI IMPRESE CON CIGS • IMPRESE ARTIGIANE CON INFLUSSO GESTIONALE PREVALENTE DI IMPRESE INDUSTRIALI AMMESSE ALLA CIGS • CAUSE INTEGRABILI: • RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE O CONVERSIONE AZIENDALE • CRISI AZIENDALE (FALLIMENTO, AMMNISTRAZIONE STRAORDINARIA, CONCORDATO PREVENTIVO ECC.) • CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI
CIGS • SOGGETTI BENEFICIARI: • OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI • SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO • DURATA: • Fino al ’91 si consentiva la durata illimitata • Attualmente è concessa al massimo per • 12 mesi in caso di crisi aziendale • 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali • 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. • Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.
CIGS- FINANZIAMENTO • IN LINEA DI MASSIMA E’ A CARICO DELLO STATO • SONO PREVISTI ANCHE CONTRIBUTI DEI DATORI DILAVORO E DEI LAVORATORI (1,90 E 0,30) • SONO PREVISTI CONTRIBUTI ADDZIONALI (PER LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO DELLA CASSA)
CIGS PROCEDURA • OCCORRE ESPERIRE PREVENTIVAMENTE UNA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE – E’ CONDIZIONE DI LEGITTIMITA’ DELLA CONCESSIONE • HA PER OGGETTO LA SITUAZIONE DELL’IMPREESA, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE, I CRITERI DELLA ROTAZIONE • LA DOMANDA VA PRESENTATA ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLAVORO • IL DATORE DILAVORO DEVE PRESENTARE UN PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIPRESA DEL LAVORO • E’ CONCESSA CON D.M. SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE
CIGS - TRATTAMENTO PRESTAZIONE: • e’ un’erogazione all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate tra le 0 e l’orario contrattuale (maz 40) • MASSIMALE: L'importo non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2006 è di € 803,77 ed è elevato a € 998,50 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31). • EQUIPARAZIONE AI PERIODI DI LAVORO: • CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN CIG • IL CASSAINTEGRATO E’ TENUTO A: • FREQUENTARE I CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO • SVOLGERE I LAVORI SOCUIALMENTE UTILI PER TUTTE QUESTE ATTIVITA’ CON IL LIMITE DI DISTANZA: non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico • LA SANZIONE E’ LA DECADENZA DAL TRATTAMENTO • LO SVOLGIMENTO DI ALTRO LAVORO COMPORTA LA PERDITA DEL TRATTAMENTO IN CORRIPSONDENZA DEI GIORNI IN CUI HA LAVORATO (NON SI TIENE CONTO DELL’ENTITA’ DEL GUADAGNO) • NON Può RIFIUTARE OCCASIONI DI LAVORO • PER IL CASSAINTEGRATO CHE TROVI UNA OCCUPAZIONE CON RETRIBUZIONE INFERIORE O CHE INTRAPRENDA ATTIVITà DI LAVORO AUTONOMO E’ PREVISTA UNA LIQUIDAIZONE IN CONTO CAPITALE