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FIDAE - Regione Emilia Romagna Seminario regionale su VALUTARE nella scuola oggi Le novità in campo valutativo. Indicazioni operative Piero Cattaneo Scuola Media Statale Gen. Griffini – Casalpusterlengo (LO) Università Cattolica S. Cuore Milano-Piacenza Bo, 13.02.2009.
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FIDAE - Regione Emilia Romagna Seminario regionale su VALUTARE nella scuola oggi Le novità in campo valutativo. Indicazioni operative Piero Cattaneo Scuola Media Statale Gen. Griffini – Casalpusterlengo (LO) Università Cattolica S. Cuore Milano-Piacenza Bo, 13.02.2009
Istruzioni per … l’uso Dall’art. 64 del d.l. 25 giugno 2008….. ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 dicembre 2008 e …a proposte di nuovi regolamenti ( valutazione) Le “novità” comuni ai due cicli di istruzione Le “novità” specifiche della scuola primaria, della secondaria di 1° e 2° grado; le ambiguità del testo e i problemi aperti Alcune indicazioni operative: a) lessico professionale in campo valutativo b) alcuni strumenti operativi: esempio di Documenti di Valutazione esempi di griglia valutativa per il comportamento/condotta esempio di valutazione di un tema argomentativo
Il quadro di riferimento normativo • Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 • “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la • semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della • finanza pubblica e la perequazione tributaria” • Cap. II – Contenimento della spesa per il pubblico impiego • art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica • … • c.4 – emanazione di Regolamenti da adottare entro 12 mesi • dalla data di entrata in vigore del decreto ………. • Legge 6 agosto 2008, n. 133 • “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge • 25 giugno 2008, n. 112”
Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 • “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” • art. 1 – Cittadinanza e Costituzione • art. 2 – Valutazione del comportamento degli studenti • art. 3 – Valutazione del rendimento scolastico degli studenti • art. 4 – Insegnante unico nella scuola primaria • art. 5 – Adozione dei libri di testo • art. 6 – Valore abilitante della laurea in scienze della formazione • primaria • art. 7 – Concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione • mediche • art. 8 – Norme Generali
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 • “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge • 1 settembre 2008, n. 137 • CM n. 100 dell’11 dicembre 2008 • Prime informazioni sui processi di attuazione del D.L. n. 137 del • 1 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge • 30 ottobre 2008, n. 169 • Regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri il • 18.12.2008 • 1 – Schema di regolamento recante: • Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale • ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi • dell’art. 64, c. 4, del decreto legge 2008, n. 112, convertito, • con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
2 – Schema di regolamento recante: Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64 ….. Parere del CNPI del 17.12.2008 su “Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’art. 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
2. Le “novità” comuni in campo valutativo nei 2 cicli di istruzione • Obiettivo del Regolamento “coordinare le norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’art. 3 della legge n. 1692008 • Logica del “Regolamento” più attenzione ai risultati, meno ai processi (dalla valutazione alla certificazione) differenza di presupposti culturali e teorici rispetto alla legge n. 517/1977 (abolizione dei voti; scheda di valutazione; programmazione educativa e didattica; programmi scolastici nazionali)
Valutazione del comportamento (condotta) degli allievi (scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado) • Valutazione del livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno (scuola primaria e secondaria di 1° grado) • Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
Prospetto riassuntivo delle “novità” in campo valutativo e Indicazioni operative proposte dallo Schema di Regolamento
3. Le novità specifiche per la scuola primaria. Alcuni problemi aperti • La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti • degli alunni viene effettuata mediante l’attribuzione di • voti espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti • di valutazione e illustrata con giudizioanalitico sul livello • globale di maturazione raggiunto dall’alunno • La valutazione del comportamento (condotta) va espresso • con giudizio ( es. corretto, responsabile, poco corretto…) • Entrambe le valutazioni precedenti sono affidate ai docenti • responsabili delle attività educative e didattiche previste dai • Piani di studio
In sede di valutazione finale, i docenti, con decisione • assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla • classe successiva solo in casi eccezionali e, comprovati da • specifica motivazione • Al termine della scuola primaria all’alunno ammesso al primo • anno della scuola secondaria di 1° grado viene rilasciata una • certificazione delle competenze acquisite (voti in decimi) • Spetta alla singola istituzione scolastica individuare modalità • e criteri per la valutazione degli alunni • Spetta alla singola istituzione scolastica predisporre il • Documento di Valutazione individuale dell’alunno per la • valutazione degli apprendimenti nelle discipline di insegna- • mento previste dai piani di studio nazionali
Altre discipline di insegnamento previste dal POF della • scuola, eventualmente inserite nel Documento di Valutazione • dell’alunno, non concorrono alla valutazione complessiva per • l’ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a • discipline individuate nella quota di istituto (20%) o delle • regioni • I soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli • alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli • insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio • nazionali • I docenti di religione cattolica partecipano alla valutazione • periodica e finale solo degli alunni che si avvalgono di tale • insegnamento
I docenti di sostegno, in quanto titolari di classe, partecipano • alla valutazione periodica e finale di tutti gli alunni della • classe • Il personale docente esterno e gli esperti, di cui si avvale la • scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento • e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono ai docenti • della classe elementi conoscitivi sull’interesse e sul profitto • degli allievi
In sintesi, occorre ricordare: • la delibera del Collegio dei Docenti sulle modalità e sui • criteri di valutazione degli alunni • il Documento di Valutazione, elaborato dalla singola scuola, con • l’indicazione delle discipline di insegnamento previste ai Piani di • studio nazionali (valutazione in decimi; con “Cittadinanza e • Costituzione”) e del comportamento (giudizio:esempi: corretto, • non corretto, responsabile, poco responsabile; ecc.) • le discipline di insegnamento previste dai Piani di studio Nazionali • e quelle prescritte nella quota di istituto (20%) concorrono alla • valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva • le discipline di insegnamento o le attività che non sono incluse • nella quota di istituto possono essere valutate nel documento di • valutazione ma non concorrono alla valutazione finale per • l’ammissione alla classe successiva
4. Le novità specifiche per la scuola secondaria di 1° grado. Alcuni problemi aperti • Nei documenti di valutazione i voti in decimi vanno scritti in lettere sia per valutazione delle discipline sia per il comportamento • Prima di procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale viene richiesta la VERIFICA preliminare della frequenza ( tre quarti dell’orario annuale) ai fini della validità dell’anno scolastico. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite su delibera del Collegio dei Docenti
Problemi aperti: - A chi spetta decidere il caso eccezionale? Al Collegio dei Consiglio di Classe? - Chi delibera la deroga? (N.B. differenza tra art. 3, c. 2 e art. 6, c. 1 dello schema di Regolamento) • In sede di valutazione finale nella prima e seconda classe sono ammessi alla classe successiva gli allievi che hanno ottenuto voti non inferiori a 6 decimi in ciascun disciplina (o in un gruppo di disciplina) e nel comportamento. Problemi aperti: - Sul documento di valutazione può rimanere un cinque e l’alunno può essere promosso con il voto a maggioranza del Consiglio di Classe? La risposta è negativa - Cosa significa gruppo di disciplina? Chi definisce tale aggregazione? Si propone di fare la media aritmetica dei voti della disciplina comprese nel gruppo? ???Anche in questo caso è possibile far risultati il cinque e promuovere l’alunno sulla base della media? La risposta è negativa
La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline alla determinazione della media complessiva dei voti. Da tale votazione complessiva sono esclusi l’insegnamento di religione cattolica e di scienze motorie Problema aperto: Perché c’è questa esclusione? Perché questa forma di “discriminazione”? • Il voto di comportamento viene formulato sulla base di: - atteggiamenti, correttezza e coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimenti dei doveri e delle modalità di partecipazione alla vita della Scuola - eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; coerente con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Patto educativo di corresponsabilità; DPR n.° 235/2007)
In merito alla procedure formali per la valutazione intermedia e finale nelle prime due classi, valgono i criteri e le indicazioni previste per la scuola primaria Ammissione all’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione e valutazione finale - verifica preliminare della frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale) Motivate deroghe in casi eccezionali su delibera del Collegio Docenti - viene confermato il giudizio di idoneità o di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo. Problema aperto: Anche in questo caso la presenza di un cinque in una disciplina esclude l’allievo dall’esame? Oppure può rimanere scritto il cinque sul Documento di Valutazione e l’alunno viene ammesso con il voto a maggioranza del Consiglio di classe? La risposta potrebbe essere positiva
- Le materie d’esame verranno fissate da un decreto ministeriale - L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e il diploma di licenza si consegna con una valutazione non inferiore a sei decimi • Alla valutazione complessiva in decimi dell’esito dell’esame concorre anche la valutazione della prova nazionale (INVALSI) • Il regolamento definisce anche le percentuali circa le misura per l’attribuzione del voto complessivo - prove scritte fino al 35% - prova scritta nazionale fino al 15% - colloquio pluridisciplinare fino al 25% - voto finale di ammissione fino al 25% In casi particolari può essere assegnata, su proposta della sottocommissione, la lode da parte della Commissione
Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono certificate con valutazione in decimi • Problema aperto: questa è un’anomalia tutta Italiana: tutte le certificazioni sono espresse sulla base di livelli ( es. ECDL; L2 e Framework internazionale)
5. Le novità specifiche per la scuola secondaria di 2° grado. Alcuni problemi aperti • I voti non sono mai stati aboliti • Stesse procedure per l’accertamento della validità dell’anno scolastico (verifica preliminare della frequenza) • La valutazione inferiore ai 6 decimi del comportamento porta alla non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del 2° ciclo di istruzione • Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla determinazione da parte del consiglio di Classe dei crediti scolastici; da tale determinazione sono esclusi l’insegnamento della religione cattolica e di scienze motorie
6. Alunni con DSA e alunni con disabilità; alunni in ospedale, alunni di lingua nativa non italiana • Il Regolamento prende in esame i casi di alunni con DSA alunni disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/1991, alunni ricoverati in ospedale e alunni stranieri. In tutti i casi il regolamento conferma le norme già vigenti in materia di valutazione