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Il suffragio universale a San Marino e nel mondo: una conquista difficile, soprattutto per le donne. Prof.ssa Giusti Rosanna Centro di Documentazione della Scuola Media Repubblica di San Marino Anno sc. 2009-2010. Il suffragio universale.
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Il suffragio universale a San Marino e nel mondo: una conquista difficile, soprattutto per le donne Prof.ssa Giusti Rosanna Centro di Documentazione della Scuola Media Repubblica di San Marino Anno sc. 2009-2010
Il suffragio universale Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle elezioni politiche, amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i referendum (si ammette tuttavia che, in caso di condanna per determinati reati, al condannato si possa sospendere il diritto di voto, temporaneamente o permanentemente). Il principio di suffragio universale è correlato alle idee di volontà generale e di rappresentanza politica promosse da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): in base a questi principi si elabora l'assunto per cui la rappresentanza politica trova legittimazione nella libertà di voto.
I cittadini, nei moderni Stati democratici, sono alla base del sistema politico e col suffragio universale viene eletto l'organo legislativo di uno Stato; nelle repubbliche presidenziali, ciò avviene anche per l'elezione del Capo dello Stato.
Elettorato attivo e passivo L'atto di esprimere un voto viene anche detto “elettorato attivo” l'atto di candidarsi per essere eletti, “elettorato passivo”
Il principio del suffragio universale maschile Il principio del suffragio universale maschile è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti d'America con la loro indipendenza, nel 1776, ma applicato tuttavia con varie restrizioni in base al censo e all'istruzione, tale che solo nel 1966, con 2 sentenze della Corte Suprema, si può dire che tale diritto sia diventato effettivo.
Nuova Zelanda: primo stato al mondo Nel 1893 la Nuova Zelanda si distinse quale primo paese al mondo per aver introdotto il suffragio universale maschile e femminile. Sempre in quel periodo, si ebbero diverse nazionalizzazioni e l'istituzione della pensione di vecchiaia: provvedimenti, questi, che diedero alla Nuova Zelanda una delle più avanzate legislazioni sociali del tempo.
In Europa L'Europa si mosse su questa strada nel corso dell'Ottocento: da un suffragio ristretto, per la maggior parte dei casi attribuito ad una porzione della popolazione in base a criteri di censo o di cultura, si passò via via al suffragio universale.
Nel Granducato di Toscana -1848 Si ricorda che nella penisola italiana, ma solo nel Granducato di Toscana, nel 1848 si concesse il suffragio maschile e femminile: unico Stato che lo concedeva allora, quantunque limitato alle classi abbienti.
Negli Stati Uniti d'America Nel 1776 si ottenne il suffragio universale maschile, anche se con diverse restrizioni. Nel 1869 si ebbe il voto alle donne nel Wyoming. Nel 1918 si arrivò al suffragio universale, anche per le donne, ma con eccezioni. Nella legge elettorale statunitense discriminazioni legate al censo ed alla razza hanno continuato a sussistere fino alla metà del secolo scorso
Ancora negli Stati Uniti Fu solo nel 1966 infatti che due sentenze della Corte Suprema dichiararono incostituzionali sia le prove per accertare i gradi di cultura e di alfabetizzazione per l'ammissione ai diritti politici, sia i requisiti che chiedevano il pagamento di una tassa per essere ammessi al diritto di voto.
Nel Regno Unito É uno tra i primi paesi europei ad attuare riforme elettorali tendenti a universalizzare il voto: Nel 1832, con il Reform Act, si ottenne il voto in base a criteri di censo. Nel 1867 si abbassa il censo con il quale si può votare (arrivano al voto anche alcuni operai).
Ancora nel Regno Unito • Negli anni 1884-1885 si realizzano nuove riforme estensive, ma il suffragio è solo maschile. • Nel 1918 si conquista il suffragio universale maschile e femminile, ma per le donne solo dopo aver compiuto i 30 anni d'età.
In Francia A partire dalla Rivoluzione francese del 1789, si verificano molte insurrezioni e manifestazioni popolari per ottenere il diritto al voto, non solo nel rispetto dei principi della rivoluzione francese, ma anche per il sentimento patriottico e nazionalistico che sarebbe risultato incrementato e cementato dalla partecipazione attiva di tutta la popolazione.
Ancora in Francia Nel 1792 si giunge ad un breve periodo di suffragio universale, maschile e femminile, durante la rivoluzione francese (evento occasionale non ripetuto in seguito fino al 1946). Nel 1848 si ottiene il suffragio maschile e solo nel 1946 il suffragio universale (maschile e femminile).
Olympe de Gouges(Montauban, 7 maggio 1748 – Parigi, 3 novembre 1793) É stata una drammaturga e giornalista francese, che visse durante la rivoluzione del 1789, a lottare affinché le donne ottenessero gli stessi diritti degli uomini. Nel 1791 pubblicò la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” in cui dichiarava l'uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna.
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina Lemadri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di essere inserite nell’assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti delle donne, sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali inalienabili e sacri della donna, in modo che questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri della società, ricordi continuamente i loro diritti cosicché gli atti delle donne e quelli del potere maschile possano essere costantemente confrontati con l'obiettivo di ogni istituzione politica essendo maggiormente rispettati in modo che le rivendicazioni delle cittadine, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, siano rivolte al mantenimento della Costituzione, della moralità e della felicità di tutti……………
Articolo I La donna nasce libera e rimane uguale all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali possono essere fondate esclusivamente sull’utilità comune. II. Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e inalienabili della donna e dell’uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e, soprattutto, la resistenza all'oppressione. III. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che è l'incontro della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non ne derivi espressamente. IV. La libertà e la giustizia consistono nel rendere tutto ciò che appartiene agli altri; così come l'esercizio dei diritti naturali della donna non ha limiti se non quelli della tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. V. Le leggi della natura e della ragione proibiscono qualunque azione dannosa per la società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non richiedono……………………………………
Nel 1793 Olympe de Gougesfu ghigliottinata perché si era opposta all'esecuzione di Luigi XVI e aveva osato attaccare Robespierre. Con la sua morte si avvia non solo la repressione spietata di ogni dissidenza ma anche un'involuzione libertaria.
In Italia Il percorso del suffragio in Italia inizia da quando la nazione non era ancora uno stato unitario. Nel 1848 venne emanata la Legge elettorale piemontese basata su criteri di censo. Fu riconosciuto potere di voto agli uomini maggiori di 25 anni che sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di imposte. Percentualmente questo portava il 2% della popolazione italiana alle urne. Nel Granducato di Toscana permaneva il limite di censo, ma potevano votare anche le donne.
Nel 1872 la sinistra parlamentare abbassa la soglia della maturità elettorale da 25 a 21 anni. Ammette inoltre al voto tutti i cittadini in grado di leggere e scrivere, ma in una situazione di analfabetismo come quella italiana, la percentuale di elettori sulla popolazione si alza in maniera poco significativa. Nel 1882 si giunge al suffragio allargato con la legge Zanardelli del 24 settembre. Viene riconosciuto il diritto di voto ai maschi maggiorenni alfabetizzati ed a coloro che versano imposte dirette per una cifra annua di 19,8 lire. Il corpo elettorale viene più che triplicato.
Ancora in Italia Nel 1912 la legge promulgata da Giovanni Giolitti stabilisce un suffragio quasi universale per gli uomini: si prevede infatti che tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni di età possano votare, mentre gli analfabeti possono votare a partire dai 30 anni. Inoltre il voto viene esteso a tutti i cittadini che abbiano già prestato servizio militare. Nel 1919 viene modificata la legge precedente: possono votare tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni di età, viene quindi abolita la distinzione per gli analfabeti. Possono inoltre votare anche tutti i minorenni che abbiano prestato servizio militare nei corpi mobilitati. Il sistema proporzionale sostituisce quello maggioritario a due turni. Il corpo elettorale viene portato a 11 milioni.
Nel 1946 si giunge al concreto esercizio del diritto di voto per uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età (inizialmente i 21 anni e successivamente i 18 anni) La prima occasione di voto - la prima in assoluto per le donne in Italia – si realizza per le elezioni amministrative che si tengono in tutta la penisola il 31 marzo 1946; subito dopo, il 2 giugno 1946, gli italiani sono nuovamente chiamati alle urne per il referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e per l'elezione dell'Assemblea costituente
2 e 3 giugno1946: al referendum per la scelta fra monarchia e repubblica votano anche le donne
Istogramma dell’ordine cronologico della conquista del diritto di voto da parte delle donne
Note relative al grafico precedente • * È da ricordare nel 1792, durante la rivoluzione francese, un breve periodo di suffragio universale. • ** negli USA solo nel 1966 si ottiene il suffragio. • NB: su altre fonti di informazione le date sono leggermente discostanti
I primi.…e gli ultimi a concedere il voto alle donne Nuova Zelanda nel 1893, primo Paese al mondo San Marino nel 1958 Svizzera nel 1971 Portogallo nel 1976 Negli anni Novanta il suffragio femminile era riconosciuto in tutto il mondo, eccetto un piccolo gruppo di paesi musulmani.
La donna a San Marino “Nel diritto sammarinese fin dalle epoche più remote la condizione della donna è equiparata a quella del minorenne, essendo poste sullo stesso piano la imbecillitas femminile e la inconsultatio del ragazzo ancora minorenne”.
La donna viveva sempre sotto la tutela di qualcuno: il padre, i parenti, il marito; non poteva gestire in proprio neppure i suoi beni personali. Gli statuti sammarinesi del Seicento, riprendendo ed ampliando concetti già codificati negli statuti precedenti, specificavano chiaramente che il marito aveva la facoltà di alienare i beni dotali della moglie senza che questa potesse praticamente intromettersi nell’operazione, o vi potesse intervenire solo marginalmente
Questo stato d’inferiorità sociale e politica rimane pressoché inalterato per tutta la storia di San Marino, attraversando anche l’intero Ottocento e la prima metà del Novecento. In una legge del 1882 ritroviamo ancora il parallelismo minori/donne. In una legge del 1884 si dice apertamente che, anche se maggiorenne, una donna aveva bisogno del consenso del marito per fare certe operazioni. In un’altra legge del 1914 riemerge l’equiparazione donne/minorenni.
Nei primi anni ’50 del secolo scorso la donna sammarinese inizia a rivendicare il diritto di voto, ma solo nel 1964 essa, per la prima volta nella storia della Repubblica, può esprimerlo ed inizia a vedere migliorata e parificata la sua situazione.
Nasce la Società Mutuo Soccorso femminile Non a caso non sono donne a ipotizzare la fondazione della Società di Mutuo Soccorso femminile locale, ma uomini, per la precisione il professor Gaetano Belloni e Edoardo Zani. Ciononostante l’idea di costituire una società femminile ispirata da uno statuto che ricalcava quello della società maschile fu comunque un evento memorabile, chiaro segno dei tempi in cui è avvenuta la sua fondazione, e della volontà di mutare in qualche modo le logiche e le consuetudini di sempre. Siamo nel 1899, anno duro per la Repubblica, che aveva ormai smarrito la strada del benessere percorsa negli anni precedenti, e stava sempre più avviandosi verso momenti di difficoltà economica, sociale e politica.
Il voto alle donne a San Marino Il diritto di voto attivo alle donne venne introdotto - al momento solo come principio - con la legge 23 dicembre 1958. Bisognerà attendere (come già detto), le elezioni del 1964 per arrivare al concreto esercizio di tale diritto. Un contributo notevole per l’affermazione di questo diritto viene dato dal Comitato per l’emancipazione della donna, sorto all’interno del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, nel 1955.
LEGGE 29 aprile 1959, n. 17. (1) Estensione del diritto di voto alle donne. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 aprile 1959: Articolo unico. Ai sensi dell'art. 59 della legge elettorale del 23 dicembre 1958, n. 36, la decorrenza della estensione alle donne del diritto elettorale attivo è fissata al 1° gennaio 1960. Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 1959 - 1658 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Marino Benedetto Belluzzi - Agostino Biordi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI G. Forcellini
Elettorato passivo e prima donna “Capitano Reggente” Bisognerà attendere il 1973 per il riconoscimento dell’elettorato passivo alle donne ed il 1° aprile del 1981 perché una donna assurga alla più alta carica dello Stato.
LEGGE 10 settembre 1973 n. 29 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 14 settembre1973) Parificazione di diritti della donna.Noi Capitani Reggentila Serenissima Repubblica di San MarinoPromulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente leggeapprovata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 settembre 1973. Art. 1Il comma e) dell'art. 18 della legge elettorale 23 dicembre 1958 n. 36 è abolito. L'art. 20 della legge anzidetta è modificato come segue: Non possono essere contemporaneamente Consiglieri coloro che sono vincolati da rapporto di parentela in linea rettadi primo grado e coloro che sono vincolati da rapporti di coniugio. Tale divieto si estende anche a coloro che convivono more uxorio. In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe il maggior numero di voti.
Art. 2E' abolita qualsiasi restrizione che impedisca alla donna di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche.La donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di matrimonio può essere eleggibile a Consigliere dopo cinque anni dall'acquisto della cittadinanza. La donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di matrimonio non può essere eletta Capitano Reggente. Art. 3L'art. 1 della legge 22 dicembre 1953 n. 35 è modificato come segue: La donna maggiorenne, nubile o maritata, può liberamente alienare, sottoporre ad obbligazione cambiaria e comunque obbligare i beni e le ragioni non espressamente costituiti in dote. Non si considerano dotali i beni comunque ricevuti dalla donna, anche per successione dal padre o dall'avo paterno o da chicchessia, ove non siano costituiti espressamente in dote con apposito atto tra i vivi o mortis causa. Art. 4La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1973. Data dalla Nostra Residenza, addì 13 settembre 1973/1673 d.F.R.I CAPITANI REGGENTI Francesco Maria Francini - Primo BugliIL SEGRETARIO DI STATOPER GLI AFFARI INTERNI Giuseppe Lonfernini
L’unione donne sammarinesi Negli anni 80 del secolo scorso nasce l’unione donne sammarinesi (UDS) che presenta un’istanza d’Arengo in cui chiede la modifica della dizione “cittadina estera” con “cittadina sammarinese” nei documenti delle donne sposate ad uno straniero. L’istanza viene bocciata!!!!!!
Commissione Consiliare Nel 1981 viene nominata una Commissione Consiliare “che ribadisce la necessità della piena uguaglianza fra uomo e donna ed esprime preoccupazione sulle ventilate proposte di referendum confermativo sul diritto delle donne a mantenere la cittadinanza di origine”
Referendum Ma il 25 luglio 1982 il referendum si fa: “Volete che siano abrogati la legge 25 febbraio 1974, n°11, la consuetudine e ogni altro atto che impediscano il mantenimento della cittadinanza sammarinese alla donna che, sposando un cittadino di altro Stato, acquisti la cittadinanza di quest’ultimo?”
Ma le donne sammarinesi escono sconfitte dal referendum! Anche perché le donne sammarinesi, che negli anni precedenti avevano perso la cittadinanza, non possono votare!
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomoadottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Entra in vigore la legge italiana del 21 aprile 1983 Tale legge abroga l’acquisizione automatica della cittadinanza italiana per le straniere che sposano un italiano e, se una cittadina sammarinese che sposa un italiano non fa domanda per acquisire la nuova cittadinanza, non può perdere la vecchia e diventare apolide
Legge del 27 marzo 1984 n. 32 (Legge sulla cittadinanza) Sancisce il mantenimento della cittadinanza sammarinese alla donna che sposa un forense e la riacquisizione della stessa alla donna che l’ha perduta
Testo della LEGGE 27 marzo 1984, n. 32 Legge sulla cittadinanza Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San MarinoPromulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 1984. Art. 1 (Della cittadinanza per origine) Sono cittadini sammarinesi per origine: 1) i figli di padre sammarinese tanto se la nascita è avvenuta nel territorio della Repubblica, quanto se avvenuta in Stato estero; 2) i figli di madre sammarinese, se il padre è ignoto o apolide, ovunque la nascita sia avvenuta; 3) gli adottati da cittadino sammarinese; 4) i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti.
Art. 2 (Della cittadinanza per naturalizzazione) Sono cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, in base a criteri stabiliti da apposite leggi. Art. 3 (Della cittadinanza per matrimonio) I cittadini sammarinesi che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito di matrimonio, non acquistino, con manifestazione di volontà, la cittadinanza del coniuge straniero. ……………………………………………………………………………………… Art. 6 (Reiscrizione nei registri della cittadinanza) La donna che per effetto del matrimonio con cittadino straniero è stataprivata della cittadinanza sammarinese, prima della entrata in vigore della presente legge, è reiscritta nei registri della cittadinanza sammarinese direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile qualora ne faccia richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e dichiari di rinunciare alla cittadinanza straniera.
Altre leggi sono state varate nella direzione, ormai non più derogabile, del raggiungimento della parità tra uomo e donna fra cui: • Legge 10 settembre 1973 (voto passivo) • Legge 25 febbraio 1974 - Riassunzione della cittadinanza sammarinese • Legge 25 marzo 1981- parità tra uomo e donna in materia di lavoro • Legge 15 dicembre 1997- Modifiche alla legge sulla cittadinanza per citarne solo alcune
www.url.it/donnestoria/testi/.../dichiarazione.htm http://it.wikipedia.org/wiki/Suffragio_universale www.spi.cgil.it http://www.libertas.sm http://www.consigliograndeegenerale.sm utenti.multimania.it/Verter/ La donna sammarinese a cura di Anna Maria Mazza (Minerva edizioni) Traduzione da francese della Prof.ssa Paci Sabrina Sitografia e bibliografia